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LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/07/2024)
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Testo in vigore dal: 14-7-2024
art. 1 (commi 1-100)
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Per  l'anno  2006,  il  livello  massimo  del  saldo  netto  da
finanziare resta determinato  in  termini  di  competenza  in  41.000
milioni di euro, al netto di 7.077 milioni di  euro  per  regolazioni
debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti,  il
livello  massimo  del  ricorso  al   mercato   finanziario   di   cui
all'articolo 11 della legge 5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo non  superiore  a  2.000  milioni  di  euro  relativo  ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione  per  il  2006,
resta fissato, in termini di competenza, in 244.000 milioni  di  euro
per l'anno finanziario 2006. 
  2. Per gli anni 2007 e 2008 il livello massimo del saldo  netto  da
finanziare del bilancio pluriennale a  legislazione  vigente,  tenuto
conto  degli  effetti   della   presente   legge,   e'   determinato,
rispettivamente, in 31.700 milioni di euro ed in  20.800  milioni  di
euro, al netto di 3.176 milioni di  euro  per  l'anno  2007  e  3.150
milioni di euro per l'anno 2008, per  le  regolazioni  debitorie;  il
livello   massimo   del   ricorso   al   mercato   e'    determinato,
rispettivamente, in 225.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni  di
euro. Per il bilancio  programmatico  degli  anni  2007  e  2008,  il
livello  massimo  del  saldo  netto  da  finanziare  e'  determinato,
rispettivamente, in 48.300 milioni di euro ed in  39.700  milioni  di
euro ed il livello massimo del ricorso  al  mercato  e'  determinato,
rispettivamente, in 237.000 milioni di euro ed in 226.000 milioni  di
euro. 
  3. I livelli del ricorso al mercato di  cui  ai  commi  1  e  2  si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di  rimborsare
prima della scadenza  o  ristrutturare  passivita'  preesistenti  con
ammortamento a carico dello Stato. 
  4. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le  maggiori  entrate
rispetto alle  previsioni  derivanti  dalla  normativa  vigente  sono
interamente  utilizzate  per  la  riduzione  del   saldo   netto   da
finanziare,  salvo  che  si  tratti  di   assicurare   la   copertura
finanziaria  di  interventi  urgenti  ed  imprevisti  necessari   per
fronteggiare calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse  con
la  tutela  della  sicurezza  del  Paese,  situazioni  di   emergenza
economico-finanziaria  ovvero  riduzioni  della   pressione   fiscale
finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati  nel  Documento
di programmazione economico-finanziaria. 
  5. A decorrere dall'anno  finanziario  2006,  i  maggiori  proventi
derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio  immobiliare
dello Stato sono destinati alla riduzione del debito. A questo fine i
relativi proventi sono conferiti al Fondo di ammortamento del  debito
pubblico di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993,  n.  432.
L'eventuale diversa destinazione di  quota  parte  di  tali  proventi
resta subordinata alla previa verifica  con  la  Commissione  europea
della compatibilita' con gli  obiettivi  indicati  nell'aggiornamento
del programma di stabilita' e crescita presentato all'Unione europea. 
  6.  A  decorrere  dall'anno  2006   le   dotazioni   delle   unita'
previsionali  di  base  degli  stati  di  previsione  dei  Ministeri,
concernenti spese per consumi intermedi, escluso  il  comparto  della
sicurezza pubblica e del soccorso,  sono  rideterminate  secondo  gli
importi indicati  nell'elenco  1  allegato  alla  presente  legge.  I
conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati,  in  maniera
lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria. 
  7. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. 
  8. Per assicurare la necessaria flessibilita' del  bilancio,  resta
comunque ferma la possibilita' di disporre variazioni compensative ai
sensi della vigente normativa, e, in  particolare,  dell'articolo  2,
comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n.  468,  e  successive
modificazioni, e dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo  7
agosto 1997, n. 279. 
  9. Fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, la spesa  annua  per  studi  ed  incarichi  di
consulenza  conferiti  a   soggetti   estranei   all'amministrazione,
sostenuta dalle pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, esclusi le universita', gli  enti  di  ricerca  e  gli
organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non  potra'  essere
superiore al 30 per cento di quella  sostenuta  nell'anno  2004.  Nel
limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo  deve  rientrare
anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti. (33)(77) 
  10. A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni, non  possono  effettuare  spese  per
relazioni   pubbliche,   convegni,   mostre,   pubblicita'    e    di
rappresentanza, per un ammontare superiore  al  40  per  cento  della
spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalita'. 
  11. Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e  l'esercizio  di
autovetture, le pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, con esclusione di quelle operanti per  l'ordine  e  la
sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2006 non possono effettuare
spese di ammontare superiore al 50 per cento  della  spesa  sostenuta
nell'anno 2004. 
  12. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e  11  non  si  applicano
alle regioni, alle province autonome, agli enti locali  e  agli  enti
del Servizio sanitario nazionale. 
  13.  A  decorrere  dall'anno  2006  le   dotazioni   delle   unita'
previsionali  di  base  degli  stati  di  previsione  dei  Ministeri,
concernenti spese per investimenti fissi lordi, escluso  il  comparto
della sicurezza pubblica e del soccorso, sono  rideterminate  secondo
gli importi indicati nell'elenco 2 allegato alla  presente  legge.  I
conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati,  in  maniera
lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria. 
  14. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa  per
i centri di accoglienza e per i centri  di  permanenza  temporanea  e
assistenza, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce
annualmente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato di gara
d'appalto unico per il funzionamento e la gestione delle strutture di
cui al presente comma, con lo scopo  di  armonizzare  sul  territorio
nazionale il prezzo base delle relative gare d'appalto. 
  15. A decorrere dall'anno 2006, nello  stato  di  previsione  della
spesa di ciascun Ministero e' istituito un fondo  da  ripartire,  nel
quale confluiscono gli importi indicati nell'elenco 3  allegato  alla
presente legge delle dotazioni di bilancio relative ai  trasferimenti
correnti  alle   imprese,   con   esclusione   del   comparto   della
radiodiffusione  televisiva  locale  e  dei   contributi   in   conto
interessi, delle spese determinate con la Tabella  C  della  presente
legge e di quelle classificate spese obbligatorie. (28) 
  16. I Ministri interessati presentano  annualmente  al  Parlamento,
per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni  competenti,
una relazione nella quale viene  individuata  la  destinazione  delle
disponibilita' di ciascun fondo, nell'ambito delle autorizzazioni  di
spesa e delle tipologie di interventi confluiti in esso. Il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare  con
appositi decreti le occorrenti variazioni di bilancio tra  le  unita'
previsionali  di  base  interessate,   su   proposta   del   Ministro
competente. (28) 
  17. Nello stato di  previsione  del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali  e'  istituito  un  fondo  da  ripartire  per  le
esigenze correnti connesse con la salvaguardia  e  la  valorizzazione
dei beni culturali, con una dotazione, per l'anno 2006, di 10 milioni
di euro.  Con  decreti  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali,  da  comunicare,  anche  con  evidenze  informatiche,   al
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite  l'Ufficio  centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti, si provvede  alla  ripartizione  del  fondo  tra  le
unita'  previsionali  di  base  interessate  del  medesimo  stato  di
previsione. 
