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DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n. 142

Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonchè all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/7/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2015)
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Testo in vigore dal: 26-7-2005
al: 31-12-2005
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  31  ottobre  2003,  n.  306,  ed  in  particolare
l'articolo 1 e l'allegato B;
  Vista  la  direttiva  n.  2002/87/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio,   del   16   dicembre   2002,   relativa   alla  vigilanza
supplementare  sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e
sulle   imprese  di  investimento  appartenenti  ad  un  conglomerato
finanziario  e  che  modifica  le  direttive  73/239/CEE, 79/267/CEE,
92/49/CEE,  92/96/CEE,  93/6/CEE  e  93/22/CEE  del  Consiglio  e  le
direttive   98/78/CE  e  2000/12/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 marzo 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera del
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella
riunione del 27 maggio 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle  attivita' produttive, con il Ministro della giustizia e con il
Ministro degli affari esteri;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a)  testo  unico  bancario, di seguito denominato TUB: il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
    b)  testo  unico  della  finanza,  di  seguito denominato TUF: il
decreto   legislativo   24   febbraio   1998,  n.  58,  e  successive
modificazioni;
    c)  banca:  l'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
del TUB;
    d)  istituto  di  moneta elettronica, di seguito denominato IMEL:
l'impresa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), del TUB;
    e)  impresa di assicurazione: l'impresa autorizzata all'esercizio
dell'attivita' assicurativa ai sensi dei decreti legislativi 17 marzo
1995, n. 174 e n. 175;
    f)  imprese  di  investimento:  le imprese di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera h), del TUF;
    g)  impresa  regolamentata:  una  banca,  un  IMEL, un'impresa di
assicurazione  o  un'impresa di investimento, autorizzati in Italia o
in un altro Paese dell'Unione europea;
    h)  societa' di gestione patrimoniale: le societa' di gestione di
cui all'articolo 1, comma 1, lettere o) e o-bis), del TUF;
    i)   impresa   di   riassicurazione:  un'impresa,  come  definita
dall'articolo  1,  lettera  e), del decreto legislativo n. 239 del 17
aprile 2001;
    l) norme settoriali: il TUB, il TUF, le norme sulle assicurazioni
e le relative disposizioni attuative;
    m)  settore  finanziario: il settore composto di una o piu' delle
seguenti imprese:
  1)  una  banca,  un  IMEL, un intermediario finanziario di cui agli
articoli  106 o 107 del TUB o un'impresa di servizi bancari ausiliari
di  cui  all'articolo  1, paragrafo 23, della direttiva 200/12/CE del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  20  marzo 2000 (settore
bancario);
  2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una
societa' di partecipazione assicurativa (settore assicurativo);
  3)  un'impresa  di  investimento  o  un  ente  finanziario ai sensi
dell'articolo  1,  paragrafo  5,  della  direttiva 200/12/CE (settore
servizi di investimento);
  4) una societa' di partecipazione finanziaria mista;
    n) conglomerato finanziario: un gruppo di imprese che soddisfi le
condizioni di cui all'articolo 3;
    o)   settore  finanziario  di  maggiori  dimensioni:  il  settore
finanziario  all'interno di un conglomerato finanziario con il valore
medio  di  cui all'articolo 3, comma 3, piu' elevato; ai fini di tale
valutazione, il settore bancario e quello dei servizi di investimento
sono considerati congiuntamente;
    p)   settore   finanziario   di  minori  dimensioni:  il  settore
finanziario  all'interno di un conglomerato finanziario con il valore
medio  di  cui all'articolo 3, comma 3, meno elevato; ai fini di tale
valutazione, il settore bancario e quello dei servizi di investimento
sono considerati congiuntamente;
    q)  impresa  madre:  l'impresa  che controlla un'altra impresa ai
sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127,
e  ogni  impresa  che  eserciti  un'influenza  dominante  su un'altra
impresa  ai  sensi dell'articolo 23, comma 2, del TUB e dell'articolo
10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20;
    r)  impresa  figlia: un'impresa soggetta al controllo di un'altra
impresa  ai  sensi  dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile
1991,  n.  127, nonche' ogni impresa su cui un'impresa madre eserciti
un'influenza  dominante ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del TUB e
dell'articolo  10,  comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20; tutte
le  imprese  figlie  di  imprese  figlie  sono  parimenti considerate
imprese figlie dell'impresa madre che e' a capo di tali imprese;
    s) partecipazione: i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel
capitale  di  altre  imprese,  i quali, realizzando una situazione di
legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attivita' del
partecipante.  Si  ha  comunque partecipazione quando un soggetto e',
direttamente  o tramite un legame di controllo, titolare di almeno il
20 per cento dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
    t)  gruppo:  un  insieme di imprese composto dalla impresa madre,
dalle  imprese  figlie  e  dalle societa' in cui l'impresa madre o le
imprese  figlie  detengono  una partecipazione, nonche' dalle imprese
soggette  a  direzione  unitaria  in  virtu'  di  accordi  o clausole
statutarie  e  da  quelle  in  cui  gli  organi  di  amministrazione,
direzione  e  controllo  sono  costituiti in maggioranza dalle stesse
persone;
    u)  stretti  legami:  i  legami  tra due o piu' persone fisiche o
giuridiche consistenti in:
  1)  una  partecipazione, ossia il fatto di detenere direttamente, o
tramite un legame di controllo, il 20 per cento o piu' dei diritti di
voto o del capitale di un'impresa;
  2)  un  legame  di  controllo  come  definito  dall'articolo 26 del
decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;
  3)  una  situazione  nella  quale  due  o  piu'  persone  fisiche o
giuridiche  siano  legate in modo duraturo a una stessa persona da un
legame di controllo;
    v)  societa'  di  partecipazione  finanziaria  mista:  un'impresa
madre,  diversa  da  un'impresa regolamentata, che insieme con le sue
imprese  figlie,  di  cui almeno una sia un'impresa regolamentata con
sede  principale nell'Unione europea, e con altre imprese costituisca
un conglomerato finanziario;
    z)   autorita'  competenti:  le  autorita'  nazionali  dei  Paesi
dell'Unione  europea  preposte,  in  forza  di  legge  o regolamento,
all'esercizio della vigilanza sulle banche, sugli IMEL, sulle imprese
di  assicurazione,  sulle  imprese  di investimento, sia a livello di
singola impresa che di gruppo;
    aa) autorita' competenti rilevanti:
  1)  le  autorita' competenti dei Paesi dell'Unione europea preposte
all'esercizio  della  vigilanza  settoriale  a  livello  di gruppo su
qualsiasi  impresa  regolamentata  appartenente  ad  un  conglomerato
finanziario;
  2) il coordinatore se diverso dalle autorita' di cui al numero 1;
  3)   le   altre   autorita'  competenti  interessate,  se  ritenuto
necessario  dalle  autorita'  di  cui  ai numeri 1 e 2; queste ultime
tengono  conto,  in particolare, della quota di mercato delle imprese
regolamentate  del  conglomerato in altri Stati comunitari, specie se
essa  supera  il  5  per  cento,  e  dell'importanza  all'interno del
conglomerato  di qualsiasi impresa regolamentata che abbia sede in un
altro Stato membro;
    bb)  autorita'  di  vigilanza italiane: le autorita' di vigilanza
italiane  competenti sui settori bancario, assicurativo e dei servizi
di investimento;
    cc)   operazioni   intragruppo:   tutte   le  operazioni  in  cui
l'adempimento  di  un'obbligazione,  contrattuale  o di altra natura,
dietro  pagamento  o  a  titolo  gratuito,  a  favore  delle  imprese
regolamentate  appartenenti  ad  un conglomerato finanziario dipende,
direttamente o indirettamente, da altre imprese dello stesso gruppo o
da   qualsiasi   persona  fisica  o  giuridica  legata  alle  imprese
appartenenti a quel gruppo da stretti legami;
    dd)  concentrazione  dei  rischi:  tutte  le  esposizioni  con un
rischio  di  perdita  potenziale  per  le  imprese appartenenti a uno
stesso  conglomerato finanziario, di portata tale da compromettere la
solvibilita'  o  la  posizione  finanziaria  generale  delle  imprese
regolamentate  appartenenti al conglomerato; tali esposizioni possono
essere   dovute   a   rischio   di  credito/controparte,  rischio  di
investimento,  rischio assicurativo, rischio di mercato, altri rischi
oppure ad una combinazione o interazione dei rischi precedenti;
    ee)    requisiti   di   adeguatezza   patrimoniale   complessivi:
l'ammontare  minimo  dei  fondi  propri di un'impresa regolamentata a
fronte  dei rischi complessivi della propria attivita', calcolato per
le singole imprese in base alle rispettive norme settoriali;
    ff)   vigilanza  supplementare  a  livello  di  conglomerato:  la
vigilanza  ulteriore,  rispetto a quella prevista da ogni ordinamento
nazionale  di  settore, che si effettua considerando unitariamente il
conglomerato finanziario, ai fini stabiliti all'articolo 2, comma 1.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE vengono forniti gli, estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:

              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Si riporta il testo dell'art. 1 e l'allegato B, della
          legge  31 ottobre  2003, n. 306, recante: "Disposizioni per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2003":
              "Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari.  Decorso  tale termine i decreti sono emanati
          anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
          per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti  ai  commi  1 o 4 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.
