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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 dicembre 2005, n. 302

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico, operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute, per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/3/2006
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vigente al 26/04/2024
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Testo in vigore dal:  22-3-2006

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;
Visto, in particolare, l'articolo 6, quarto comma del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 620 del 1980 che prevede, per l'erogazione delle prestazioni sanitarie al succitato personale navigante, la possibilità di avvalersi di personale sanitario a rapporto convenzionale;
Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il quale stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo;
Visto il decreto in data 19 dicembre 1986, con il quale è stata approvata la disciplina dei rapporti convenzionali con il personale sanitario non medico operante nei presidi a diretta gestione del Ministero per l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria a favore del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, e successive modificazioni;
Visti i decreti in data 28 maggio 1987, 1° settembre 1988, 5 agosto 1991, 19 febbraio 1992, 21 aprile 1993, 22 luglio 1998 e 13 marzo 2000 con i quali è stata modificata ed integrata la predetta disciplina, stabilendo, fra l'altro, le modalità per la rideterminazione, sulla base dei rispettivi contratti collettivi nazionali del lavoro del comparto «sanita», dei compensi orari onnicomprensivi spettanti agli infermieri professionali, agli infermieri generici, ai tecnici di radiologia, ai tecnici di laboratorio medico, ai tecnici terapisti della riabilitazione, ai chimici, ai biologi e agli psicologi a rapporto convenzionale con il Ministero;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale «sanita» riguardante il quadriennio normativo 1998-2001 e relativo al secondo biennio economico 2000-2001, sottoscritto in data 20 settembre 2001;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale «sanita» riguardante il quadriennio normativo 2002-2005 e relativo al biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 19 aprile 2004;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 446, che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti di lavoro convenzionale instaurati nell'ambito del Servizio sanitario nazionale tra le aziende sanitarie locali e i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali per il triennio 1998-2000 ed in particolare, l'articolo 26 concernente il trattamento economico spettante al suddetto personale;
Ritenuto, in relazione anche ai compiti svolti dal personale sanitario non medico operante negli ambulatori a diretta gestione del Ministero, di correlare, per la parte compatibile, la disciplina di cui al decreto ministeriale 19 dicembre 1986 e successive modificazioni e interpretazioni, agli istituti normativi ed economici del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto «sanita»;
Considerato che in data 28 ottobre 2004 è stata raggiunta con le organizzazioni sindacali CGIL-FP NIDIL, CISL-FPS, UIL-PA, CONFASL-UNSA, RdB CUB pubblico impiego, Federazione Intesa, S.N.U.B.C.I- Federbiologi, AUPI, S.I.C.U.S una intesa per regolare il trattamento normativo ed economico del personale sanitario non medico utilizzato a rapporto convenzionale negli ambulatori a gestione diretta del Ministero per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;
Ritenuto di disciplinare i rapporti in questione per il triennio 2004-2006 in conformità alla predetta intesa;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2005;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL 1/18.3.4/14/25927 in data 7 dicembre 2005;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. È reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute e gli infermieri professionali, gli infermieri generici, i tecnici di radiologia, i tecnici di laboratorio medico, i tecnici terapisti della riabilitazione, i chimici, i biologi e gli psicologi operanti negli ambulatori adiretta gestione ministeriale per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, per il triennio 2004-2006, sottoscritto ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, e dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, riportato nel testo allegato, vistato dal proponente.
2. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del predetto accordo si provvede, nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.1.2.14, a valere sugli ordinari stanziamenti del capitolo 2421 dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2005 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 dicembre 2005

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 dicembre 2005 Il Ministro: Storace

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 102

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il comma 3 dell'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»:
«3. Entro il termine di cui al primo comma il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della marina mercantile, dei trasporti e degli affari esteri, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, secondo i principi generali e con l'osservanza dei criteri direttivi indicati nella presente legge, tenuto conto delle condizioni specifiche di detto personale».
- Si trascrive il testo dell'art. 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, con il quale è stato previsto che il Ministero della salute può avvalersi del personale sanitario a rapporto convenzionale:
«Gli uffici svolgono direttamente le funzioni medico-legali ed assicurano l'erogazione delle altre prestazioni sanitarie avvalendosi sulla base di direttive ministeriali, emanate sentito il Comitato di cui all'art. 11, anche dei presidi e dei servizi delle Unità sanitarie locali e dei presidi e dei servizi multizonali competenti per territorio, nonché, ove occorra e in base ad apposite convenzioni, di strutture pubbliche o private e di personale sanitario a rapporto convenzionale».
- Si trascrive il testo aggiornato dell'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517:
«7. Restano salve le norme previste dai decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618 e n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 10 gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunità europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle Unità sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del fondo sanitario nazionale».
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 6, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1980, vedi note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 18, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 517, vedi nelle note alle premesse.