  18. Il fondo occorrente per il funzionamento della Corte dei  conti
e' incrementato, a decorrere dall'anno 2006, di 10 milioni di euro. 
  19. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52,  comma  18,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla  legge
27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  e
dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, resta determinato in 98.678.000
euro, a decorrere dall'anno 2006. 
  20. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed  al
fine di assicurare  la  necessaria  flessibilita'  del  bilancio,  le
autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge sono  ridotte
del 10 per cento. A tal fine sono rideterminate le dotazioni iniziali
delle unita' previsionali di  base  degli  stati  di  previsione  dei
Ministeri per l'anno finanziario 2006. La disposizione non si applica
alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria,  alle  spese
in annualita' ed a pagamento differito,  agli  stanziamenti  indicati
nelle  Tabelle  C  ed  F  della  presente  legge,  nonche'  a  quelli
concernenti i fondi per i trasferimenti correnti alle  imprese  ed  i
fondi per gli investimenti di cui, rispettivamente, ai commi 15, 16 e
608. In ciascuno stato di previsione della spesa  sono  istituiti  un
fondo di parte corrente e uno di  conto  capitale  da  ripartire  nel
corso  della  gestione  per  provvedere  ad  eventuali   sopravvenute
maggiori esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui  dotazione
iniziale e' costituita dal 10 per cento dei  rispettivi  stanziamenti
come risultanti dall'applicazione  del  primo  periodo  del  presente
comma. La ripartizione del fondo e' disposta con decreti del Ministro
competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  tramite  gli  Uffici  centrali  del
bilancio, nonche' alle competenti  Commissioni  parlamentari  e  alla
Corte dei conti per la registrazione. 
  21.  Qualora  nel  corso  dell'esercizio  l'Ufficio  centrale   del
bilancio segnali che l'andamento della spesa, riferita  al  complesso
dello stato di previsione del Ministero ovvero ai  singoli  programmi
sia tale da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni di
spesa,  il  Ministro  dispone  con  proprio  decreto,  anche  in  via
temporanea, la sospensione dell'assunzione  di  impegni  di  spesa  o
dell'emissione di titoli di pagamento a carico di uno o piu' capitoli
di bilancio, con esclusione dei capitoli concernenti  spese  relative
agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura
obbligatoria, nonche'  spese  relative  agli  interessi,  alle  poste
correttive e compensative  delle  entrate,  comprese  le  regolazioni
contabili, ad accordi internazionali,  ad  obblighi  derivanti  dalla
normativa comunitaria, alle annualita' relative ai limiti di  impegno
e alle rate di ammortamento mutui. Analoga sospensione e' disposta su
segnalazione  del  servizio  di   controllo   interno   quando,   con
riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi  assegnati  ed
al grado di realizzazione dei programmi da attuare,  la  prosecuzione
dell'attivita' non risponda a criteri di efficienza e  di  efficacia.
Il  decreto  del  Ministro  e'   comunicato,   anche   con   evidenze
informatiche, al Presidente del Consiglio dei  ministri  che  ne  da'
comunicazione al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  per  il
tramite del rispettivo Ufficio centrale del  bilancio,  nonche'  alle
Commissioni parlamentari competenti  ed  alla  Corte  dei  conti.  Le
disponibilita' dei capitoli interessati dal  decreto  di  sospensione
possono essere oggetto di variazioni compensative a favore  di  altri
capitoli del medesimo stato di previsione della spesa. 
  22. A decorrere dal secondo bimestre dell'anno  2006,  qualora  dal
monitoraggio delle spese per beni e servizi emerga un andamento  tale
da potere pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel
patto di stabilita' e crescita  presentato  agli  organi  dell'Unione
europea, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle  province  autonome,
degli enti locali e degli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
hanno l'obbligo  di  aderire  alle  convenzioni  stipulate  ai  sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre  1999,  n.  488,  ovvero  di
utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualita' ridotti del 20 per
cento,  come  limiti  massimi,  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi
comparabili. In caso di adesione alle convenzioni stipulate ai  sensi
dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999,  le  quantita'  fisiche
dei beni acquistati e il volume dei servizi non puo' eccedere  quelli
risultanti dalla media del triennio precedente. I contratti stipulati
in violazione degli obblighi di cui al presente comma sono nulli;  il
dipendente  che  ha  sottoscritto  il  contratto  risponde  a  titolo
personale delle obbligazioni  eventualmente  derivanti  dai  predetti
contratti. L'accertamento dei presupposti di cui al presente comma e'
effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. 
  23. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. (14) 
  24. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. 
  25. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. 
  26. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. 
  27.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e'
istituito un Fondo da ripartire per  le  esigenze  correnti  connesse
all'acquisizione di beni  e  servizi  dell'amministrazione,  con  una
dotazione, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro, di 30 milioni  di
euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2008 e 2009. Con decreti del Ministro  dell'interno,  da  comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia  e  delle
finanze,  tramite  l'Ufficio  centrale  del  bilancio,  nonche'  alle
competenti Commissioni  parlamentari  e  alla  Corte  dei  conti,  si
provvede alla ripartizione del Fondo tra le  unita'  previsionali  di
base interessate del medesimo stato di previsione. 
  28. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle  Forze
dell'ordine, e' autorizzata la spesa  di  100  milioni  di  euro  per
l'anno 2006, iscritta in un  Fondo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra  le
unita' previsionali di base con decreti del Ministro dell'interno, da
comunicare,   anche   con   evidenze   informatiche,   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  tramite  l'Ufficio  centrale   del
bilancio, nonche' alle competenti  Commissioni  parlamentari  e  alla
Corte dei conti. 
  29. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  30. Al fine di assicurare la prosecuzione  degli  interventi  volti
alla soluzione delle  crisi  industriali,  consentiti  ai  sensi  del
decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' autorizzata  la  spesa  di  20
milioni di euro per l'anno  2006.  Con  decreto  del  Ministro  delle
attivita' produttive, di concerto con i Ministri del lavoro  e  delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sono  definite  le
modalita' di prosecuzione dei predetti interventi. 
  31. Il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane Spa
determinano con apposita convenzione i  parametri  di  mercato  e  le
modalita' di calcolo del tasso da corrispondere a  decorrere  dal  1°
gennaio 2005 sulle giacenze dei conti correnti in  essere  presso  la
tesoreria dello Stato sui  quali  affluisce  la  raccolta  effettuata
tramite conto corrente postale, in modo da consentire  una  riduzione
di almeno 150 milioni di euro rispetto agli interessi a  tale  titolo
dovuti a Poste italiane Spa dall'anno 2005. 
