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DECRETO-LEGGE 17 agosto 2005, n. 164

Disposizioni urgenti in materia di attività cinematografica.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-8-2005.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/2005)
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Testo in vigore dal:  19-8-2005 al: 17-10-2005

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare alcune modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sia a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 285 del 19 luglio 2005, in modo di assicurare piena efficacia al sistema di sostegno pubblico alle attività cinematografiche in conformità a quanto previsto dalla sentenza medesima, sia in relazione alle problematiche di funzionamento della società del gruppo pubblico cinematografico Cinecittà Holding S.p.a., da riportare in linea con il nuovo assetto organizzativo del Ministero per i beni e le attività culturali;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di pervenire all'approvazione dello statuto della Biennale di Venezia per assicurare la piena operatività della Fondazione, nonché di allineare talune recenti disposizioni sulla definizione degli interessi archeologico e numismatico al sistema di tutela previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e di riavviare la ristrutturazione della sede del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee in Roma;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di attività cinematografiche
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente:
"8-bis. I decreti ministeriali di cui all'articolo 3, comma 2, all'articolo 8, comma 4, all'articolo 10, comma 4, all'articolo 12, comma 4, ed all'articolo 17, comma 4, nonché gli atti di cui all'articolo 4, comma 3, ed all'articolo 19, commi 3 e 5, sono adottati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I decreti ministeriali di cui all'articolo 9, comma 3, all'articolo 12, comma 5, all'articolo 19, comma 2, nonché gli atti del Ministro di cui all'articolo 8, comma 3, ed all'articolo 13, comma 9, sono adottati sentita la Conferenza di cui al primo periodo.".
2. I decreti ministeriali e gli altri atti di cui all'articolo 27, comma 8-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2004, e successive modificazioni, già adottati alla data del 28 luglio 2005, sono trasmessi nel termine di trenta giorni, ai fini della validità degli atti adottati e dei procedimenti pendenti alla stessa data in base ai medesimi, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per le intese ed i pareri richiesti dal medesimo comma 8-bis.