stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 15 febbraio 2006, n. 134

Modifiche ed integrazioni al regolamento recante disposizioni in materia di autorizzazioni generali nel settore postale, adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/4/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/2006)
nascondi
vigente al 19/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  14-4-2006

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, che ha approvato il regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi;
Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, recante «Principi in materia di erogazione dei servizi pubblici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994;
Vista la direttiva n. 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualità del servizio;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha trasposto la predetta direttiva 97/67/CE ed, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha designato quale autorità di regolamentazione del settore postale il Ministero delle comunicazioni e l'articolo 6 che prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale per il conseguimento delle autorizzazioni generali relative ai servizi non rientranti nell'ambito del servizio universale;
Visto, altresì, l'articolo 23, comma 2, del medesimo decreto legislativo, che affida a Poste Italiane S.p.a. l'espletamento del servizio postale universale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed in particolare l'articolo 11, che dispone in tema di qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75, che dispone in materia di autorizzazioni generali nel settore postale;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 aprile 2000 con il quale è stata confermata la concessione del servizio postale universale alla società Poste Italiane S.p.a. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2000;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 20 aprile 2000, in materia di contributi per le licenze individuali e per le autorizzazioni generali concernenti l'offerta al pubblico dei servizi postali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2000, e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, concernente le modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di funzioni e di struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 16 dicembre 2004 concernente la riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004;
Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 18 dicembre 2002 concernente l'ambito della riserva per il mantenimento del servizio universale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2002;
Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 13 gennaio 2004 concernente la modifica alla deliberazione del Ministro delle comunicazioni 18 dicembre 2002, recante la definizione dell'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 16 settembre 2005;
Ritenuto di non poter aderire a quanto segnalato dal Consiglio di Stato nel citato parere in relazione alla introduzione di una specifica previsione con il termine minimo stabilito dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 per l'esercizio di casellario privato per la distribuzione della corrispondenza, in quanto l'avvio di tale servizio contestualmente alla presentazione della inerente dichiarazione soddisfa i principi di semplificazione e accelerazione di cui alla disciplina nazionale, fatti salvi i poteri di controllo e verifica del Ministero delle comunicazioni in qualità di Autorità di regolamentazione del settore postale nei confronti dei soggetti titolari di autorizzazioni generali;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota GM/144225/4694/DL del 22 dicembre 2005;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 del decreto del Ministro delle comunicazioni n. 75 del 2000
1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75, è sostituito dal seguente:
«3. Il presente regolamento fissa le disposizioni per il conseguimento delle autorizzazioni per l'offerta al pubblico di servizi non rientranti nel campo di applicazione del servizio postale universale da intendersi quale definito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999, tra i quali i servizi di recapito della posta elettronica ibrida a data od ora certa.».
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicatò è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascrilti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella GazzettaUfficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1973, n. 113.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655 [Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi)] è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1982, n. 256.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 (Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1993, n. 283, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24.
- La direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 è pubblicata nella G.U.C.E. 21 gennaio 1998, n. L 15.
- L'art. 2, comma 1, l'art. 6 e l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1999, n. 182, sono i seguenti:
«Art. 2 (Autorità di regolamentazione). - 1.
L'autorità di regolamentazione del settore postale è il Ministero delle comunicazioni.».
«Art. 6 (Autorizzazione generale). - 1. L'offerta al pubblico di servizi non rientranti nel servizio universale, compreso l'esercizio di casellari privati per la distribuzione di invii di corrispondenza, è soggetta ad autorizzazione generale dell'autorità di regolamentazione.
2. Con regolamento del Ministro delle comunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i casi in cui è possibile avviare l'attività contestualmente all'invio all'autorità di regolamentazione della dichiarazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento e gli altri nei quali l'attività può avere inizio dopo quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, salvo che sia comunicato il diniego da parte dell'autorità di regolamentazione; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il predetto termine è sospeso fino alla ricezione di questi ultimi. L'atto, di assenso, se illegittimamente formato, è annullato salvo che l'interessato provveda, ove possibile, a sanare il vizio entro il termine assegnatogli.
3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono determinati i requisiti e gli obblighi dei soggetti che svolgono attività sottoposte ad autorizzazione generale, le modalità dei controlli presso le sedi di attività nonché le procedure di diffida, di sospensione e di interdizione dell'attività in caso di violazione degli obblighi.».
«2. In sede di prima attuazione, con riferimento all'art. 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, il servizio universale è affidato alla società p.a. Poste Italiane per un periodo, comunque non superiore a quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da determinarsi dall'autorità di regolamentazione, compatibilmente con il processo di liberalizzazione in sede comunitaria.».
- L'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193, è il seguente:
«Art. 1 (Qualità dei servizi pubblici). - 1. I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.
2. Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo alle amministrazioni interessate e monitoraggio sull'attuazione del presente articolo sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato da apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È ammesso il ricorso a un soggetto privato, da scegliersi con gara europea di assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.
4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad autorità indipendenti.
5. È abrogato l'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273. Restano applicabili, sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di riferimento già emanati ai sensi del suddetto articolo».
- Il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75 (Regolamento recante disposizioni in materia di autorizzazioni generali nel settore postale) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2000, n. 76.
- La direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 1° giugno 2002, (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita) è pubblicata nella G.U.C.E. 5 luglio 2002, n. L 176.
- Il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384 (Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2004, n. 22.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5.
- L'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158, è il seguente:
«Art. 1 (Deleghe di cui all'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 2 della presente legge.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Commissione di cui all'art. 5 della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi.
Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. Al comma 6, dell'art. 55, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri".».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2004, n. 167.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75 (Regolamento recante disposizioni in materia di autorizzazioni generali nel settore postale), come modificato dal presente decreto, è il seguente:
«Art. 2 (Oggetto ed ambito di applicazione). - 1.
L'autorità di regolamentazione per il settore postale, individuata nel Ministero delle comunicazioni dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è detta di seguito "Autorità".
2. Si intendono recepite nel presente regolamento le definizioni contenute nell'art. 1 del decreto legislativo n. 261 del 1999.
3. Il presente regolamento fissa le disposizioni per il conseguimento delle autorizzazioni per l'offerta al pubblico di servizi non rientranti nel campo di applicazione del servizio postale universale da intendersi quale definito dall'art. 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999, tra i quali i servizi di recapito della posta elettronica ibrida a data od ora certa.».