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LEGGE 28 dicembre 2005, n. 263

Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonchè ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2006)
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vigente al 11/09/2024
Testo in vigore dal: 1-3-2006
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1
1.  All'articolo  2,  comma  3,  lettera c-ter), del decreto-legge 14
marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  all'articolo  183  del codice di procedura civile ivi richiamato,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Il  giudice  istruttore  fissa  altresi'  una  nuova udienza se deve
procedersi a norma dell'articolo 185";
2) il sesto comma e' sostituito dai seguenti:
"Se  richiesto,  il  giudice  concede  alle  parti i seguenti termini
perentori:
1)  nn  termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie
limitate  alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle
eccezioni e delle conclusioni gia' proposte;
2)  un  termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande
ed  eccezioni  nuove,  o modificate dall'altra parte, per proporre le
eccezioni  che  sono  conseguenza  delle  domande  e  delle eccezioni
medesime  e  per  l'indicazione  dei  mezzi  di  prova  e  produzioni
documentali;
3)  un  termine  di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di
prova contraria.
Salva  l'applicazione  dell'articolo  187,  il giudice provvede sulle
richieste  istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per
l'assunzione  dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se
provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere
pronunciata entro trenta giorni.
Nel  caso  in  cui  vengano  disposti  d'ufficio  mezzi  di prova con
l'ordinanza  di  cui  al  settimo comma, ciascuna parte puo' dedurre,
entro  un  termine  perentorio  assegnato dal giudice con la medesima
ordinanza,  i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai
primi  nonche'  depositare  memoria di replica nell'ulteriore termine
perentorio  parimenti  assegnato  dal  giudice,  che  si  riserva  di
provvedere ai sensi del settimo comma.
Con  l'ordinanza  che  ammette  le prove il giudice puo' in ogni caso
disporre,  qualora  lo  ritenga utile, il libero interrogatorio delle
parti;   all'interrogatorio   disposto   dal  giudice  istruttore  si
applicano le disposizioni di cui al terzo comma";
3)  al  settimo  comma,  le  parole:  "di  cui  al  sesto comma" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al settimo comma";
b)  all'articolo  184  del codice di procedura civile ivi richiamato,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: "dal sesto comma" sono sostituite dalle
seguenti: "dal settimo comma";
2) il secondo comma e' abrogato.
2.  All'articolo  2, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 14 maggio 2005, n. 80,
dopo la lettera c-ter) sono inserite le seguenti:
"C-quater) all'articolo 185, al primo comma e' premesso il seguente:
"ll  giudice  istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti,
fissa   la  comparizione  delle  medesime  al  fine  di  interrogarle
liberamente e di provocarne la conciliazione. Ilgiudice istruttore ha
altresi'  facolta'  di  fissare  la  predetta udienza di comparizione
personale   a   norma   dell'articolo  117.  Quando  e'  disposta  la
comparizione   personale,   le   parti   hanno   facolta'   di  farsi
rappresentare  da  un  procuratore  generale o speciale il quale deve
essere  a  conoscenza  dei  fatti della causa. La procura deve essere
conferita  con  atto  pubblico o scrittura privata autenticata e deve
attribuire  al  procuratore  il  potere di conciliare o transigere la
controversia.  Se  la  procura  e'  conferita  con scrittura privata,
questa  puo'  essere  autenticata anche dal difensore della parte. La
mancata  conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa
da  parte  del  procuratore  e'  valutata  ai sensi del secondo comma
dell'articolo 116";
c-quinquies)  all'articolo  187,  quarto  comma,  le  parole: "di cui
all'articolo   184"   sono   sostituite   dalle   seguenti:  "di  cui
all'articolo 183, ottavo comma"".
