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LEGGE 6 febbraio 2006, n. 38

Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/3/2006
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Testo in vigore dal: 2-3-2006
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. All'articolo 600-bis del codice  penale,  il  secondo  comma  e'
sostituito dai seguenti: 
  "Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  chiunque  compie
atti sessuali con un minore di eta' compresa tra i  quattordici  e  i
diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilita' economica,  e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con  la  multa  non
inferiore a euro 5.164. 
  Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia  commesso  nei
confronti di persona che non  abbia  compiuto  gli  anni  sedici,  si
applica la pena della reclusione da due a cinque anni. 
  Se l'autore del fatto di cui al secondo comma e' persona minore  di
anni diciotto si applica la pena  della  reclusione  o  della  multa,
ridotta da un terzo a due terzi". 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione  di  dei  decreti  del   Presidente   della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,
          al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Nota all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  600-bis  del  codice
          penale come modificato dalla legge qui pubblicata: 
              «Art.  600-bis  (Prostituzione  minorile).  -  Chiunque
          induce alla prostituzione una  persona  di  eta'  inferiore
          agli  anni  diciotto  ovvero  ne  favorisce  o  sfrutta  la
          prostituzione e' punito con la reclusione da sei  a  dodici
          anni e con la multa da lire trenta milioni a lire  trecento
          milioni. 
              Salvo che l'atto costituisca piu' grave reato, chiunque
          compie atti sessuali con un minore di eta' compresa  tra  i
          quattordici e i diciotto anni, in cambio  di  denaro  o  di
          altra utilita' economica, e' punito con  la  reclusione  da
          sei mesi a tre anni e con la multa  non  inferiore  a  euro
          5.164. Nel caso in cui l'atto di cui al secondo  comma  sia
          commesso nei confronti di persona che  non  abbia  compiuto
          gli anni  sedici,  la  pena  e'  aumentata  in  misura  non
          superiore ai due terzi. Nel caso in cui l'atto  di  cui  al
          secondo comma sia commesso nel confronti di persona che non
          abbia compiuto gli anni sedici, si applica  la  pena  della
          reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del  fatto  di
          cui al secondo comma e persona minore di anni  diciotto  si
          applica la pena della reclusione o della multa, ridotta  da
          un terzo a due terzi.».