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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 ottobre 2005, n. 240

Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/12/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2012)
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Testo in vigore dal:  8-12-2005 al: 13-4-2012
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IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
e
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente», ed in particolare l'articolo 1, commi 4 e 5, come modificati dall'articolo 1-novies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 31 maggio 2005, n. 88;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero» ed il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 323 in data 6 settembre 1989;
Visto l'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che dispone la realizzazione dell'elenco unico aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero realizzato alla predisposizione delle liste elettorali;
Visto l'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 31 marzo 2003, recante: «Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122;
Vista la legge 16 gennaio 1992, n. 15, recante «Modificazione al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
Visto il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito nella legge 17 marzo 1993, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale», e, in particolare, l'articolo 2 che disciplina lo scambio dei dati nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e tra queste e altri soggetti pubblici o privati, sulla base del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994, con il quale vengono stabilite le modalità tecniche e la ripartizione delle spese connesse all'attivazione dei collegamenti telematici tra Comuni ed organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilità;
Vista la legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive integrazioni recante: «Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale»;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, «Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della predetta legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421», istitutivo dell'Autorità per informatica nella pubblica Amministrazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», il quale, tra l'altro, ha trasformato la suddetta «Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione» in «Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione»;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che dispone che «I comuni favoriscono... la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437, recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica e del documento d'identità elettronico;
Visto l'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000 recante «Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta di identità e al documento di identità elettronici»;
Visto il decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti locali», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, che, all'articolo 2-quater, istituisce, presso il Ministero dell'interno, l'Indice Nazionale delle Anagrafi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo Unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il punto 7 del Piano di azione di e-government, approvato il 23 giugno 2000;
Visto il decreto ministeriale in data 18 dicembre 2000 concernente l'individuazione delle modalità di comunicazione, tra le anagrafi comunali, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, dei dati relativi ai cittadini stranieri iscritti nell'APR, ai sensi dell'articolo 15, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2000, articolo 5, comma 1 e 4, recante «Specifiche tecniche per l'allineamento dei dati contenuti nelle anagrafi comunali con quelli contenuti nell'archivio dell'Agenzia delle entrate»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 23 aprile 2002 con il quale viene costituito presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione centrale per i Servizi Demografici il Centro Nazionale per i Servizi Demografici;
Visto il decreto legislativo del 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica;
Visto il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, articolo 2, comma 1, convertito in legge 30 maggio 2003, n. 122, che, per il completamento dell'informatizzazione e l'aggiornamento dell'AIRE, prevede l'utilizzo dell'infrastruttura informatica di base dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA);
Considerato che, ai sensi della normativa richiamata, per assicurare il migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici, occorre mantenere la coerenza e l'allineamento delle anagrafi comunali e degli archivi delle Pubbliche Amministrazioni per la componente anagrafica e di residenza, a livello nazionale;
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi del citato decreto-legge n. 392 del 2000, convertito nella legge n. 26 del 2001, in ordine al testo del provvedimento, dal Gabinetto del Ministro per la funzione pubblica, con nota del 10 novembre 2003;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Sentito il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (ex AIPA);
Sentito l'Istituto nazionale di statistica;
Udito il parere n. 6786/04 emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 19 aprile 2004, relativo alla necessità di acquisire, sullo schema di decreto ministeriale, un puntuale pronunciamento del Ministro espressamente delegato alle politiche per l'Innovazione e le Tecnologie e il parere definitivo n. 6731/05, emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 22 luglio 2005;
Considerato che, con il già menzionato decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito nella legge 31 maggio 2005, n. 88, è stato previsto all'articolo 1-nonies, che il regolamento dell'INA sia adottato anche con il concerto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, oltre che per la funzione pubblica;
Acquisito, sulla base dei predetti pareri del Consiglio di Stato, l'assenso formale sul presente testo di decreto da parte dell'Ufficio legislativo del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 14 aprile 2005;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto verranno utilizzate le seguenti definizioni:
a) P.C.M.-D.I.T.: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;
a) I.S.T.A.T.: Istituto nazionale di statistica;
a) C.N.S.D.: Centro nazionale per i servizi demografici;
a) I.N.A.: Indice nazionale delle anagrafi;
a) S.I.S.T.A.N.: Sistema statistico nazionale;
a) BackBone INA: Infrastruttura informatica di base dell'Indice nazionale delle anagrafi;
a) Anagrafi: Anagrafe della popolazione residente (APR) ed Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), tenute dai comuni;
a) Cittadino/i: cittadini italiani e cittadini stranieri iscritti nelle anagrafi comunali;
a) Permesso/Carta: Permesso/carta di soggiorno;
a) C.I.E.: Carta d'identità elettronica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo vigente del comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il testo dell'art. 1, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1955, n. 8, come modificato dall'art. 1-novies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2005, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 31 maggio 2005, n. 88, è il seguente:
«Art. 1. - In ogni comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente.
Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge.
Gli atti anagrafici sono atti pubblici.
Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 12, è istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i comuni.
L'INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate.
Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è adottato il regolamento dell'INA. Il regolamento disciplina le modalità di aggiornamento dell'INA da parte dei comuni e le modalità per l'accesso da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali al medesimo INA, per assicurarne la piena operatività.».
- La legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1988, n. 261.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27ottobre 1988, n. 470), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1989, n. 223.
- Il testo dell'art. 5, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 2002, n. 4, è il seguente:
«Art. 5. - 1. Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui all'art. 6, per le votazioni di cui all'art. 1, comma 1.
2. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 1, comma 3.».
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2003, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122 (Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2003, n. 125), è il seguente:
«Art. 1. - 1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'art. 1 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2003.
2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.».
- La legge 16 gennaio 1992, n. 15 (Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17.
- Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1993, n. 12, convertito nella legge 17 marzo 1993, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1993, n. 64), è il seguente:
«Art. 2 (Scambio dati attraverso il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi). - 1. I rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale. Il codice fiscale, quale elemento identificativo di ogni soggetto, deve essere pertanto indicato in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la pubblica amministrazione.
L'Amministrazione finanziaria comunica il codice fiscale e i dati anagrafici registrati nel proprio sistema informativo agli organismi legittimati a richiederli.
2. Le disposizioni dell'art. 8 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono estese a tutte le aziende, istituti, enti e società che stipulano contratti di somministrazione e di fornitura di servizi, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 del presente articolo. L'acquisizione del codice fiscale alle anagrafi automatizzate dei vari enti deve essere completata entro il 30 giugno 1993.
3. I comuni che dispongono o si servono di centri elaborazione dati, ovvero che sono collegabili alla rete videotel gestita dagli organismi tecnici dell'Associazione nazionale comuni italiani, devono consentire l'attivazione di collegamenti telematici con tutti gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che eroghino servizi di pubblica utilità. Tali collegamenti dovranno permettere l'accesso, da parte di detti organismi, a tutte le variazioni che intervengono nelle anagrafi comunali e, da parte dei comuni, ai dati informatizzati degli organismi sopracitati, purché funzionali all'assolvimento dei compiti istituzionali dei comuni stessi.
4. I collegamenti devono assicurare piena trasparenza alle anagrafi dello stato civile, nonché alle risultanze degli archivi automatizzati costituiti per la gestione delle licenze di esercizio. I comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che inviano agli organismi centrali i dati per via telematica sono sollevati dall'onere di inviare i medesimi dati con le modalità precedentemente adottate.
5. Qualora i comuni non dispongono di collegamenti automatizzati per la gestione delle licenze di esercizio, i dati sono resi disponibili agli altri enti indicati nel presente articolo dall'Amministrazione finanziaria, che li rileva dalle comunicazioni rese dai comuni stessi con le modalità attualmente in vigore.
6. Le modalità tecniche per l'attivazione dei collegamenti e la ripartizione delle spese connesse alla realizzazione e uso dei collegamenti medesimi, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e l'Associazione nazionale comuni italiani.
7. Il mancato scambio delle informazioni e dei dati comporta la sospensione dall'incarico, disposta con decreto del Ministro vigilante, per un periodo di sei mesi, dei legali rappresentanti degli enti di cui al comma 4, dell'art. 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1, dell'art. 1, o dei dirigenti specificamente preposti al compimento degli atti necessari.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994 (Modalità tecniche e ripartizione delle spese connesse alla realizzazione di collegamenti telematici tra comuni ed organismi, che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilita) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1994, n. 148.
- La legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1965, n. 190
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1997, n. 5.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre 1999, n. 216.
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1993, n. 42, è il seguente:
«Art. 4. - 1. È istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.
2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità e indipendenza. Il presidente è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Entro quindici giorni dalla nomina del presidente, su proposta di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, gli altri quattro membri.
L'autorevolezza e l'esperienza del presidente e di ciascuno dei quattro membri dell'Autorità sono comprovate dal relativo curriculum di cui è disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in allegato ai suddetti decreti.
3. Il presidente e i quattro membri durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
Per l'intera durata dell'incarico essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale e di consulenza, ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, essere imprenditori o dirigenti d'azienda; nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico non possono altresì operare nei settori produttivi dell'informatica. I dipendenti statali ed i docenti universitari, per l'intera durata dell'incarico, sono collocati, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo e di aspettativa.