3.  All'articolo  2,  comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo
2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al numero 1), all'articolo 474 del codice di procedura civile ivi
richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il numero 2) del secondo comma e' sostituito dal seguente:
"2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni
di  somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonche' gli altri
titoli  di  credito  ai  quali  la legge attribuisce espressamente la
stessa efficacia";
2) al numero 3) del secondo comma, le parole: "o le scritture private
autenticate,  relativamente  alle  obbligazioni di somme di denaro in
essi contenute" sono soppresse;
3)  al  terzo  comma  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
precetto    deve   contenere   trascrizione   integrale,   ai   sensi
dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate
di cui al numero 2) del secondo comma";
b) al numero 5), all' articolo 492 del codice di procedura civile ivi
richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:
1).  al  secondo comma, le parole: "nel comune" sono sostituite dalle
seguenti:  "in  uno dei comuni del circondario" e dopo le parole: "in
mancanza"   sono   inserite   le   seguenti:   "ovvero   in  caso  di
irreperibilita'   presso  la  residenza  dichiarata  o  il  domicilio
eletto";
2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"Il   pignoramento  deve  inoltre  contenere  l'avvertimento  che  il
debitore,  ai  sensi  dell'articolo  495, puo' chiedere di sostituire
alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo
dovuto   al   creditore   pignorante   e  ai  creditori  intervenuti,
comprensivo  del  capitale,  degli interessi e delle spese, oltre che
delle  spese  di  esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilita',
sia  da  lui  depositata  in  cancelleria,  prima che sia disposta la
vendita  o  l'assegnazione  a norma degli articoli 530, 552 e 569, la
relativa  istanza  unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto
dell'importo  del credito per cui e' stato eseguito il pignoramento e
dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di
intervento,  dedotti  i versamenti effettuati di cui deve essere data
prova documentale";
3) al quinto comma, le parole: "di cui all'articolo 499, terzo comma"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "di  cui all'articolo 499, quarto
comma";
c)  il  numero  7)  e' sostituito dal seguente: "7) l'articolo 499 e'
sostituito dal seguente:
"Art.  499.  -  (Intervento). - Possono intervenire nell'esecuzione i
creditori  che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su
titolo   esecutivo,   nonche'   i   creditori  che,  al  momento  del
pignoramento,  avevano  eseguito  un  sequestro.  sui  beni pignorati
ovvero  avevano  un  diritto  di  pegno  o  un  diritto di prelazione
risultante  da  pubblici registri ovvero erano titolari di un credito
di  somma  di  denaro  risultante  dalle  scritture  contabili di cui
all'articolo 2214 del codice civile.
Il  ricorso  deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in
cui  e'  disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli
530, 552 e 569, deve contenere l'indicazione del credito e quella del
titolo  di  esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della
somma  ricavata  e  la  dichiarazione  di  residenza o la elezione di
domicilio  nel  comune  in  cui  ha  sede  il  giudice competente per
l'esecuzione.  Se  l'intervento  ha  luogo per un credito di somma di
denaro  risultante  dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso
deve   essere   allegato,  a  pena  di  inammissibilita',  l'estratto
autentico  notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle
vigenti disposizioni.
Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione
deve  notificare  al  debitore,  entro  i  dieci giorni successivi al
deposito,  copia  del  ricorso, nonche' copia dell'estratto autentico
notarile  attestante  il  credito  se l'intervento nell'esecuzione ha
luogo in forza di essa.
Ai  creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore
pignorante ha facolta' di indicare, con atto notificato o all'udienza
in  cui e' disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri
beni  del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere
il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad
anticipare  le  spese  necessarie  per  l'estensione.  Se i creditori
intervenuti,  senza  giusto  motivo, non estendono il pignoramento ai
beni  indicati  ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta
giorni,  il  creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito
in sede di distribuzione.
Con  l'ordinanza  con  cui e' disposta la vendita o l'assegnazione ai
sensi  degli  articoli  530,  552  e  569 il giudice fissa, altresi',
udienza  di  comparizione  davanti a se' del debitore e dei creditori
intervenuti  privi  di  titolo  esecutivo, disponendone la notifica a
cura di una delle parti. Tra la data dell'ordinanza e la data fissata
per l'udienza non possono decorrere piu' di sessanta giorni.