  32. Per l'anno 2006 i pagamenti per spese di investimento  di  ANAS
Spa,  ivi  compresi  quelli  a   valere   sulle   risorse   derivanti
dall'accensione dei  mutui,  non  possono  superare  complessivamente
l'ammontare di 2.913 milioni di euro. 
  33. Per l'anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale  rotativo  per
l'innovazione tecnologica, di cui  all'articolo  14  della  legge  17
febbraio  1982,  n.  46,  e  successive  modificazioni,  non  possono
superare l'importo complessivo di 1.900 milioni di euro. Ai fini  del
relativo  monitoraggio,  il  Ministero  delle  attivita'   produttive
comunica mensilmente al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  i
pagamenti effettuati. 
  34. Per  l'anno  2006,  con  riferimento  a  ciascun  Ministero,  i
pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi  non  possono
superare il 95 per cento del corrispondente importo pagato  nell'anno
2004. 
  35. Per l'anno 2006, al fine di contribuire al conseguimento  degli
obiettivi di finanza pubblica, i soggetti  titolari  di  contabilita'
speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi degli
articoli 585 e seguenti del regolamento di cui al  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, non possono disporre pagamenti  per  un  importo
complessivo  superiore  all'80   per   cento   di   quello   rilevato
nell'esercizio 2005. 
  36. La disposizione  di  cui  al  comma  35  non  si  applica  alle
contabilita'  speciali  intestate  agli   organi   periferici   delle
amministrazioni centrali dello Stato, alle contabilita'  speciali  di
servizio istituite per operare girofondi di  entrate  contributive  e
fiscali,  alle  contabilita'  speciali  aperte  per   interventi   di
emergenza e alle contabilita' speciali per  interventi  per  le  aree
depresse e per l'innovazione tecnologica. 
  37.  I  soggetti  interessati  possono  richiedere   al   Ministero
dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al  comma  35
per effettive, motivate e documentate esigenze. L'accoglimento  della
richiesta, ovvero l'eventuale diniego totale o parziale, e'  disposto
con decreto dirigenziale. 
  38. Fermo restando il disposto del comma  5  dell'articolo  10  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
aprile 1994, n. 367, per l'anno 2006 una quota pari al 60  per  cento
delle somme giacenti sulle contabilita' speciali, di cui all'articolo
585 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,
comunque costituite presso le  sezioni  di  tesoreria,  e  sui  conti
correnti  aperti  presso  la  Tesoreria  centrale,  alimentati  anche
parzialmente con fondi del bilancio dello Stato,  con  esclusione  di
quelli accesi ai sensi degli articoli 576  e  seguenti  del  predetto
regolamento di cui al regio decreto n. 827 del 1924, non  movimentati
da oltre un anno, e' versata ad apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato entro  il  mese  di  gennaio  2006,  assicurando
maggiori entrate per il bilancio dello Stato, al  netto  dell'importo
di cui al comma 40, per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni di
euro per l'anno 2006. A tal fine la  quota  del  60  per  cento  puo'
essere incrementata con apposito decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze. 
  39. Qualora i titolari dei conti non adempiano entro il termine  di
cui al comma 38, provvedono al versamento le tesorerie dello Stato su
disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  40. Un importo pari ad un sesto delle somme versate  ai  sensi  del
comma 38 e' contestualmente iscritto in un apposito  Fondo  istituito
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  per   la   restituzione   parziale   alle   amministrazioni
interessate su loro  motivata  richiesta  per  la  riassegnazione  ai
pertinenti conti di tesoreria. Una quota del predetto importo, pari a
250 milioni di euro,  e'  destinata,  per  50  milioni  di  euro,  al
rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  2
della legge 19 maggio 1975, n. 169. 
  41. La quota del fondo patrimoniale dell'Istituto  per  il  credito
sportivo costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 18  febbraio
1983, n. 50, da restituire allo Stato, gia' stabilita con il  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del  22  luglio  2005,  e'
rideterminata nella misura di 450 milioni di  euro.  La  restituzione
avviene con le modalita' e nel termine del 29 dicembre 2005  previsti
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 dicembre
2005. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il  giorno
stesso  della  pubblicazione  della  presente  legge  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
  42. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
al numero 103), dopo le parole: "editoriali e simili;" sono  inserite
le seguenti: "energia elettrica per il funzionamento  degli  impianti
irrigui, di sollevamento e  di  scolo  delle  acque,  utilizzati  dai
consorzi  di  bonifica  e   di   irrigazione;".   L'efficacia   delle
disposizioni  del  presente  comma  e'  subordinata  alla  preventiva
approvazione  da   parte   della   Commissione   europea   ai   sensi
dell'articolo  88,  paragrafo  3,  del  Trattato   istitutivo   della
Comunita' europea. 
  43. Dal 1° gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello  Stato
per l'esercizio delle funzioni gia' esercitate dagli  uffici  metrici
provinciali  e  trasferite  alle  Camere  di  commercio,   industria,
artigianato e agricoltura  ai  sensi  dell'articolo  20  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresi' soppresse le tariffe
relative alla verificazione degli strumenti di misura fissate in base
all'articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836. 
  44. Al finanziamento delle funzioni di cui al comma 43 si  provvede
ai sensi dell'articolo 18,  comma  1,  lettera  c),  della  legge  29
dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri  stabiliti  con  decreto
del Ministro delle attivita' produttive di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  45. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. 
  46. A  decorrere  dall'anno  2006,  l'ammontare  complessivo  delle
riassegnazioni  di  entrate  non  potra'   superare,   per   ciascuna
amministrazione,   l'importo   complessivo    delle    riassegnazioni
effettuate nell'anno 2005 al netto di quelle  di  cui  al  successivo
periodo. La limitazione non si applica  alle  riassegnazioni  per  le
quali l'iscrizione della spesa non ha  impatto  sul  conto  economico
consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni,  nonche'   a   quelle
riguardanti  l'attuazione  di  interventi  cofinanziati   dall'Unione
europea. 
  47. All'articolo 1, comma 309, della legge  30  dicembre  2004,  n.
311, dopo le parole: "degli  uffici  giudiziari",  sono  aggiunte  le
seguenti: ", e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze,  per  le  spese  riguardanti  il  funzionamento   del
Consiglio di Stato e dei  tribunali  amministrativi  regionali".  Per
esigenze di funzionamento del Consiglio  di  Stato  e  dei  tribunali
amministrativi regionali e' autorizzata la spesa  di  17  milioni  di
euro per l'anno 2006. 
  48. Le somme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2,  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre  2002,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre  2002,  in  attuazione
dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002,  n.  246,
nonche' le somme di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2004, n. 191, sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno
2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione  al  capo
X, capitolo 2961. 
