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DECRETO LEGISLATIVO 27 marzo 2006, n. 161

Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonchè in prodotti per la carrozzeria.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-5-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2013)
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vigente al 15/10/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-5-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  n.  2004/42/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  21 aprile  2004,  relativa  alla  limitazione  delle
emissioni  di  composti  organici volatili dovute all'uso di solventi
organici  in  talune  pitture  e  vernici  e  in  taluni prodotti per
carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE;
  Vista  la  legge  18 aprile  2005,  n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 2004, n. 44,
recante attuazione della direttiva 1999/13/CE;
  Visto   il  Codice  del  consumo  di  cui  al  decreto  legislativo
6 settembre  2005,  n.  206,  ed in particolare il titolo II relativo
alle informazioni che devono accompagnare i prodotti;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 gennaio 2006;
  Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 9 febbraio 2006;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 marzo 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i  Ministri  degli  affari  esteri,  della giustizia, dell'economia e
delle finanze, delle attivita' produttive, della salute, per i beni e
le attivita' culturali e delle infrastrutture e dei trasporti;
                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                  Campo di applicazione e finalita'
  1.  Il  presente  decreto,  al  fine  di  prevenire  o  di limitare
l'inquinamento  atmosferico  derivante  dagli  effetti  dei  composti
organici  volatili,  di  seguito  denominati: «COV», sulla formazione
dell'ozono  troposferico,  determina,  per le pitture, le vernici e i
prodotti   per   carrozzeria,  di  seguito  unitariamente  denominati
prodotti,  elencati  nell'allegato  I,  il  contenuto  massimo di COV
ammesso ai fini dell'immissione sul mercato.
  2. Restano ferme, per i prodotti di cui al comma 1, le disposizioni
vigenti  in  materia  di  tutela  dei  consumatori,  dei lavoratori e
dell'ambiente  di  lavoro,  nonche'  in  materia di etichettatura dei
prodotti.
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La   direttiva  n.  2004/42/CE  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L. 143.
              - La  direttiva 1999/13/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          29 marzo 1999, n. L. 85.
              - La  legge  18 aprile  2005, n. 62 e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  27 aprile  2005,  n.  96,  supplemento
          ordinario.
              - Il  testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri),  e'  il
          seguente:
              «Art.   14   (Decreti   legislativi).  -  1. I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di «decreto legislativo» e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta     giorni,     indicando     specificamente    le
          eventualidisposizioni   non  ritenute  corrispondenti  alle
          direttive  della  legge  di  delegazione.  Il  Governo, nei
          trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette,
          con  le  sue  osservazioni e con eventuali modificazioni, i
          testi  alle  Commissioni  per il parere definitivo che deve
          essere espresso entro trenta giorni.».
              - Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  16 gennaio
          2004,   n.   44  (Recepimento  della  direttiva  1999/13/CE
          relativa  alla  limitazione  delle  emissioni  di  composti
          organici volatili di talune attivita' industriali, ai sensi
          dell'art.  3,  comma 2,  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  24  maggio  1988,  n. 203), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2004, n. 47.
              - Il  titolo  II  del  decreto  legislativo 6 settembre
          2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della
          legge  29  luglio  2003,  n.  229),  reca: «Informazioni ai
          consumatori».
              - Il   testo   dell'art.   8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30 agosto
          1997, n. 202, e' il seguente:
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci dall'ANCI
          e  sei  presidenti  di  provincia  designati  dall'UPI. Dei
          quattordici     sindaci    designati    dall'ANCI    cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».