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DECRETO-LEGGE 10 gennaio 2006, n. 2

Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonchè in materia di fiscalità d'impresa.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-1-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006, n. 81 (in SO n.58, relativo alla G.U. 11/03/2006, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/2021)
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Testo in vigore dal:  1-3-2008
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Art. 5

Interventi urgenti nel settore della pesca
1. L'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, come sostituito dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 luglio 2004, n. 231, è fissata al
((1° gennaio 2009))
.
Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di sicurezza previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2000.
1-bis. È autorizzata presso il Ministero delle politiche agricole e forestali la costituzione di un Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori, destinato alla corresponsione di contributi agli eredi di ciascun deceduto in mare nella misura massima di 50.000 euro. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalità per le erogazione dei contributi anche per gli avvenimenti verificatisi nell'anno 2005.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a euro 500..000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle (manze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 11 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
1-quater. Per l'anno 2006 sono confermati gli obiettivi e gli strumenti di intervento previsti per il 2005 ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, nei limiti delle disponibilità previste dal Piano nazionale della pesca marittima di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, per l'anno 2006, come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali si provvede alla ripartizione delle predette disponibilità.
1-quinquies. Il naufragio delle unità da pesca, avvenuto nel corso dell'anno 2005 ed accertato dall'Autorità marittima, è equiparato al ritiro definitivo con priorità della domanda presentata dagli interessati entro il 31 marzo 2006 a valere sulle disponibilità finanziarie del programma comunitario Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).
1-sexies. In via sperimentale per l'anno 2006 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana il decreto di cui all'articolo 34 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stabilendo le percentuali di compensazione, per un onere complessivo massimo determinato nei limiti di 12 milioni di euro per l'anno 2006, a valere sulle disponibilità previste dal Piano nazionale della pesca marittima di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991. Al fine di dare attuazione al presente comma, l' autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991 per l'anno 2006 è conseguentemente aumentata di 10 milioni di euro per le finalità di cui al precedente periodo.
1-septies. All'onere di cui al comma 1-sexies, determinato nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede quanto a 2 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991, quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2006, e quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla predetta tabella C della legge n. 266 del 2005.