  49. E' fatto  divieto  alle  Autorita'  vigilanti  di  approvare  i
bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli  amministratori  non
abbiano espressamente dichiarato nella relazione  sulla  gestione  di
aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 48. 
  50. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5,
della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  al  fine  di  provvedere
all'estinzione dei debiti pregressi contratti  dalle  amministrazioni
centrali  dello  Stato  nei  confronti  di  enti,  societa',  persone
fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo con una
dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e  a
200 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2007  e  2008.  Alla
ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente. 
  51. Al fine  di  semplificare  le  procedure  amministrative  delle
pubbliche  amministrazioni,  le  stesse  possono,  nell'ambito  delle
risorse disponibili e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  del
bilancio dello Stato, stipulare convenzioni con soggetti  pubblici  e
privati per il trasferimento su supporto informatico degli  invii  di
corrispondenza da e per le pubbliche amministrazioni. A tale fine  le
pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni e servizi  informatici
e telematici che assicurino l'integrita' del messaggio nella fase  di
trasmissione informatica attraverso la certificazione  tramite  firma
digitale o altri strumenti tecnologici che garantiscano  l'integrita'
legale del contenuto, la  marca  temporale  e  l'identita'  dell'ente
certificatore  che  presidia  il  processo.  Il  concessionario   del
servizio postale universale  ha  facolta'  di  dematerializzare,  nel
rispetto  delle  vigenti  regole  tecniche,  i   documenti   cartacei
attestanti i pagamenti in conto corrente; a  tale  fine  individua  i
dirigenti preposti alla certificazione di conformita'  del  documento
informatico riproduttivo del documento originale cartaceo.  Le  copie
su supporto cartaceo  dei  documenti  di  cui  al  presente  comma  ,
generate mediante l'impiego di mezzi  informatici,  sostituiscono  ad
ogni  effetto  di  legge  l'originale  da  cui  sono  tratte  se   la
conformita' all'originale  e'  assicurata  da  pubblico  ufficiale  o
incaricato di pubblico servizio. 
  52. Le  indennita'  mensili  spettanti  ai  membri  del  Parlamento
nazionale sono rideterminate in  riduzione  nel  senso  che  il  loro
ammontare massimo, ai sensi dell'articolo  1,  secondo  comma,  della
legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e' diminuito del 10 per  cento.  Tale
rideterminazione si applica anche alle indennita'  mensili  spettanti
ai  membri  del  Parlamento  europeo  eletti  in  Italia   ai   sensi
dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384. 
  53. E' altresi' ridotto del 10 per cento il  trattamento  economico
spettante ai sottosegretari di Stato ai sensi dell'articolo  2  della
legge 8 aprile 1952, n. 212. 
  54. Per esigenze di  coordinamento  della  finanza  pubblica,  sono
rideterminati in riduzione nella misura del  10  per  cento  rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005  i  seguenti
emolumenti: 
    a) le indennita' di funzione spettanti ai sindaci, ai  presidenti
delle  province  e  delle  regioni,  ai  presidenti  delle  comunita'
montane,  ai  presidenti  dei  consigli  circoscrizionali,  comunali,
provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli
uffici di presidenza dei consigli dei citati enti; 
    b) le indennita' e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri
circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle  comunita'
montane; 
    c)   le   utilita'   comunque   denominate   spettanti   per   la
partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle  lettere
a) e b) in ragione della carica rivestita. (19) 
  55. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 53
non  possono  superare  gli  importi  risultanti  alla  data  del  30
settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 53. 
  56. Le somme riguardanti indennita', compensi, retribuzioni o altre
utilita' comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza
da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto
agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005. 
  57. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione
di cui al comma 56 non puo' stipulare contratti di consulenza che nel
loro complesso siano  di  importo  superiore  rispetto  all'ammontare
totale  dei  contratti  in  essere  al  30   settembre   2005,   come
automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56. 
  58.   Le   somme   riguardanti   indennita',   compensi,   gettoni,
retribuzioni o altre utilita'  comunque  denominate,  corrisposti  ai
componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi  collegiali  comunque  denominati,  presenti
nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, e  negli  enti  da  queste  ultime  controllati,  sono
automaticamente ridotte  del  10  per  cento  rispetto  agli  importi
risultanti alla data del 30 settembre 2005. 
  59. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 58
non  possono  superare  gli  importi  risultanti  alla  data  del  30
settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 58. 
  60. Le disposizioni di riduzione della spesa di cui ai commi  58  e
59 si applicano anche al Servizio consultivo ed ispettivo tributario,
nonche' agli altri organismi,  servizi,  organi  e  nuclei,  comunque
denominati, il cui trattamento  economico  sia  rapportato  a  quello
previsto per i componenti delle citate strutture. A decorrere dal  1°
gennaio 2006 l'indennita'  di  carica  spettante  alla  data  del  30
settembre 2005 al rettore ed al  prorettore  della  Scuola  superiore
dell'economia e delle finanze e' ridotta del 10 per cento e non  puo'
essere modificata sino al 31 dicembre 2008. I risparmi derivanti  dal
presente comma sono destinati al miglioramento dei saldi  di  finanza
pubblica. 
  61. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  2,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni, trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze,
entro il  30  novembre  2006,  una  relazione  sull'attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi da 52 a 60  e  sui  conseguenti  effetti
finanziari. 
  62. I compensi dei  componenti  gli  organi  di  autogoverno  della
magistratura  ordinaria,   amministrativa,   contabile,   tributaria,
militare, dei componenti del Consiglio  di  giustizia  amministrativa
della Regione siciliana e  dei  componenti  del  Consiglio  nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL)  sono  ridotti  del  10  per  cento
rispetto all'importo complessivo  erogato  nel  corso  del  2005.  La
riduzione non si applica  al  trattamento  retributivo  di  servizio.
Conseguentemente, lo stanziamento a favore  del  Consiglio  superiore
della  magistratura,  del  Consiglio  di  Stato   e   dei   tribunali
amministrativi regionali, del Consiglio di  giustizia  amministrativa
della Regione siciliana, dell'Avvocatura di Stato,  del  CNEL  e  del
Consiglio   di   presidenza    della    giustizia    tributaria    e'
proporzionalmente ridotto nel limite del 10  per  cento  dell'importo
complessivamente assegnato nell'esercizio 2005. 
  63. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di  tre  anni,
le somme derivanti dall'applicazione delle  disposizioni  di  cui  ai
commi da 52 a 60, nonche' le  eventuali  economie  di  spesa  che  il
Senato della Repubblica  e  la  Camera  dei  deputati  nella  propria
autonomia avranno  provveduto  a  comunicare,  affluiscono  al  Fondo
nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma  44,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  64. Le disposizioni di cui ai commi 56, 57, 58, 59, 60 e 63 non  si
applicano alle regioni, alle province autonome, agli  enti  locali  e
agli enti del Servizio sanitario nazionale. 
