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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 2005, n. 221

Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonchè dei relativi organi disciplinari, dell'ordine degli psicologi, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e dell'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2024)
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vigente al 07/12/2015
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-10-2005
al: 16-8-2023
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 87, quinto comma, 117,  commi  secondo,  lettera
g), e sesto della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio  1999,  n.  4,
cosi' come modificato  dall'articolo  6,  comma  4,  della  legge  19
ottobre 1999, n. 370; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  5
giugno 2001, n. 328; 
  Visto l'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 
  Sentito l'ordine professionale interessato; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 15 luglio 2005; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 ottobre 2005; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni di cui  al  presente  regolamento  si  applicano
all'ordine degli psicologi. 
          Avvertenze: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'ammini-strazione  competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              L'art.  87,  comma   quinto,   Cost.,   conferisce   al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  117,  commi  secondo,
          lettera g), e sesto della Costituzione: 
              «Art. 117. Lo Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle
          seguenti materie: 
                a) - f) (omissis). 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                omissis. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  regioni  in
          ogni altra materia. I  comuni,  le  province  e  le  citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle 
          funzioni loro attribuite.» 
              L'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999,  n.  4
          (Disposizioni riguardanti il settore universitario e  della
          ricerca scientifica, nonche' il  servizio  di  mensa  nelle
          scuole) modificato dall'art. 6,  comma  4,  della  legge  9
          ottobre  1999,  n.  370   (Disposizioni   in   materia   di
          universita'  e  di  ricerca  scientifica   e   tecnologica)
          prevede: 
              «18. Con uno  o  piu'  regolamenti  adottati,  a  norma
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          su proposta del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica, di concerto con il  Ministro  di
          grazia e giustizia,  sentiti  gli  organi  direttivi  degli
          ordini  professionali,  con  esclusivo   riferimento   alle
          attivita' professionali per il cui esercizio  la  normativa
          vigente gia' prevede l'obbligo di superamento di  un  esame
          di Stato, e'  modificata  e  integrata  la  disciplina  del
          relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini o  collegi,
          nonche' dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e
          delle relative prove, in conformita'  ai  seguenti  criteri
          direttivi:  a)  determinazione  dell'ambito  consentito  di
          attivita'   professionale   ai    titolari    di    diploma
          universitario e  ai  possessori  dei  titoli  istituiti  in
          applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15  maggio
          1997, n. 127, e successive modificazioni; 
                b) eventuale istituzione di  apposite  sezioni  degli
          albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla
          lettera a), indicando i  necessari  raccordi  con  la  piu'
          generale  organizzazione  dei  predetti  albi,   ordini   o
          collegi; 
                c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove
          degli esami di Stato con quanto disposto ai sensi della 
          lettera a).» 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle 
          norme regolamentari.» 
              L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica  5
          giugno  2001,  n.  328  (Modifiche  ed  integrazioni  della
          disciplina dei  requisiti  per  l'ammissione  all'esame  di
          Stato e delle relative  prove  per  l'esercizio  di  talune
          professioni,  nonche'   della   disciplina   dei   relativi
          ordinamenti) cosi' recita: 
              «Art. 4 (Norme organizzative generali). - 1.  Salve  le
          disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il
          numero dei componenti degli organi  collegiali,  a  livello
          locale o nazionale, degli ordini o  collegi  relativi  alle
          professioni di cui all'art. 1, comrna  1,  qualora  vengano
          istituite le due sezioni di cui all'art. 2, e' ripartito in
          proporzione al numero degli iscritti  a  ciascuna  sezione.
          Tale  numero  viene  determinato  assicurando  comunque  la
          presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non
          inferiore  al   cinquanta   per   cento   alla   componente
          corrispondente alla sezione  A.  L'elettorato  passivo  per
          l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione
          A. 
              2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi
          provvedimenti   vengono   adottati    esclusivamente    dai
          componenti appartenenti  alla  sezione  cui  appartiene  il
          professionista assoggettato al procedimento. 
              3. Con successivo regolamento  ai  sensi  dell'art.  1,
          comma 18,  legge  14  gennaio  1999,  n.  4,  e  successive
          modificazioni, verranno definite le procedure elettorali  e
          il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel 
          rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.» 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'art.   1-septies   del
          decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7  (Disposizioni  urgenti
          per l'universita' e la ricerca, per i beni e  le  attivita'
          culturali,   per   il   completamento   di   grandi   opere
          strategiche, per la mobilita' dei  pubblici  dipendenti,  e
          per semplificare gli  adempimenti  relativi  a  imposte  di
          bollo  e  tasse  di  concessione,  nonche'   altre   misure
          urgenti), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  31
          marzo 2005, n. 43. 
              «Art. 1-septies (Organi di ordini professionali). -  1.
          Nel procedere al riordino del sistema  elettorale  e  della
          composizione degli organi degli ordini professionali,  come
          previsto dall'art. 4, comma 3, del regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno  2001,  n.
          328, al fine di uniformare e semplificare le procedure,  va
          assicurata la rappresentanza unitaria degli  iscritti  agli
          albi professionali nei consigli  nazionali  e  territoriali
          con un numero di componenti dei  consigli  territoriali  da
          sette a quindici in ragione del numero degli  iscritti,  un
          numero di quindici componenti per i consigli  nazionali,  e
          con una durata di quattro anni per i consigli  territoriali
          e di cinque per i consigli nazionali. La durata e' estesa a
          tutte le professioni disciplinate dal regolamento di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno  2001,  n.
          328. Per l'ordine degli psicologi si provvede con  distinto
          regolamento, da emanare ai sensi  dell'art.  1,  comma  18,
          della  legge  14  gennaio  1999,  n.  4,  come   modificato
          dall'art. 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n.  370,
          entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del  presente  decreto,  per  la
          definizione del numero dei componenti e del sistema di 
          composizione dei consigli nazionali e territoriali.»