              4.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1.
              5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
          Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
          province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
          propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
          termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
          comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
          adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e  dei  principi  fondamentali stabiliti dalla legislazione
          dello Stato.

                                                           Allegato B
                                                (art. 1, commi 1 e 3)

              1996/61/CE  del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla
          prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
              1999/22/CE  del  Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa
          alla   custodia   degli   animali  selvatici  nei  giardini
          zoologici.
              1999/63/CE  del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
          all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
          gente  di  mare  concluso  dall'Associazione armatori della
          Comunita'  europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
          dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
              2000/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 ottobre  2000,  che  istituisce  un  quadro per l'azione
          comunitaria in materia di acque.
              2000/76/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.
              2000/79/CE   del   Consiglio,   del  27 novembre  2000,
          relativa      all'attuazione      dell'accordo      europeo
          sull'organizzazione  dell'orario di lavoro del personale di
          volo  nell'aviazione  civile  concluso  da  Association  of
          European     Airlines     (AEA),     European     Transport
          Workers'Federation   (ETF),  European  Cockpit  Association
          (ECA),   European   Regions  Airline  Association  (ERA)  e
          International Air Carrier Association (IACA).
              2001/16/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19 marzo  2001,  relativa all'interoperabilita' del sistema
          ferroviario transeuropeo convenzionale.
              2001/86/CE  del  Consiglio,  dell'8 ottobre  2001,  che
          completa  lo  Statuto  della  Societa'  europea  per quanto
          riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
              2002/30/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 marzo   2002,  che  istituisce  norme  e  procedure  per
          l'introduzione   di   restrizioni  operative  ai  fini  del
          contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'.
              2002/44/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
          salute  relative  all'esposizione  dei lavoratori ai rischi
          derivanti  dagli  agenti  fisici  (vibrazioni)  (sedicesima
          direttiva  particolare  ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
          della direttiva 89/391/CEE).
              2002/49/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          25 giugno   2002,   relativa  alla  determinazione  e  alla
          gestione del rumore ambientale.
              2002/58/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 luglio  2002, relativa al trattamento dei dati personali
          e   alla  tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle
          comunicazioni  elettroniche  (direttiva  relativa alla vita
          privata e alle comunicazioni elettroniche).
              2002/65/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 settembre  2002,  concernente  la  commercializzazione a
          distanza   di  servizi  finanziari  ai  consumatori  e  che
          modifica   la  direttiva  90/619/CEE  del  Consiglio  e  le
          direttive 97 luglio CE e 98/27/CE.
              2002/73/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del
          Consiglio   relativa  all'attuazione  del  principio  della
          parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto
          riguarda  l'accesso  al  lavoro,  alla  formazione  e  alla
          promozione professionali e le condizioni di lavoro.
              2002/74/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del
          Consiglio  concernente il ravvicinamento delle legislazioni
          degli  Stati  membri  relative  alla  tutela dei lavoratori
          subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
              2002/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 novembre  2002,  che  modifica le direttive in materia di
          sicurezza  marittima  e  di  prevenzione  dell'inquinamento
          provocato dalle navi.
              2002/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre  2002,  relativa  alla  vigilanza supplementare
          sugli  enti  creditizi,  sulle  imprese  di assicurazione e
          sulle   imprese   di   investimento   appartenenti   ad  un
          conglomerato   finanziario  e  che  modifica  le  direttive
          73/239/CEE,  79/267/CEE,  92/49/CEE,  92/96/CEE, 93/6/CEE e
          93/22/CEE   del   Consiglio   e  le  direttive  98/78/CE  e
          2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
              2002/89/CE  del  Consiglio,  del  28 novembre 2002, che
          modifica  la  direttiva 2000/29/CE concernente le misure di
          protezione   contro   l'introduzione   nella  Comunita'  di
          organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai  prodotti vegetali e
          contro la loro diffusione nella Comunita'.
              2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a
          definire  il  favoreggiamento dell'ingresso, del transito e
          del soggiorno illegali.
              2002/92/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.