  65. A decorrere dall'anno 2007  le  spese  di  funzionamento  della
Commissione  nazionale  per  le  societa'  e   la   borsa   (CONSOB),
dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori  pubblici,  dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di  vigilanza
sui fondi pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per  la
parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato,
secondo modalita' previste dalla  normativa  vigente  ed  entita'  di
contribuzione  determinate  con  propria  deliberazione  da  ciascuna
Autorita', nel  rispetto  dei  limiti  massimi  previsti  per  legge,
versate direttamente alle medesime Autorita'. Le  deliberazioni,  con
le quali sono fissati anche i termini e le modalita'  di  versamento,
sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  per  l'approvazione  con
proprio decreto  entro  venti  giorni  dal  ricevimento.  Decorso  il
termine di  venti  giorni  dal  ricevimento  senza  che  siano  state
formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi  ai
sensi del presente comma divengono esecutive. 
  66. In sede di prima applicazione, per l'anno 2006, l'entita' della
contribuzione a  carico  dei  soggetti  operanti  nel  settore  delle
comunicazioni di cui all'articolo 2,  comma  38,  lettera  b),  della
legge 14 novembre 1995, n. 481, e' fissata in misura pari all'1,5 per
mille dei ricavi  risultanti  dall'ultimo  bilancio  approvato  prima
della data di entrata in vigore della presente legge.  Per  gli  anni
successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalita' della
contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le  garanzie
nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo  del  2
per   mille   dei   ricavi   risultanti   dal   bilancio    approvato
precedentemente alla adozione della delibera. 
  66-bis. In sede di prima applicazione, per l'anno  2021,  l'entita'
della  contribuzione  a  carico   dei   fornitori   di   servizi   di
intermediazione on line e  di  motori  di  ricerca  on  line  di  cui
all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio
1997, n. 249, e' fissata in misura pari all'1,5 per mille dei  ricavi
realizzati nel territorio  nazionale,  anche  se  contabilizzati  nei
bilanci di societa' aventi sede all'estero, relativi al valore  della
produzione,  risultante   dal   bilancio   di   esercizio   dell'anno
precedente, ovvero, per i soggetti non obbligati  alla  redazione  di
tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture  contabili  che
attestino il  valore  complessivo  della  produzione.  Per  gli  anni
successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalita' della
contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le  garanzie
nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo  del  2
per mille dei ricavi valutati ai sensi del periodo precedente. 
  66-ter. L'esercizio delle competenze  attribuite  all'Autorita'  ai
sensi delle disposizioni attuative della direttiva  (UE)1808/2018  e'
finanziato mediante il contributo di cui al comma 66, posto a  carico
delle piattaforme di condivisione  di  video  di  cui  alle  predette
disposizioni attuative della  direttiva  (UE)1808/2018  operanti  sul
territorio nazionale. Per i soggetti di cui  al  periodo  precedente,
l'Autorita', con propria deliberazione adottata ai  sensi  del  comma
65, stabilisce i termini  e  le  modalita'  di  versamento  di  detto
contributo e fissa l'entita' di contribuzione nel limite massimo  del
2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche  se
contabilizzati  nei  bilanci  di  societa'  aventi  sede  all'estero,
relativi al valore della produzione, risultante dall'ultimo  bilancio
di esercizio approvato, ovvero, per i  soggetti  non  obbligati  alla
redazione di tale bilancio, delle omologhe voci  di  altre  scritture
contabili che attestino il valore complessivo della produzione. 
  67. L'Autorita' per  la  vigilanza  sui  lavori  pubblici,  cui  e'
riconosciuta autonomia organizzativa e  finanziaria,  ai  fini  della
copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma
65 determina annualmente  l'ammontare  delle  contribuzioni  ad  essa
dovute  dai  soggetti,  pubblici  e  privati,  sottoposti  alla   sua
vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione, ivi compreso
l'obbligo di versamento  del  contributo  da  parte  degli  operatori
economici quale condizione di ammissibilita' dell'offerta nell'ambito
delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In
sede di prima applicazione, il  totale  dei  contributi  versati  non
deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del
mercato di  competenza.  L'Autorita'  per  la  vigilanza  sui  lavori
pubblici puo', altresi', individuare quali servizi siano erogabili  a
titolo oneroso, secondo tariffe  determinate  sulla  base  del  costo
effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previste  dal
presente comma sono predeterminati e pubblici.  Eventuali  variazioni
delle modalita' e della misura della contribuzione e  delle  tariffe,
comunque  nel  limite  massimo  dello  0,4  per  cento   del   valore
complessivo  del  mercato  di  competenza,  possono  essere  adottate
dall'Autorita' ai sensi del comma 65. In via transitoria, per  l'anno
2006, nelle more dell'attivazione delle  modalita'  di  finanziamento
previste  dal  presente  comma,  le  risorse  per  il   funzionamento
dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate, a
titolo di anticipazione, con il contributo di 3,5  milioni  di  euro,
che il predetto  organismo  provvedera'  a  versare  all'entrata  del
bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006. PERIODO ABROGATO  DAL
D.LGS. 10 AGOSTO 2007, N. 162. 
  68. All'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,
nel primo periodo, le parole: "nella misura massima del 50 per  cento
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2" ed il secondo periodo
sono soppressi. L'articolo 40, comma 2, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, e' abrogato. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2005,  N.
273, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 23 FEBBRAIO 2006, N. 51. 
  68-bis. Fermo restando il comma 66 del presente articolo, l'entita'
della contribuzione  a  carico  dei  soggetti  operanti  nei  settori
dell'energia  elettrica  e  del  gas,  gia'  determinata   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre  1995,
n. 481, resta fissata in una misura non superiore all'uno  per  mille
dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data
di entrata in vigore  della  presente  legge.  Successive  variazioni
della misura, necessarie ai fini della copertura dei  costi  relativi
al proprio  funzionamento,  e  delle  modalita'  della  contribuzione
possono essere adottate dalla Autorita' per l'energia elettrica e  il
gas entro il predetto limite massimo dell'uno per  mille  dei  ricavi
risultanti   dal   bilancio    approvato    relativo    all'esercizio
immediatamente precedente  la  variazione  stessa,  con  la  medesima
procedura disciplinata dal comma 65. L'articolo 2,  comma  39,  della
legge 14 novembre 1995, n. 481, e' abrogato. 