All'udienza  di  comparizione  il  debitore deve dichiarare quali dei
crediti  per  i  quali  hanno avuto luogo gli interventi egli intenda
riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la
relativa   misura.   Se   il   debitore  non  compare,  si  intendono
riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi
in  assenza  di  titolo  esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento
rileva   comunque   ai  soli  effetti  dell'esecuzione.  I  creditori
intervenuti  i  cui  crediti  siano  stati  riconosciuti da parte del
debitore  partecipano  alla  distribuzione  della  somma ricavata per
l'intero  ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi
sia  stato  riconoscimento  parziale.  1  creditori intervenuti i cui
crediti  siano  stati  viceversa  disconosciuti  dal  debitore  hanno
diritto,  ai sensi dell'articolo 510, terzo comma, all'accantonamento
delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza
e   dimostrino  di  avere  proposto,  nei  trenta  giorni  successivi
all'udienza  di  cui al presente comma, l'azione necessaria affinche'
essi possano munirsi del titolo esecutivo"";
d) dopo il numero 7) e' inserito il seguente:
"7-bis) L'articolo 500 e' sostituito dal seguente:
"Art.  500.  -  (Effetti dell'intervento). - L'intervento, secondo le
disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, da'
diritto  a  partecipare  alla  distribuzione  della somma ricavata, a
partecipare  all'espropriazione  del  bene pignorato e a provocarne i
singoli atti"";
e)  il  numero  8)  e' sostituito dal seguente: "8) l'articolo 510 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 510. - (Distribuzione della somma ricavata). - Se vi e' un solo
creditore  pignorante  senza intervento di altri creditori, ilgiudice
dell'esecuzione,  sentito il debitore, dispone a favore del creditore
pignorante  il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi
e spese.
In  caso  diverso  la somma ricavata e' dal giudice distribuita tra i
creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con
riguardo  alle  cause legittime di prelazione e previo accantonamento
delle  somme  che  spetterebbero  ai  creditori  intervenuti privi di
titolo  esecutivo  i  cui crediti non siano stati in tutto o in parte
riconosciuti dal debitore.
L'accantonamento e' disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo
ritenuto necessario affinche' i predetti creditori possano munirsi di
titolo  esecutivo  e,  in  ogni  caso,  per  un  periodo di tempo non
superiore  a  tre anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una
delle  parti  o  anche  d'ufficio, il giudice dispone la comparizione
davanti  a se' del debitore, del creditore procedente e dei creditori
intervenuti,   con   l'eccezione  di  coloro  che  siano  gia'  stati
integralmente soddisfatti, e da' luogo alla distribuzione della somma
accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano
nel frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti
per  la distribuzione della somma accantonata e' disposta anche prima
che  sia  decorso  il  termine  fissato  se  vi e' istanza di uno dei
predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi
di titolo esecutivo.
Il  residuo  della  somma ricavata, dopo l'ulteriore distribuzione di
cui  al  terzo  comma  ovvero  dopo  che sia decorso il termine nello
stesso  previsto,  e' consegnato al debitore o al terzo che ha subito
l'espropriazione"";
f) al numero 17), all'articolo 534-bis del codice di procedura civile
ivi  richiamato,  le  parole:  "a un dottore commercialista o esperto
contabile" sono sostituite dalle seguenti: "a un commercialista";
g) dopo il numero 17) e' inserito il seguente:
"17-bis)   all'articolo  534-ter,  le  parole:  ".con  incanto"  sono
soppresse e la parola: "notaio", ovunque ricorra, e' sostituita dalla
seguente: "professionista"";
h)  al  numero 20.2), all'articolo 559 del codice di procedura civile
ivi richiamato, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I  provvedimenti  di cui ai commi che precedono sono pronunciati con
ordinanza non impugnabile";
i) il numero 21) e' sostituito dal seguente:
"21)  all'articolo  560,  i  commi terzo e quarto sono sostituiti dai
seguenti:
"Il   giudice   dell'esecuzione   dispone,   con   provvedimento  non
impugnabile,  la  liberazione  dell'immobile  pignorato,  quando  non
ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso,
o  parte  dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione,
se  concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione
o all'assegnazione dell'immobile.
Il  provvedimento  costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed e'
eseguito  a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del
decreto   di   trasferimento   nell'interesse  dell'aggiudicatario  o
dell'assegnatario se questi non lo esentano.
