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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2005, n. 170

Regolamento concernente disciplina delle attività del Genio militare, a norma dell'articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/9/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/01/2013)
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Testo in vigore dal:  14-9-2005 al: 5-7-2013
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che demanda al Governo la potestà di regolamentare il settore dei lavori pubblici nelle materie e secondo le modalità indicate nello stesso articolo ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il quale prevede l'adozione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della difesa, di un apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della legge quadro, per la disciplina delle attività del Genio militare, in relazione ai lavori connessi alle esigenze della difesa militare;
Visto l'articolo 4-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, che demanda al Governo la potestà di emanare uno o più regolamenti recanti norme in materia di servizi amministrativi, di sostegno logistico e di lavori infrastrutturali delle Forze armate, anche coordinando e semplificando le disposizioni contenute nei regolamenti vigenti nelle predette materie;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, concernente regolamento per i lavori del Genio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, recante regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, ed in particolare l'articolo 2 che affranca dall'accertamento di conformità delle opere d'interesse statale quelle destinate alla difesa militare, nonché l'articolo 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentare in materia edilizia;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, recante riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, recante riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sulla disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, concernente regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici, ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive;.
Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza dell'Assemblea generale in data 25 ottobre 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003;
Acquisito il parere dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, reso dal Consiglio nell'adunanza del 5 novembre 2003;
Visto il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 10 dicembre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2004;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2005;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della difesa;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione e calcolo degli importi
1. Il presente regolamento, di seguito denominato regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, di seguito denominata: «legge», nonché dell'articolo 4-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, disciplina le attività del Genio militare di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di infrastrutture in uso o comunque d'interesse dell'Amministrazione della difesa, di seguito denominata Amministrazione. Sono fatte salve le eccezioni previste per gli interventi ascritti nelle fattispecie di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443. nonché gli interventi per lo sviluppo e l'ammodernamento delle strutture dell'Arma dei carabinieri nelle funzioni di forza di polizia o altri interventi, comunque attribuiti dalla legge alla competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il regolamento disciplina altresì gli interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali.
3. Gli importi indicati nel regolamento sono considerati al netto degli oneri fiscali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87, quinto comma della Costituzione:
«L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.».
- Il testo dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 «Legge quadro in materia di lavori pubblici» e successive modificazioni, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1999, n. 234, è il seguente:
«Art. 3 (Delegificazione). - 1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:
a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto tecnico amministrativo con le annesse normative tecniche;
b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli incarichi di progettazione;
c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonché alle procedure di accesso a tali atti;
d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze.
2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro il 30 settembre1995 adotta apposito regolamento, di seguito così denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonché, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali, il regolamento è emanato.
3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.
4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.
5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), della presente legge, e che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o più capitolati speciali per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089.
6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, definisce in particolare:
a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'art. 4;
b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori;
c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'art. 7;
d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'art. 12, nonché le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;
e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 7;
f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 14;
g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori;
h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all'art. 17, comma 7;
i) lettera abrogata dall'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1995, n. 101;
l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge;
m) le modalità di espletamento dell'attività delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 21;
n) lettera abrogata dall'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1995, n. 101;
o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'art. 25;
p) l'ammontare delle penali di cui all'art. 26, comma 6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità applicative;
q) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;
r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali e le relative modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui all'art. 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell'art. 29;
t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'art. 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione delle garanzie fidejussorie di cui al medesimo art. 30; le modalità di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'art. 13;
u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'art. 33;
v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 34, comma 1, della presente legge;
z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
7. Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attività svolta, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
7-bis. Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, è adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle attività del Genio militare, in relazione a lavori connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.
7-ter. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dall'Unione europea.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 «Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni», è pubblicato nel supplemento ordinario n. 66 della Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2000.
- Si riporta il testo dell'art. 4-quater del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180 (Disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1999, n. 141, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 2 agosto 1999, n. 269 (Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185):
«Art. 4-quater. - 1. Il Governo, per fare fronte alle esigenze logistiche e di approvvigionamento del personale italiano impiegato nell'ambito della missione di cui all'art. 2, comma 1, e comunque per fare fronte alla necessità di procedere alla semplificazione dei procedimenti amministrativi non disciplinati da leggi vigenti relativi all'impiego di militari italiani in missioni ed operazioni all'interno ed all'esterno del territorio nazionale, emana, entro il 31 dicembre 1999, uno o più regolamenti recanti norme in materia di servizi amministrativi, di sostegno logistico e di lavori infrastrutturali delle Forze armate, nei quali siano coordinate e semplificate le disposizioni di cui ai seguenti regolamenti:
a) regolamento sui lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365;
b) regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari, approvato con regio decreto 16 novembre 1939, n. 2167;
c) regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076;
d) regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939;
e) regolamento speciale concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di commissariato dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1990, n. 451.
2. I regolamenti di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) del comma 1 cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento corrispondente di cui all'alinea del medesimo comma 1. Sugli schemi dei regolamenti di cui al citato alinea del comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.».
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1923.
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 3 giugno 1924.
- Il regio decreto 17 marzo 1932, n. 365 (Regolamento per i lavori del genio militare) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1932.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939 (Approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi del Ministero della difesa) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 27 febbraio 1984.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1994, n. 141, supplemento ordinario.
«Art. 2 (Accertamento di conformità delle opere di interesse statale).- 1. Per le opere pubbliche di cui all'art. 1 del presente regolamento, l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato di intesa con la regione interessata, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 200l, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario.
«Art. 7 (L) (Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni). (Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 34; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 81; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493). - 1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per:
a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l'accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni;
c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.».
- La legge 18 febbraio 1997, n. 25 (Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1997.
- Il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, (Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1997, n. 185.
-Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, (Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) ed h) della legge 28 dicembre 1995, n. 549), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3.
- Il decreto legislativo 28 novembre l997, n. 459, (Riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1998, n. 1.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, (Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2000, n. 114, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 2000, n. 49, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443, (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si veda in note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 4-quater, comma 1, lettera a) del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 2 agosto 1999, n. 269, si veda in note alle premesse.
- Per la legge 21 dicembre 2001, n. 443, si veda in note alle premesse.