              2002/95/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 gennaio  2003, sulla restrizione dell'uso di determinate
          sostanze  pericolose  nelle  apparecchiature  elettriche ed
          elettroniche.
              2002/96/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 gennaio  2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche
          ed elettroniche (RAEE).
              2003/4/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione
          ambientale   e  che  abroga  la  direttiva  90/313/CEE  del
          Consiglio, del 7 giugno 1990.
              2003/6/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          28 gennaio   2003,   relativa   all'abuso  di  informazioni
          privilegiate  e  alla  manipolazione  del mercato (abusi di
          mercato).
              2003/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          3 marzo  2003,  che modifica la direttiva 98/70/CE relativa
          alla qualita' della benzina e del combustibile diesel.
              2003/24/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 aprile  2003,  che  modifica  la  direttiva 98/18/CE del
          Consiglio,  del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e
          norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
              2003/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 aprile   2003,   concernente   requisiti   specifici  di
          stabilita' per le navi ro/ro da passeggeri.
              2003/33/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 maggio   2003,  sul  ravvicinamento  delle  disposizioni
          legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli Stati
          membri  in  materia  di pubblicita' e di sponsorizzazione a
          favore dei prodotti del tabacco.
              2003/43/CE  del  Consiglio, del 26 maggio 2003, recante
          modifica  della  direttiva  88/407/CEE  che  stabilisce  le
          esigenze  di  polizia  sanitaria  applicabili  agli  scambi
          intracomunitari  e  alle  importazioni di sperma di animali
          della specie bovina.
              2003/44/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 giugno  2003,  che  modifica  la  direttiva 94/25/CE sul
          ravvicinamento      delle     disposizioni     legislative,
          regolamentari   e   amministrative   degli   Stati   membri
          riguardanti le imbarcazioni da diporto.
              2003/50/CE  del  Consiglio,  dell'11 giugno  2003,  che
          modifica  la  direttiva  91/68/CEE  per  quanto riguarda il
          rafforzamento  dei  controlli  sui  movimenti  di  ovini  e
          caprini.
              La  direttiva  2002/87/CE e' pubblicata in GUCE n. L 35
          del-l'11 febbraio 2003.
              La  direttiva 73/239/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 228
          del 16 agosto 1973.
              La  direttiva  79/267/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 63
          del 13 marzo 1979.
              La  direttiva  92/49/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 228
          del-l'11 agosto 1992.
              La  direttiva  92/96/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 360
          del 9 dicembre 1992.
              La  direttiva  93/6/CEE  e' pubblicata in GUCE n. L 141
          del-l'11 giugno 1993.
              La  direttiva  93/22/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 141
          del-l'11 giugno 1993.
              La  direttiva  98/78/CE  e' pubblicata in GUCE n. L 330
          del 5 dicembre 1998.
              La  direttiva 2000/12/CE e' pubblicata in GUCE n. L 126
          del 26 maggio 2000".

          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 1,  comma  1,
          lettera b), comma 2, lettera h-bis, 106, 107 e 23, comma 2,
          del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante:
          "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia":
              "Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo l'espressione:
                a) (omissis);
                b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio
          dell'attivita' bancaria;
              (omissis).
              2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
                (omissis);
                h-bis)  "istituti di moneta elettronica": le imprese,
          diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;
              (Omissis)".
              "Art.  106  (Elenco  generale).  -  1.  L'esercizio nei
          confronti  del  pubblico  delle  attivita' di assunzione di
          partecipazioni,   di  concessione  di  finanziamenti  sotto
          qualsiasi  forma,  di prestazione di servizi di pagamento e
          di  intermediazione  in  cambi  e' riservato a intermediari
          finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
              2.  Gli  intermediari  finanziari  indicati nel comma 1
          possono   svolgere  esclusivamente  attivita'  finanziarie,
          fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
              3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
          delle seguenti condizioni:
                a) forma  di  societa'  per  azioni,  di  societa' in
          accomandita  per  azioni,  di  societa'  a  responsabilita'
          limitata o di societa' cooperativa;
                b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
                c) capitale  sociale  versato  non inferiore a cinque
          volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
          societa' per azioni;
                d) possesso,  da parte dei titolari di partecipazioni
          e  degli  esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli
          articoli 108 e 109;
              4.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
          la Banca d'Italia e l'UIC:
                a) specifica  il  contenuto  delle attivita' indicate
          nel   comma   1,   nonche'  in  quali  circostanze  ricorra
          l'esercizio  nei  confronti  del  pubblico.  Il  credito al
          consumo  si considera comunque esercitato nei confronti del
          pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
                b) per   gli  intermediari  finanziari  che  svolgono
          determinati  tipi  di  attivita',  puo', in deroga a quanto
          previsto  dal  comma  3,  vincolare  la  scelta della forma
          giuridica,   consentire   l'assunzione   di   altre   forme
          giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
              5.  L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco
          e  da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e
          alla CONSOB.