Il  giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569,
stabilisce  le modalita' con cui il custode deve adoperarsi affinche'
gli  interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in
vendita.  Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del
giudice   dell'esecuzione,   all'amministrazione   e   alla  gestione
dell'immobile  pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e
occorrenti per conseguirne la disponibilita'"";
l) al numero 25), all'articolo 567 del codice di procedura civile ivi
richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:
1)  al  secondo  comma,  le  parole:  "e  delle  mappe  censuarie, il
certificato  di  destinazione urbanistica come previsto nella vigente
normativa, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso"
sono  soppresse  e,  dopo  le  parole:  "all'immobile pignorato" sono
inserite  le  seguenti:  "effettuate  nei  venti  anni anteriori alla
trascrizione del pignoramento";
2)  al  terzo  comma, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
"Un  termine  di  centoventi giorni e' inoltre assegnato al creditore
dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi
depositata  debba  essere  completata" e, al secondo periodo, dopo le
parole:  "non  e' concessa," sono inserite le seguenti: "oppure se la
documentazione  non  e'  integrata  nel termine assegnato ai sensi di
quanto previsto nel periodo precedente,";
m) al numero 26), all'articolo 569 del codice di procedura civile ivi
richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:
1)  al  secondo  periodo  del  primo  comma,  la parola: "novanta" e'
sostituita dalla seguente: "centoventi";
2)  al  terzo  comma,  dopo  le  parole:  "11 giudice con la medesima
ordinanza"  sono  inserite  le seguenti: "stabilisce le modalita' con
cui deve essere prestata la cauzione,";
n) dopo il numero 26) e' inserito il seguente:
"26-bis)  all'articolo  570,  le  parole: "e del valore dell'immobile
determinato   a   norma  dell'articolo  568"  sono  sostituite  dalle
seguenti:   ",   del   valore   dell'immobile   determinato  a  norma
dell'articolo  568,  del  sito  Internet  sul  quale e' pubblicata la
relativa  relazione  di stima, del nome e del recapito telefonico del
custode nominato in sostituzione del debitore"";
o) al numero 27), all'articolo 571 del codice di procedura civile ivi
richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:
1)  al  primo  comma,  le  parole:  "Se  un termine piu' lungo non e'
fissato  dall'offerente,  l'offerta non puo' essere revocata prima di
venti giorni" sono soppresse;
2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"L'offerta e' irrevocabile, salvo che:
1) (( NUMERO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 52));
2) il giudice ordini l'incanto;
3)  siano  decorsi  centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa
non sia stata accolta";
p) al numero 27), all'articolo 572 del codice di procedura civile ivi
richiamato,  al  quarto comma, le parole: "anche in questi casi" sono
soppresse;
q) al numero 31), all'articolo 584 del codice di procedura civile ivi
richiamato,  al  quinto  comma,  le  parole:  "Nel caso di diserzione
della" sono sostituite dalle seguenti: "Se nessuno degli offerenti in
aumento partecipa alla" e dopo le parole: "primo comma" sono inserite
le  seguenti:  ",  salvo  che  ricorra  un documentato e giustificato
motivo,";
r) al numero 33), sono apportate le seguenti modificazioni:
1)  all'articolo  591  del codice di procedura civile ivi richiamato,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1.1)  al primo comma, le parole: "non crede di" sono sostituite dalle
seguenti: "decide di non";
1.2)  al  secondo  comma, le parole: "In quest'ultimo caso il giudice
puo'" sono sostituite dalle seguenti: "11 giudice puo' altresi'";
2)  l'articolo  591-bis del codice di procedura civile ivi richiamato
e' sostituito dal seguente:
"Art.  591-bis.  (Delega  delle  operazioni di vendita). - Il giudice
dell'esecuzione,  con  l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza
di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, puo', sentiti gli
interessati,  delegare  ad  un notaio avente preferibilmente sede nel
circondario  o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei
relativi  elenchi  di  cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di
attuazione  del  presente  codice,  il compimento delle operazioni di
vendita  secondo  le  modalita'  indicate al terzo comma del medesimo
articolo  569.  Con  la  medesima  ordinanza il giudice stabilisce il
termine  per  lo  svolgimento delle operazioni delegate, le modalita'
della  pubblicita',  il luogo di presentazione delle offerte ai sensi
dell'articolo  571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte,
alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto.