  69. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 della legge 10  ottobre  1990,
n. 287, e' inserito il seguente: 
    "7-bis. L'Autorita', ai fini della copertura dei  costi  relativi
al  controllo   delle   operazioni   di   concentrazione,   determina
annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute  all'obbligo
di comunicazione ai sensi dell'articolo 16,  comma  1.  A  tal  fine,
l'Autorita'  adotta  criteri   di   parametrazione   dei   contributi
commisurati ai costi complessivi relativi all'attivita' di  controllo
delle  concentrazioni,  tenuto  conto   della   rilevanza   economica
dell'operazione sulla base del valore della transazione interessata e
comunque in misura non superiore all'1,2 per cento del valore stesso,
stabilendo soglie minime e massime della contribuzione". 
  70. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163. 
  71. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163. 
  72. Il comma 2 dell'articolo 70 del decreto legislativo  30  luglio
1999, n. 300, e' sostituito dal seguente: 
    "2. I finanziamenti di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  vengono
determinati in modo da tenere conto dell'incremento  dei  livelli  di
adempimento  fiscale  e  del  recupero   di   gettito   nella   lotta
all'evasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna  Agenzia
su apposita contabilita' speciale soggetta ai vincoli del sistema  di
tesoreria unica". 
  73. Per l'anno 2006 le dotazioni da assegnare alle Agenzie fiscali,
escluso  l'ente  pubblico  economico  "Agenzia  del  demanio",   sono
determinate con la legge di bilancio negli importi  risultanti  dalla
legislazione vigente. 
  74. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di cui al comma 73
sono  rideterminate  applicando  alla  media  delle  somme  incassate
nell'ultimo triennio consuntivato, rilevata dal  rendiconto  generale
delle  amministrazioni  dello  Stato,   relativamente   alle   unita'
previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata, indicate
nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali e
comunque  con  una  dotazione  non  superiore  a   quella   dell'anno
precedente incrementata del 5 per cento: 
    a) Agenzia delle entrate 0,7201 per cento; 
    b) Agenzia del territorio 0,1592 per cento; 
    c) Agenzia delle dogane 0,1668 per cento. 
  75.  Le  dotazioni  determinate  ai  sensi  dei  commi  73  e   74,
considerato l'andamento dei fattori  della  gestione  delle  Agenzie,
possono essere integrate, con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  di  un  importo  calcolato  in  base  all'incremento
percentuale dei versamenti relativi alle unita' previsionali di  base
dell'ultimo esercizio consuntivato di cui all'elenco 4 allegato  alla
presente legge, raffrontati alla media dei versamenti risultanti  dal
rendiconto  generale  delle  amministrazioni  dello  Stato  dei   tre
esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata, al netto degli
effetti prodotti da fattori normativi ed al  netto  della  variazione
proporzionale del prodotto  interno  lordo  in  termini  nominali,  e
comunque entro il limite previsto dal comma 74. 
  76. Restano invariate le disposizioni di cui all'articolo 12, commi
1 e 2, del decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28  maggio  1997,  n.  140,  e  successive
modificazioni. 
  77. Annualmente il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  in
relazione al livello degli incassi risultanti  dall'ultimo  esercizio
consuntivato sulle unita' previsionali di base di  cui  all'elenco  4
allegato  alla  presente  legge  e  alla   verifica   dei   risultati
dell'esercizio precedente conseguiti in attuazione delle  convenzioni
di cui all'articolo 59 del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.
300, e successive modificazioni, puo' con proprio decreto, da emanare
entro il mese di luglio dell'anno precedente a quello in cui dovranno
determinarsi le nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui  ai
commi da 72 a 76 ed aggiornare il predetto elenco 4. 
  78. E' autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per
quindici   anni   a   decorrere   dall'anno   2007   per   interventi
infrastrutturali. All'interno di tale stanziamento, sono  autorizzati
i seguenti finanziamenti: 
    a)  interventi  di  realizzazione  delle  opere  strategiche   di
preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443; 
    b) interventi di  realizzazione  del  programma  nazionale  degli
interventi nel settore idrico relativamente alla  prosecuzione  degli
interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141,  commi  1  e  3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura del 25  per  cento
delle risorse disponibili; 
    c) potenziamento del passante di Mestre e dei collegamenti  dello
stesso con i capoluoghi di provincia interessati in  una  misura  non
inferiore all'1 per cento delle risorse disponibili; 
    d) circonvallazione orbitale (GRAP) prevista nell'intesa generale
quadro sottoscritta il 24 ottobre 2003 tra Governo e regione Veneto e
correlata alle opere del passante autostradale di Mestre di cui  alla
tabella 1 del Programma di  infrastrutture  strategiche  allegato  al
Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009,  in  una
misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili; 
    e) realizzazione delle  opere  di  cui  al  "sistema  pedemontano
lombardo, tangenziali di  Como  e  di  Varese",  in  una  misura  non
inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili; 
    f) completamento del "sistema accessibilita' Valcamonica,  strada
statale 42 - del Tonale e della Mendola", in una misura non inferiore
allo 0,5 per cento delle risorse disponibili; 
    g) realizzazione delle opere di cui  al  "sistema  accessibilita'
della Valtellina", per un importo pari a 13 milioni di euro annui per
quindici anni; 
    h) consolidamento,  manutenzione  straordinaria  e  potenziamento
delle  opere  e  delle  infrastrutture  portuali  di  competenza   di
Autorita' portuali di recente istituzione e comunque successiva al 30
giugno 2003, per un importo pari a  10  milioni  di  euro  annui  per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008; 
    i) interazione del passante di Mestre, variante di  Martellago  e
Mirano, di  cui  alla  tabella  1  del  Programma  di  infrastrutture
strategiche    allegato    al     Documento     di     programmazione
economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore al 2 per
cento delle risorse disponibili; 
    l)  realizzazione  del  tratto   Lazio-Campania   del   corridoio
tirrenico, viabilita' accessoria della pedemontana di Formia, in  una
misura non inferiore all'1 per cento delle risorse disponibili; 
    m) realizzazione  delle  opere  di  ammodernamento  della  strada
statale 12, con collegamento alla  strada  provinciale  450,  per  un
importo di 1 milione di  euro  annui  per  quindici  anni,  a  favore
dell'ANAS; 
    n)   opere   complementari   all'autostrada   Asti-Cuneo   e   al
miglioramento della viabilita' di  adduzione  e  circonvallazione  di
Alba, in una misura pari all'1,5 per cento delle risorse  disponibili
a favore delle province di Asti  e  di  Cuneo  rispettivamente  nella
misura di un terzo e di due terzi del contributo medesimo; 
    o) interventi per il restauro e la sicurezza di musei, archivi  e
biblioteche di  interesse  storico,  artistico  e  culturale  per  un
importo  di  4  milioni  di  euro  per  quindici  anni,  nonche'  gli
interventi di restauro della Domus Aurea. 
  79. Infrastrutture Spa e' fusa per incorporazione con  effetto  dal
1° gennaio 2006 nella Cassa depositi e prestiti Spa, la quale  assume
tutti i beni, diritti  e  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi  di
Infrastrutture Spa, incluso il patrimonio  separato,  proseguendo  in
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali. 
