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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 novembre 2005, n. 298

Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/2/2006
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  28-2-2006

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, integrato e corretto dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472, concernente il riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, concernente il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni che prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali per la disciplina del corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 3;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato maggiormente rappresentative;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre 2005;
Ritenuto, rispetto a quanto osservato dal Consiglio di Stato nella predetta adunanza, di non operare una distinzione nell'attribuzione del punteggio delle prove di esame di fine corso, consistenti nella discussione di due elaborati scelti dai frequentatori tra le materie indicate dalla commissione di esame ed in un colloquio, ma di effettuare una valutazione complessiva, in analogia a quanto previsto per il corso di formazione dirigenziale per il personale della Polizia di Stato, al fine di conseguire il principio di omogeneità di disciplina sancito dalla citata legge 31 marzo 2000, n. 78;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 2737 Ris. del 12 ottobre 2005;
Adotta

il

seguente regolamento: CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI PRIMO DIRIGENTE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO.

Art. 1


Ambito del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è il seguente:
«5. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro competente, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.».
- Il testo dell'art. 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78, è il seguente:
«Art. 3 (Delega al Governo concernente il Corpo forestale dello Stato). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei ruoli dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, al fine di conseguire, tenuto conto delle rispettive specificità, omogeneità di disciplina con i pari qualifica dei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, secondo i seguenti principi e criteri direttivi prevedendo le occorrenti disposizioni transitorie:
a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato con determinazione della relativa consistenza organica, in sostituzione delle dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale, nonché delle modalità di progressione di carriera e del corso di formazione;
b) revisione delle disposizioni per l'accesso alle qualifiche dirigenziali per l'attribuzione delle relative funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica di primo dirigente limitatamente al personale del ruolo di cui alla lettera a), e prevedendo altresì la ripartizione dei dirigenti anche nelle sedi periferiche;
c) soppressione, riduzione organica o istituzione di altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle relative consistenze organiche, delle modalità di accesso, di formazione e di progressione.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del ruolo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato riveste le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del Corpo forestale dello Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giomi; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 700 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8.».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».