Il professionista delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo
568,  terzo  comma,  tenendo  anche  conto  della  relazione  redatta
dall'esperto  nominato  dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo
comma,  e  delle  eventuali  note  depositate  dalle  parti  ai sensi
dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione
del presente codice;
2)  agli  adempimenti  previsti  dall'articolo 570 e, ove occorrenti,
dall'articolo 576, secondo comma;
3)  alla  deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli
ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;
4)  alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a
norma dell'articolo 581;
5)  a  ricevere  o  autenticare  la  dichiarazione  di  nomina di cui
all'articolo 583;
6)  sulle  offerte  dopo  l'incanto  a  norma dell'articolo 584 e sul
versamento  del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo
comma;
7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590;
8)   alla   fissazione  del  nuovo  incanto  e  del  termine  per  la
presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;
9)   alla   fissazione   dell'ulteriore  incanto  nel  caso  previsto
dall'articolo 587;
10)    ad    autorizzare    l'assunzione    dei   debiti   da   parte
dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;
11) alla esecuzione delle formalita' di registrazione, trascrizione e
voltura  catastale  del  decreto di trasferimento, alla comunicazione
dello  stesso  a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti
per  le  comunicazioni  di  atti  volontari  di trasferimento nonche'
all'espletamento delle formalita' di cancellazione delle trascrizioni
dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto
di  trasferimento  pronunciato  dal  giudice dell'esecuzione ai sensi
dell'articolo 586;
12)  alla  formazione  del  progetto  di  distribuzione  ed  alla sua
trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le
eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596;
13)  ad  ordinare  alla  banca  o all'ufficio postale la restituzione
delle  cauzioni  e  di ogni altra somma direttamente versata mediante
bonifico  o  deposito  intestato  alla  procedura dagli offerenti non
risultati  aggiudicatari.  La  restituzione  ha  luogo nelle mani del
depositante  o  mediante  bonifico a favore degli stessi conti da cui
sono pervenute le somme accreditate.
Nell'avviso  di  cui  all'articolo  570  e'  specificato che tutte le
attivita',  che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere
compiute  in  cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal
cancelliere   o   dal  giudice  dell'esecuzione,  sono  eseguite  dal
professionista  delegato  presso  il  suo  studio  ovvero  nel  luogo
indicato  nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica
l'articolo  173-quater  delle disposizioni di attuazione del presente
codice.
E  professionista  delegato  provvede  altresi'  alla  redazione  del
verbale   delle   operazioni   di  vendita,  che  deve  contenere  le
circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le
generalita'  delle  persone  presenti, la descrizione delle attivita'
svolte,   la   dichiarazione   dell'aggiudicazione   provvisoria  con
l'identificazione dell'aggiudicatario.
Il verbale e' sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato
ed  allo  stesso  nondeve  essere allegata la procura speciale di cui
all'articolo 579, secondo comma.
Se  il  prezzo  non  e'  stato versato nel termine, il professionista
delegato  ne  da'  tempestivo  avviso  al giudice, trasmettendogli il
fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo con le modalita' stabilite ai sensi
degli  articoli  574,  585  e  590,  secondo comma, il professionista
delegato  predispone  il  decreto  di trasferimento e trasmette senza
indugio  al  giudice  dell'esecuzione  il  fascicolo.  Al decreto, se
previsto   dalla  legge,  deve  essere  allegato  il  certificato  di
destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo
processuale.  Il  professionista  delegato provvede alla trasmissione
del  fascicolo  al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia
luogo  all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo
591.  Contro  il  decreto  previsto nel presente comma e' proponibile
l'opposizione di cui all'articolo 617.
Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca
o su un conto postale indicati dal giudice.
I  provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice
dell'esecuzione  in  ogni  caso  di  delega  al  professionista delle
operazioni di vendita";
s) al numero 42), all'articolo 624-bis del codice di procedura civile
ivi richiamato, al primo comma, dopo il primo periodo sono inseriti i
seguenti:  "L'istanza  puo' essere proposta fino a venti giorni prima
della  scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto
o,  nel  caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a
quindici giorni prima dell'incanto. Sull'istanza, il giudice provvede
nei  dieci  giorni  successivi al deposito e, se l'accoglie, dispone,
nei  casi  di cui al secondo comma dell'articolo 490, che, nei cinque
giorni  successivi  al  deposito del provvedimento di sospensione, lo
stesso  sia  comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul
quale e' pubblicata la relazione di stima";
t) dopo il numero 43), e' aggiunto il seguente:
"43-bis) all'articolo 631, primo comma, dopo le parole: "all'udienza"
sono  inserite  le  seguenti: ", fatta eccezione per quella in cui ha
luogo la vendita,"".
4.  All'articolo  2,  comma  3,  lettera e-ter), del decreto-legge 14
marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14
maggio  2005,  n.  80,  all'articolo  709-bis del codice di procedura
civile ivi richiamato, sono apportare le seguenti modificazioni:
a)  le  parole:  ",  quarto, quinto, sesto e settimo" sono sostituite
dalle seguenti: "e dal quarto e al decimo";
b)  sono  aggiunti,  in fine, i seguenti periodi: "Nel caso in cui il
processo   debba   continuare  per  la  richiesta  di  addebito,  per
l'affidamento  dei  figli o per le questioni economiche, il tribunale
emette  sentenza  non  definitiva  relativa alla separazione. Avverso
tale  sentenza e' ammesso soltanto appello immediato che e' deciso in
camera di consiglio".
