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LEGGE 24 febbraio 2006, n. 103

Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/4/2006
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Testo in vigore dal:  1-4-2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Alla città di Rovereto che, evacuata nel 1915 dall'autorità austro-ungarica e distrutta successivamente dai bombardamenti dell'esercito italiano, ha fondato nel 1921 il Museo storico italiano della guerra ed ha realizzato nel 1924 la Campana dei caduti e della pace con il bronzo dei cannoni offerti dagli Stati partecipanti al primo conflitto mondiale, è conferito il titolo di «Città della pace», del quale può fregiare il proprio gonfalone.
2. La città di Rovereto, attraverso la sua municipalità, in collaborazione con la Fondazione «Opera campana dei caduti», con l'Associazione «Museo storico italiano della guerra», con la provincia autonoma di Trento e con altri eventuali soggetti pubblici e privati, è autorizzata a:
a) istituire un premio internazionale della pace da conferire a città o comunità che si sono distinte nella cultura della pace;
b) organizzare periodicamente una conferenza internazionale delle culture e delle religioni del mondo;
c) organizzare periodicamente un grande evento culturale o sportivo che coinvolga tutti i popoli del mondo.
3. La Fondazione «Opera campana dei caduti» è accreditata presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite come «Campana della pace» fra le organizzazioni non governative. A tal fine il Governo promuove le necessarie iniziative volte a conferire detto accreditamento.
4. La Fondazione «Opera campana dei caduti» è autorizzata ad istituire, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'«Istituto di scienze per la pace» con lo scopo di provvedere allo sviluppo degli studi storiografici, filosofici, teologici e di filosofia dell'economia propri della cultura della pace o a questa collegati, retto da un'associazione promossa dalla medesima Fondazione «Opera campana dei caduti».
5. All'«Istituto di scienze per la pace» possono concorrere la provincia autonoma di Trento, il comune di Rovereto, l'Istituto trentino di cultura, l'Associazione «Museo storico italiano della guerra», l'Associazione «Accademia roveretana degli Agiati», l'«Istituto della carita», fondato da Antonio Rosmini, e altri istituti pubblici o privati anche a carattere internazionale.
L'Università degli studi di Trento può partecipare ai sensi dell'articolo 34 del proprio statuto, emanato con decreto rettorale 30 aprile 2004, n. 316.
6. Ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, alla provincia autonoma di Trento è attribuita la potestà di emanare norme legislative per l'attuazione di quanto previsto dai commi 2, 4 e 5 del presente articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'ammini-strazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 34 dello statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato con decreto rettorale 30 aprile 2004, n. 316, è il seguente:
«Art. 34 (Partecipazione ad organismi privati). - 1.
L'Università, per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato nel rispetto della legislazione vigente. La partecipazione è approvata dal consiglio di amministrazione sentiti il senato accademico e la commissione per la ricerca scientifica per le rispettive competenze.».
- Il testo vigente dell'art. 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:
«Art. 17. - Con legge dello Stato può essere attribuita alla regione e alle province la potestà di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dalpresente statuto.».