              6.  Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
          l'iscrizione   nell'elenco,   l'UIC   puo'   chiedere  agli
          intermediari  finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
          se  necessario,  puo'  effettuare  verifiche presso la sede
          degli  intermediari  stessi, anche con la collaborazione di
          altre autorita'.
              7. I soggetti che svolgono funzioni di amminsitrazione,
          direzione  e  controllo  presso gli intermediari finanziari
          comunicano   all'UIC,   con   le   modalita'  dallo  stesso
          stabilite,  le  cariche  analoghe  ricoperte  presso  altre
          societa' ed enti di qualsiasi natura.
              "Art.   107   (Elenco   speciale).  -  1.  Il  Ministro
          dell'economia  e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
          la   CONSOB,   determina   criteri   oggettivi,  riferibili
          all'attivita'  svolta,  alla  dimensione  e al rapporto tra
          indebitamento   e   patrimonio,   in  base  ai  quali  sono
          individuati  gli  intermediari  finanziari  che  si  devono
          iscrivere   in   un  elenco  speciale  tenuto  dalla  Banca
          d'Italia.
              2.    La   Banca   d'Italia,   in   conformita'   delle
          deliberazioni  del  CICR,  detta agli intermediari iscritti
          nell'elenco   speciale   disposizioni   aventi  ad  oggetto
          l'adeguatezza  patrimoniale  e  il contenimento del rischio
          nelle  sue  diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
          amministrativa  e contabile e i controlli interni. La Banca
          d'Italia  puo'  adottare,  ove  la  situazione lo richieda,
          provvedimenti    specifici   nei   confronti   di   singoli
          intermediari  per  le  materie  in precedenza indicate. Con
          riferimento  a  determinati  tipi  di  attivita'  la  Banca
          d'Italia   puo'   inoltre  dettare  disposizioni  volte  ad
          assicurarne il regolare esercizio.
              3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
          modalita'  e  nei  termini  da essa stabiliti, segnalazioni
          periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
              4.  La  Banca  d'Italia  puo'  effettuare ispezioni con
          facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
          ritenuti necessari.
              4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
          il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
          di  norme  di  legge o di disposizioni emanate ai sensi del
          presente decreto.
              5.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
          speciale  restano  iscritti  anche  nell'elenco generale; a
          essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
              6.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
          speciale,  quando siano stati autorizzati all'esercizio dei
          servizi  di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
          obbligo   di   rimborso   per  un  ammontare  superiore  al
          patrimonio,  sono  assoggettati  alle disposizioni previste
          nel  titolo  IV,  capo I, sezioni I e III, nonche' all'art.
          97-bis  in  quanto compatibile; in luogo degli articoli 86,
          commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e
          5; del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
              7.  Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
          comma  1  che  esercitano  l'attivita'  di  concessione  di
          finanziamenti   sotto   qualsiasi  forma  si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 47".
              "Art. 23 (Nozione di controllo). - 1. (Omissis).
              2.  Il  controllo  si  considera  esistente nella forma
          dell'influenza  dominante, salvo prova contraria, allorche'
          ricorra una delle seguenti situazioni:
              (Omissis)".
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettere h),
          o)  e  o-bis), del decreto legislativo 24 febbraio n. 1998,
          n.  58, recante: "Testo unico delle disposizioni in materia
          di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e
          21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.".
              "Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per:
                (omissis);
                h) "imprese  di investimento": le SIM e le imprese di
          investimento comunitarie ed extracomunitarie;
                (omissis);
                o) "societa'  di  gestione  dei  risparmio" (SGR): la
          societa' per azioni con sede legale e Direzione generale in
          Italia  autorizzata  a  prestare  il  servizio  di gestione
          collettiva del risparmio;
                o-bis)   "societa'   di   gestione  armonizzata":  la
          societa'  con sede legale e Direzione generale in uno Stato
          membro  diverso  dall'Italia,  autorizzata  ai  sensi della
          direttiva   in   materia   di   organismi  di  investimento
          collettivo,  a  prestare il servizio di gestione collettiva
          dei risparmio;
              (Omissis)".