5.  All'articolo  2, comma 3-ter, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
"a-bis) dopo l'articolo 161 e' inserito il seguente:
"Art.  161-bis.  -  (Rinvio  della  vendita dopo la prestazione della
cauzione).  Il  rinvio della vendita puo' essere disposto solo con il
consenso  dei  creditori  e  degli  offerenti  che  abbiano  prestato
cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del codice"";
b)  alla  lettera b), all'articolo 169-bis ivi richiamato, le parole:
"e  ai  dottori commercialisti" sono sostituite dalle seguenti: "e ai
commercialisti";
c)  alla  lettera c), all'articolo 169-ter ivi richiamato, le parole:
",  dei  dottori  commercialisti e esperti contabili" sono sostituite
dalle seguenti: "e dei commercialisti";
d) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
"c-bis) l'articolo 173 e' abrogato";
e) alla lettera d) sono apportate le seguenti modificazioni:
1)  all'articolo 173-bis ivi richiamato, al primo comma, al numero 6)
sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti parole: "previa acquisizione o
aggiornamento  del  certificato  di destinazione urbanistica previsto
dalla vigente normativa";
2)  all'articolo 173-quater ivi richiamato, nella rubrica, le parole:
"con incanto" sono soppresse;
3)   dopo  l'articolo  173-quater  ivi  richiamato,  e'  aggiunto  il
seguente:
"Art.  173-quinquies.  -  (Ulteriori modalita' di presentazione delle
offerte  d'acquisto).  - H giudice, con l'ordinanza di vendita di cui
all'articolo  569,  terzo  comma,  del  codice,  puo' disporre che la
presentazione  delle  offerte  di acquisto ai sensi dell'articolo 571
del  medesimo  codice  possa  avvenire  anche mediante l'accredito, a
mezzo  di  bonifico  o deposito su conto bancario o postale intestato
alla  procedura  esecutiva, di una somma pari ad un decimo del prezzo
che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o
posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente  la  sottoscrizione,  la  trasmissione e la ricezione dei
documenti   informatici   e   teletrasmessi,   di  una  dichiarazione
contenente le indicazioni di cui allo stesso articolo 571.
L'accredito  di  cui al primo comma deve avere luogo non oltre cinque
giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere
proposte le offerte d'acquisto.
Quando l'offerta presentata con le modalita' di cui al primo comma e'
accolta,  il  termine  per  il  versamento del prezzo e di ogni altra
somma e' di novanta giorni";
f) alla lettera e) sono apportate le seguenti modificazioni:
1)  all'articolo  179-bis  ivi  richiamato,  le  parole:  ",  dottori
commercialisti  e  esperti contabili" sono sostituite dalle seguenti:
"e commercialisti";
2)  all'articolo  179-ter  ivi  richiamato, le parole: ", dei dottori
commercialisti  e  degli  esperti contabili", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "e dei commercialisti".
6. All'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive
modificazioni,  i  commi  3-quater  e 3-quinquies sono sostituiti dai
seguenti:
"3-quater.  Le disposizioni di cui al comma 3, lettera e), numero 1),
entrano in vigore il 1° gennaio 2006.
3-quinquies.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 3, lettere b-bis),
b-ter),  c-bis),  c-ter),  c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter),
3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si
applicano  ai  procedimenti instaurati successivamente a tale data di
entrata in vigore.
3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2)
a  43-bis),  e  3-ter,  lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f),
entrano  in  vigore  il  1°  gennaio  2006  e si applicano anche alle
procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando
tuttavia  e'  gia'  stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con
l'osservanza  delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei
creditori  non  muniti  di  titolo  esecutivo  conserva  efficacia se
avvenuto prima del 1° gennaio 2006".
7.  Le  disposizioni  di cui ai commi 1, 2 3, 4 e 5 entrano in vigore
conformemente  a  quanto  previsto  dall'articolo  2, commi 3-quater,
3-quinquies  e  3-sexies,  del  decreto-legge  14  marzo 2005, n. 35,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 14 maggio 2005, n. 80,
come introdotti dal comma 6 del presente articolo.