  80. L'atto costitutivo della Cassa  depositi  e  prestiti  Spa  non
subisce modificazioni. 
  81.  La  Cassa  depositi  e  prestiti  Spa  continua  a   svolgere,
attraverso  il  patrimonio  separato,  le  attivita'  connesse   agli
interventi finanziari intrapresi da Infrastrutture Spa fino alla data
di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo  75
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Fatto salvo quanto previsto dal
citato articolo 75, le obbligazioni emesse ed i  mutui  contratti  da
Infrastrutture Spa fino alla data di entrata in vigore della presente
legge sono integralmente garantiti dallo Stato. 
  82. Nell'esercizio delle attivita' di cui al comma  81,  continuano
ad applicarsi le disposizioni  concernenti  Infrastrutture  Spa,  ivi
comprese quelle relative al regime fiscale e al patrimonio separato. 
  83. La pubblicazione della presente legge nella Gazzetta  Ufficiale
tiene  luogo  degli  atti  e  delle  relative   iscrizioni   previste
dall'articolo 2504 del codice civile, omessa ogni altra formalita'. 
  84. Sono concessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge
24 dicembre 2003, n. 350,  e  successive  modificazioni,  a  Ferrovie
dello Stato Spa o a societa' del gruppo contributi  quindicennali  di
100 milioni di euro annui a decorrere dal 2006  per  la  prosecuzione
degli interventi relativi al  sistema  alta  velocita/alta  capacita'
Torino-Milano-Napoli e di 100 milioni di euro annui a  decorrere  dal
2007 a copertura degli investimenti relativi alla  rete  tradizionale
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. 
  85. All'articolo 4, comma 177, della legge  24  dicembre  2003,  n.
350, dopo le  parole:  "di  procedure"  sono  inserite  le  seguenti:
"cautelari, di esecuzione forzata e". 
  86.  Il  finanziamento  concesso  al  Gestore   dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale a copertura degli  investimenti  relativi  alla
rete tradizionale, compresi quelli  per  manutenzione  straordinaria,
avviene, a partire dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, a  titolo
di contributo  in  conto  impianti.  Il  Gestore  dell'infrastruttura
ferroviaria  nazionale,  all'interno  del  sistema  di   contabilita'
regolatoria, tiene in evidenza  la  quota  figurativa  relativa  agli
ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate con  detta  modalita'.
La modifica del sistema di finanziamento di  cui  al  presente  comma
avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale; conseguentemente, i finanziamenti  di  cui  al
comma 84, effettuati a titolo di contributo  in  conto  impianti,  si
considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore
fiscale del bene. 
  87.  Il  costo  complessivo  degli  investimenti  finalizzati  alla
realizzazione della infrastruttura ferroviaria, comprensivo dei costi
accessori e degli altri oneri e spese  direttamente  riferibili  alla
stessa nonche', per il periodo di durata dell'investimento e  secondo
il medesimo profilo di ammortamento dei costi  diretti,  degli  oneri
connessi   al   finanziamento   dell'infrastruttura   medesima,    e'
ammortizzato con il metodo "a quote variabili in base  ai  volumi  di
produzione", sulla  base  del  rapporto  tra  le  quantita'  prodotte
nell'esercizio e le quantita' di produzione totale  prevista  durante
il   periodo   di   concessione.   Nell'ipotesi   di    preesercizio,
l'ammortamento inizia dall'esercizio successivo a quello  di  termine
del preesercizio. Ai fini fiscali,  le  quote  di  ammortamento  sono
determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in
coerenza con le quote di ammortamento di cui al comma 86. 
  88. All'articolo 1 del decreto-legge 25  settembre  2001,  n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
e' aggiunto il seguente comma: 
    "6-ter. I beni immobili appartenenti a Ferrovie dello  Stato  Spa
ed  alle  societa'  dalla  stessa   direttamente   o   indirettamente
integralmente controllate si presumono costruiti in conformita'  alla
legge vigente al momento della loro  edificazione.  Indipendentemente
dalle alienazioni di  tali  beni,  Ferrovie  dello  Stato  Spa  e  le
societa' dalla stessa  direttamente  o  indirettamente  integralmente
controllate, entro tre anni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente   disposizione,   possono   procedere   all'ottenimento   di
documentazione che tenga luogo di quella  attestante  la  regolarita'
urbanistica ed edilizia mancante,  in  continuita'  d'uso,  anche  in
deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Allo scopo, dette societa'
possono proporre al comune nel cui territorio si trova l'immobile una
dichiarazione   sostitutiva   della   concessione    allegando:    a)
dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,
corredata dalla documentazione fotografica, nella  quale  risulti  la
descrizione delle opere per le quali si rende  la  dichiarazione;  b)
quando l'opera supera i 450 metri  cubi  una  perizia  giurata  sulle
dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta  da
un  tecnico  abilitato  all'esercizio  della  professione  attestante
l'idoneita' statica delle opere eseguite. Qualora l'opera  sia  stata
in precedenza collaudata, tale certificazione non  e'  necessaria  se
non e' oggetto  di  richiesta  motivata  da  parte  del  sindaco;  c)
denuncia  in  catasto   dell'immobile   e   documentazione   relativa
all'attribuzione   della   rendita   catastale   e    del    relativo
frazionamento; d) attestazione del versamento di una somma pari al 10
per cento di quella che sarebbe stata dovuta in base  all'Allegato  1
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le opere  di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380.  La
dichiarazione  sostitutiva  produce  i  medesimi   effetti   di   una
concessione in sanatoria, a meno che entro sessanta  giorni  dal  suo
deposito il comune non riscontri l'esistenza di un abuso non sanabile
ai  sensi  delle  norme  in  materia  di   controllo   dell'attivita'
urbanistico-edilizia e lo notifichi all'interessato. In  nessun  caso
la dichiarazione sostitutiva potra' valere come una  regolarizzazione
degli abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di controllo
dell'attivita' urbanistico-edilizia. Ai soggetti che acquistino detti
immobili da Ferrovie dello Stato Spa e dalle  societa'  dalla  stessa
direttamente o indirettamente integralmente controllate e' attribuita
la stessa facolta', ma la somma da corrispondere e' pari al triplo di
quella sopra indicata". (30) 
  89. L'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del  Ministero
dell'economia e delle finanze e' soppresso. Con decreto  del  inistro
dell'economia e delle finanze  le  competenze  dell'Ispettorato  sono
attribuite ad uno o piu' Ispettorati generali del Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato. 
  90. Il personale adibito, alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, alle procedure di liquidazione previste  dalla
legge 4 dicembre  1956,  n.  1404,  e  successive  modificazioni,  e'
destinato alle altre attivita' istituzionali del citato  Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato. 