4. Al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Autorità, al fine della corretta esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Autorità medesima, sovrintende un direttore generale, che ne risponde al presidente dell'Autorità ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su designazione del presidente dell'Autorità. Il direttore generale dura in carica tre anni, può essere confermato, anche più di una volta, ed è soggetto alle disposizioni di cui al comma 3.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennità da corrispondere al Presidente, ai quattro membri ed al direttore generale.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174.
- La legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.
- Il testo del comma 5, dell'art. 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113), è il seguente:
«5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437 (Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico, a norma dell'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1999, n. 277.
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000 (Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identità e al documento d'identità elettronici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2000, n. 169), è il seguente:
«Art. 3 (Modalità di connessione). - 1. Le amministrazioni e gli enti che, ai sensi della normativa vigente e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, esercitano funzioni e svolgono compiti nell'ambito delle procedure di produzione, trasmissione, formazione, rilascio, rinnovo, aggiornamento e relativa verifica dei documenti si connettono al S.S.C.E. con le modalità di cui all'allegato B e devono provvedere all'aggiornamento dell'I.N.A. e all'accesso ai servizi di convalida anagrafica tramite collegamento su backbone al C.N.S.D.».
- Il testo dell'art. 25 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2000, n. 275, è il seguente:
«Art. 25 (Accesso alle banche dati pubbliche). - 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 hanno accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42.
- Il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 (Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2002, n. 39.
- Il testo dell'art. 2-quater del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2000, n. 303), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2001, n. 50, è il seguente:
«Art. 2-quater (Indice nazionale delle anagrafi e carta d'identità elettronica). - 1. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 12, è istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i comuni.
L'INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate.
Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è adottato il regolamento dell'INA. Il regolamento disciplina le modalità di aggiornamento dell'INA da parte dei comuni e le modalità per l'accesso da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali al medesimo INA, per assicurarne la piena operatività.
2. All'utilizzazione della quota del fondo di cui all'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinata alla realizzazione del piano di informatizzazione delle amministrazioni locali regionali e centrali del 22 giugno 2000, come approvato dal Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, e prioritariamente alla realizzazione del sistema di accesso ed interscambio anagrafico e dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), nonché alla sperimentazione della carta d'identità elettronica, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del citato art. 103.
3. Gli oneri derivanti, per l'anno 2001, dall'attuazione del comma 2 sono imputati, relativamente al sistema di accesso ed interscambio anagrafico, all'INA ed alla carta d'identità elettronica e all'unità previsionale di base 3.2.1.4., concernente i progetti finalizzati, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, cui affluiranno i relativi fondi secondo le procedure di cui al comma 2.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n.
127) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2000, n. 303, supplemento ordinario.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, supplemento ordinario.
- Il decreto ministeriale del 18 dicembre 2000 (Modalità di comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri extracomunitari fra gli uffici anagrafici dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, nonché le modalità tecniche ed il termine per l'aggiornamento e la verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2001, n. 8.
- Il testo dell'art. 5 del decreto ministeriale 6 ottobre 2000 (Procedura per la comunicazione ai comuni del codice fiscale) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2000, n. 250, è il seguente:
«Art. 5 (Fase iniziale di confronto). - 1. Ai fini dell'allineamento iniziale dei dati contenuti nelle anagrafi comunali con quelli contenuti nell'archivio del Ministero delle finanze, i comuni trasmettono al predetto Ministero le informazioni anagrafiche necessarie per la validazione dei codici fiscali degli iscritti nelle anagrafi comunali. La trasmissione delle predette informazioni è effettuata per via telematica, tramite il SAIA ovvero tramite il SIATEL, oppure su supporto informatico, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con apposita circolare dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero delle finanze, entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto.
2. Il Ministero delle finanze, effettuato il controllo, trasmette i codici validati ai comuni con le modalità di cui al comma 1.
3. I comuni aggiornano le proprie anagrafi con i codici validati dal Ministero delle finanze, informandone il Ministero dell'interno tramite il SAIA.
4. Le posizioni che dopo il predetto confronto risultassero ancora non allineate saranno definite con le modalità indicate nella circolare di cui al comma 1 del presente articolo.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222.
- Il testo dell'art. 2, comma 1 del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2003, n. 76, convertito nella legge 30 maggio 2003 n. 122 (Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2003, n. 125), è il seguente:
«Art. 2. - 1. Per il completamento dell'informatizzazione e per l'aggiornamento dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero tramite il sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA), il Ministero dell'interno si avvale della infrastruttura informatica di base dell'indice nazionale delle anagrafi (INA), previsto dall'art. 2-quater del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, allocato presso il centro nazionale per i servizi demografici, costituito con decreto ministeriale 23 aprile 2002 del Ministro dell'interno.».