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DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/2024)
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vigente al 27/11/2020
Testo in vigore dal: 29-4-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al  Governo
per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione
in materia ambientale e misure di diretta applicazione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Viste  le  direttive  2001/42/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 27  giugno  2001,  concernente  la  valutazione  degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e  85/337/CEE
del Consiglio, del 27 giugno 1985, come  modificata  dalle  direttive
97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  26  maggio  2003,  concernente   la
valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici  e
privati, nonche' riordino e  coordinamento  delle  procedure  per  la
valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA),   per   la   valutazione
ambientale  strategica  (VAS)  e  per  la  prevenzione  e   riduzione
integrate dell'inquinamento (IPPC); 
  Vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24  settembre  1996,
sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento; 
  Vista  la  direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque; 
  Vista la direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che
modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti; 
  Vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre  1991,
relativa ai rifiuti pericolosi; 
  Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio; 
  Vista la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del  28  giugno  1984,
concernente la  lotta  contro  l'inquinamento  atmosferico  provocato
dagli impianti industriali; 
  Vista la direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 dicembre 1994,  sul  controllo  delle  emissioni  di  composti
organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e  dalla
sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio; 
  Vista la direttiva 1999/13/CE del Consiglio,  dell'11  marzo  1999,
concernente la  limitazione  delle  emissioni  di  composti  organici
volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attivita' e in
taluni impianti; 
  Vista la direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del  26  aprile  1999,
relativa alla riduzione del tenore di zolfo  di  alcuni  combustibili
liquidi e recante modifica della direttiva 93/12/CEE; 
  Vista  la  direttiva  2001/80/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 ottobre  2001,  concernente  la  limitazione  delle
emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti  originati  dai  grandi
impianti di combustione; 
  Vista  la  direttiva  2004/35/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla  responsabilita'  ambientale  in
materia di prevenzione e riparazione del danno  ambientale,  che,  in
vista  di  questa   finalita',   "istituisce   un   quadro   per   la
responsabilita' ambientale" basato sul principio "chi inquina paga"; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 novembre 2005; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 19 gennaio 2006; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 10 febbraio e del 29 marzo 2006; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio, di concerto con i Ministri per le politiche  comunitarie,
per la funzione pubblica, per  gli  affari  regionali,  dell'interno,
della giustizia, della difesa, dell'economia e delle  finanze,  delle
attivita'  produttive,  della  salute,  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e delle politiche agricole e forestali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               ART. 1 
                      (ambito di applicazione) 
 
 
  1. Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione  della
legge 15 dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti: 
    a)  nella  parte  seconda,  le  procedure  per   la   valutazione
ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto  ambientale
(VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC); 
    b) nella parte terza,  la  difesa  del  suolo  e  la  lotta  alla
desertificazione,  la  tutela  delle  acque  dall'inquinamento  e  la
gestione delle risorse idriche; 
    c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica  dei
siti contaminati; 
    d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la  riduzione  delle
emissioni in atmosfera; 
    e) nella parte sesta,  la  tutela  risarcitoria  contro  i  danni
all'ambiente. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 76 della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire,  se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione: 
              "Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata  dallo
          Stato e dalle  Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,
          nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario
          e dagli obblighi internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  comuni,   province   e   citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrar  io  a  carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  regioni  in
          ogni altra materia. I  comuni,  le  province  e  le  citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.". 
              - La legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega  al
          Governo per il riordino, il coordinamento e  l'integrazione
          della  legislazione  in  materia  ambientale  e  misure  di
          diretta  applicazione,   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2004, n. 302, S.O. 
              - L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
          disciplina dell'attivita' di governo  e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,  e'  il
          seguente: 
              "Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.". 
              - Il decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112, recante
          conferimento di funzioni  e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          Capo I della legge 15 marzo  1997,  n.  59,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. 
              - La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 27 giugno  2001  concernente  la  valutazione
          degli   effetti   di   determinati   piani   e    programmi
          sull'ambiente, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
          Comunita' europee n. L 197/30 del 21 luglio 2001. 
              - La direttiva 85/337/CEE  del  27  giugno  1985,  come
          modificata dalle direttive 97/11/CE  del  3  marzo  1997  e
          2003/35/CE del 26 maggio 2003, concernente  la  valutazione
          dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici  e
          privati,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
          Comunita' europee n. L 175 del 5 luglio 1985. 
              - La direttiva 96/61/CE del 24  settembre  1996,  sulla
          prevenzione e la riduzione integrante dell'inquinamento, e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n. L 257 del 10 ottobre 1996. 
              - La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per
          l'azione comunitaria in materia acque, e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 327 del  22
          dicembre 2000. 
              - La direttiva 91/156/CEE del Consiglio  del  18  marzo
          1991, che modifica  la  direttiva  75/442/CEE  relativa  ai
          rifiuti,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
          Comunita' europee n. L 078 del 26 marzo 1991. 
              - La direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre
          1991, relativa ai rifiuti pericolosi, e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 337 del  31
          dicembre 1991. 
              - La direttiva 94/62/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 23 ottobre 2000, sugli imballaggi e i rifiuti
          di imballaggio,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          delle Comunita' europee n. L 365 del 31 dicembre 1994. 
              -  La  direttiva  84/360/CEE  del   28   giugno   1984,
          concernente  la  lotta  contro  l'inquinamento  atmosferico
          provocato dagli impianti industriali, e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 188 del  16
          luglio 1984. 
              - La direttiva 94/63/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  del  20  dicembre  1994,  sul  controllo   delle
          emissioni di composti organici volatili (con) derivanti dal
          deposito  della  benzina  e  dalla  sua  distribuzione  dai
          terminali alle stazioni di servizio,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 365 del  31
          dicembre 1994. 
              - La direttiva 1999/13/CE  dell'11  marzo  1999,  sulla
          limitazione delle emissioni di composti  organici  volatili
          dovute all'uso di solventi organici in talune  attivita'  e
          in taluni impianti, e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          delle Comunita' europee n. L 85 del 29 marzo 1999. 
              - La direttiva 1999/32/CE del 26 aprile 1999,  relativa
          alla riduzione del tenore di zolfo di  alcuni  combustibili
          liquidi  e  che  modifica  la   direttiva   93/12/CEE,   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n. L 121 dell'11 maggio 1999. 
              - La direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,  concernente  la  limitazione  delle   emissioni
          nell'atmosfera di taluni inquinanti  originati  dai  grandi
          impianti  di  combustione,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee n. L 309 del 27  novembre
          2001. 
              - La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,  del  21  aprile  2004,  sulla   responsabilita'
          ambientale in materia  di  prevenzione  e  riparazione  del
          danno ambientale, e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          delle Comunita' europee n. L 143 del 30 aprile 2004. 
          Nota all'art. 1: 
              - La legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante: Delega al
          Governo per il riordino, il coordinamento e  l'integrazione
          della  legislazione  in  materia  ambientale  e  misure  di
          diretta  applicazione,   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 302, del 27 dicembre 2004 (S.O.).