  91. Alla definizione delle pregresse  posizioni  previdenziali  del
personale degli enti soppressi, per il quale  non  sia  stata  ancora
effettuata, ai sensi degli articoli 74,  75  e  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e  della  legge
27 ottobre 1988, n.  482,  la  ricongiunzione  dei  servizi  ai  fini
dell'indennita'  di  anzianita'  e  del  trattamento  integrativo  di
previdenza, provvede la gestione  previdenziale  di  destinazione  di
detto personale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, l'INPS, l'INPDAP e l'INAIL,  limitatamente  ai
trattamenti  pensionistici  integrativi   relativi   alla   soppressa
gestione sanitaria, concordano con il Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
anche in via presuntiva  e  a  completa  definizione  delle  predette
posizioni  previdenziali,  l'ammontare  dei  capitali  di   copertura
necessari. L'INPS e l'INPDAP subentrano, a decorrere  dalla  data  di
perfezionamento dell'accordo con  il  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato, al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
nelle  vertenze   innanzi   al   giudice   ordinario   e   a   quello
amministrativo, concernenti le pregresse posizioni previdenziali  del
personale degli enti soppressi. 
  92. Per il finanziamento degli interventi di  cui  all'articolo  1,
comma 459, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e'  autorizzato  un
contributo quindicennale di 3 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2006, a valere sulle risorse previste ai sensi del comma 78. (58) 
  93. Per il perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'economia
sommersa,  delle  frodi  fiscali  e  dell'immigrazione   clandestina,
rafforzando  il  controllo  economico  del  territorio,  al  fine  di
conseguire l'ammodernamento e la razionalizzazione della  flotta  del
Corpo della guardia di finanza, nonche' per  il  miglioramento  e  la
sicurezza  delle  comunicazioni,  a  decorrere  dall'anno  2006,   e'
autorizzato un contributo annuale di 30 milioni di euro per  quindici
anni, nonche' un  contributo  annuale  di  10  milioni  di  euro  per
quindici  anni  per  il  completamento  del  programma  di  dotazione
infrastrutturale del Corpo, e la spesa  di  1,5  milioni  di  euro  a
decorrere dal 2006 per il potenziamento delle dotazioni organiche. 
  94. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999,  n.  144,
dopo le parole: "residenti da  almeno  cinque  anni  in  tali  centri
abitati," sono inserite  le  seguenti:  "ovvero  di  acquisizione  di
immobili ad uso  residenziale  purche'  con  titolo  di  edificazione
anteriore al 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A  delle  curve
isofoniche, di cui alla legge regionale della  regione  Lombardia  12
aprile 1999, n. 10, nei limiti di metri 400 dal perimetro del  sedime
aeroportuale". 
  95.   Sono   autorizzati   contributi   quindicennali,   ai   sensi
dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  e
successive modificazioni, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006,
di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75  milioni
di euro a decorrere dal  2008  per  consentire  la  prosecuzione  del
programma di sviluppo e di acquisizione  delle  unita'  navali  della
classe  FREMM  (fregata  europea  multimissione)  e  delle   relative
dotazioni operative, nonche' per l'avvio di programmi  dichiarati  di
massima urgenza. I predetti stanziamenti  sono  iscritti  nell'ambito
delle unita' previsionali di  base  dello  stato  di  previsione  del
Ministero delle attivita' produttive. 
  96. Ai fini dell'applicazione del contratto di programma  2003-2005
tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto  con  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per  quanto  attiene  gli   aspetti
finanziari, e Poste italiane Spa,  in  relazione  agli  obblighi  del
servizio pubblico universale per i  recapiti  postali,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere a  Poste
italiane Spa l'ulteriore importo di 40 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008. 
  97. Per l'anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali
esigenze connesse con la proroga  delle  missioni  internazionali  di
pace e' stabilito in 1.000 milioni di euro. Il Ministro dell'economia
e delle  finanze  provvede  ad  inviare  al  Parlamento  copia  delle
deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo, delle quali viene data
formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari. 
  98. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'iniziativa  G8
per  la  cancellazione  del  debito  dei   Paesi   poveri   altamente
indebitati, con un contributo di euro  63  milioni,  per  il  periodo
2006-2008, suddiviso in euro 30 milioni per l'anno 2006, in  euro  29
milioni per l'anno 2007 e in euro 4 milioni per l'anno 2008. 
  99. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia  all'International
Finance Facility for Immunization (IFFIm), con un contributo  globale
di euro 504 milioni, da erogare con versamenti annuali, fino al 2025,
con un onere pari ad euro 3  milioni  per  l'anno  2006,  ad  euro  6
milioni per l'anno 2007 e valutato in euro 27,5 milioni  a  decorrere
dall'anno 2008. (73) 
  100. Il Dipartimento della  protezione  civile  e'  autorizzato  ad
erogare ai  soggetti  competenti  contributi  quindicennali  per  gli
interventi e le opere  di  ricostruzione  nei  territori  colpiti  da
calamita' naturali per i quali sia  intervenuta  negli  ultimi  dieci
anni ovvero intervenga la dichiarazione dello stato di  emergenza  ai
sensi dell'articolo 5 della legge 24  febbraio  1992,  n.  225.  Alla
ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del  Presidente
del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5,  comma
2, della citata legge n. 225 del 1992. A tal  fine,  a  valere  sulle
medesime risorse,  per  il  completamento  degli  interventi  di  cui
all'articolo 3,  comma  2,  della  legge  23  gennaio  1992,  n.  32,
concernente la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi  sismici
del 1980-81, e' autorizzato un  contributo  quindicennale  in  favore
della regione Puglia per l'importo di 2 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno  2006,  da  destinare  al  completamento  delle  opere   di
ricostruzione dei comuni  del  subappennino  Dauno  in  provincia  di
Foggia colpiti dagli eventi sismici. Alla ripartizione dei contributi
si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei  ministri,
adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225
del 1992. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la
spesa annua di 26 milioni di euro per  quindici  anni  dei  quali  10
milioni di euro annui sono destinati alla  ricostruzione  delle  zone
colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise, 4 milioni  di
euro annui sono  destinati  alla  prosecuzione  degli  interventi  di
ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all'
articolo 15, comma 1,  del  decreto-legge  30  gennaio  1998,  n.  6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e  2
milioni di euro per la prosecuzione degli interventi nelle zone della
provincia di Brescia colpite dal  terremoto  del  2004,  a  decorrere
dall'anno 2006. A valere sulle risorse di cui al presente  comma,  e'
concesso all'Agenzia interregionale per il fiume Po un contributo  di
1 milione di euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno  2006
per la realizzazione di opere a completamento  del  sistema  arginale
maestro e dei sistemi difensivi dei  nodi  idraulici  del  fiume  Po,
sentita l'Autorita' di bacino competente. Per l'anno 2006 e' altresi'
autorizzata  la  spesa  di  ulteriori  15  milioni  di  euro  per  la
ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel  territorio
del Molise.