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LEGGE 27 luglio 2005, n. 154

Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/8/2005
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vigente al 17/04/2024
Testo in vigore dal:  16-8-2005

Art. 3

Esecuzione penale esterna
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del capo III del titolo II è sostituita dalla seguente: «ESECUZIONE PENALE ESTERNA ED ASSISTENZA»;
b) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:
«Art. 72 (Uffici locali di esecuzione penale esterna). - 1. Gli uffici locali di esecuzione penale esterna dipendono dal Ministero della giustizia e la loro organizzazione è disciplinata con regolamento adottato dal Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
2. Gli uffici:
a) svolgono, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;
b) svolgono le indagini socio-familiari per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati;
c) propongono all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare;
d) controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono all'autorità giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca;
e) su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario;
f) svolgono ogni altra attività prescritta dalla legge e dal regolamento».
2. I riferimenti ai centri di servizio sociale per adulti contenuti in disposizioni di leggi e di regolamenti si intendono effettuati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli uffici locali di esecuzione penale esterna.
3. Le risorse e il personale previsti per i centri di servizio sociale per adulti alla data di entrata in vigore della presente legge sono destinati agli uffici locali di esecuzione penale esterna di cui al comma 1.
4. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Nota all'art. 3:
- La legge 26 luglio 1975, n. 354, reca: «Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta».
«Art. 72 Uffici di esecuzione penale esterna. - 1. Gli uffici locali di esecuzione penale esterna dipendono dal Ministero della giustizia e la loro organizzazione è disciplinata con regolamento adottato dal Ministro ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
2. Gli uffici:
a) svolgono, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;
b) svolgono le indagini socio-familiari per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati;
c) propongono all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare;
d) controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono all'autorità giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca;
e) su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario;
f) svolgono ogni altra attività prescritta dalla legge e dal regolamento».
«2. I riferimenti ai centri di servizio sociale per adulti contenuti in disposizioni di leggi e di regolamenti si intendono effettuati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli uffici locali di esecuzione penale esterna.
3. Le risorse e il personale previsti per i centri di servizio sociale per adulti alla data di entrata in vigore della presente legge sono destinati agli uffici locali di esecuzione penale esterna di cui al comma 1.
4. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».