              - Il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 174, reca:
          "Attuazione   della   diretta   92/96/CEE   in  materia  di
          assicurazione diretta sulla vita".
              - Il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 175, reca:
          "Attuazione   della   diretta   92/49/CEE   in  materia  di
          assicurazione   diretta  diversa  dall'assicurazione  sulla
          vita".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  lettera e) del
          decreto  legislativo  n.  239  del  17 aprile 2001 recante:
          "Attuazione   della   direttiva   98/78/CE   relativa  alla
          vigilanza  supplementare  sulle  imprese  di  assicurazione
          appartenente ad un gruppo assicurativo".
              "Art.  1  (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente
          decreto si intende per:
                (omissis);
                e) impresa di riassicurazione: un'impresa, diversa da
          una   impresa   di   assicurazione  o  da  una  impresa  di
          assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, la cui
          attivita'  principale consiste nell'accettare rischi ceduti
          da   un'impresa   di   assicurazione,  da  una  impresa  di
          assicurazione  avente  sede legale in uno Stato terzo, o da
          altre imprese di riassicurazione;
              (Omissis)".
              - Per  la direttiva 2001/12/CE vedi note alle premesse.
          L'art. 1, paragrafo 23 e paragrafo 5, cosi' recita:
              "Art. 1. - Ai sensi della presente direttiva si intende
          per:
                (omissis);
                5)  "ente finanziario": un'impresa diversa da un ente
          creditizio    la    cui   attivita'   principale   consiste
          nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o
          piu'  delle attivita' di cui ai punti da 2 a 12 dell'elenco
          di cui all'allegato I;
                (omissis);
                23)   "impresa   di   servizi   bancari   ausiliari":
          un'impresa    la    cui   attivita'   principale   consiste
          nell'amministrazione di immobili, nella gestione di servizi
          informatici,  o  in  qualsivoglia altra attivita' affine di
          natura  ausiliaria rispetto all'attivita' principale di uno
          o piu' enti creditizi;
              (Omissis)".
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  26,  del  decreto
          legislativo  9 aprile  1991,  n.  127, recante: "Attuazione
          delle  direttive  n.  78/660/CEE  e  83/349/CEE  in materia
          societaria,  relative  ai  conti  annuali e consolidati, ai
          sensi  dell'art.  1  comma 1, della legge 26 marzo 1990, n.
          69". Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1991, n.
          90, supplemento ordinario.
              "Art.  26  (Imprese  controllate).  -  1.  Agli effetti
          dell'art.  25  sono  considerate imprese controllate quelle
          indicate  nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 2359
          del codice civile.
              2.  Agli  stessi  effetti sono in ogni caso considerate
          controllate:
                a) le  imprese  su  cui  un'altra  ha  il diritto, in
          virtu'  di  un  contratto  o di una clausola statutaria, di
          esercitare   un'influenza   dominante,   quando   la  legge
          applicabile consenta tali contratti o clausole;
                b) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con
          altre voci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di
          voto.
              3.  Ai  fini  dell'applicazione dei comma precedente si
          considerano   anche   i   diritti   spettanti   a  societa'
          controllate,  a societa' fiduciarie e a persone interposte;
          non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.".
              - L'art. 23, comma 2, del TUB, cosi' recita:
              "Art. 23 (Nozione di controllo). - 1. (Omissis).
              2.  Il  controllo  si  considera  esistente nella forma
          dell'influenza  dominante,  salvo  prova contraria allorche
          ricorra una delle seguenti situazioni:
                1)  esistenza  di  un  soggetto  che,  sulla  base di
          accordi,   ha   il   diritto  di  nominare  o  revocare  la
          maggioranza   degli   amministratori  o  del  consiglio  di
          sorveglianza  ovvero  dispone da solo della maggioranza dei
          voti  ai  fini delle deliberazioni relative alle materie di
          cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;
                2)  possesso di partecipazioni idonee a consentire la
          nomina  o  la  revoca  della  maggioranza  dei  membri  del
          consiglio   di   amministrazione   o   del   consiglio   di
          sorveglianza;
                3)  sussistenza  di  rapporti,  anche  tra  soci,  di
          carattere  finanziario ed organizzativo idonei a conseguire
          uno dei seguenti effetti:
                  a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
                  b) il coordinamento della gestione dell'impresa con
          quella  di  altre  imprese ai fini dei perseguimento di uno
          scopo comune;
                  c) l'attribuzione  di  poteri  maggiori  rispetto a
          quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
                  d) l'attribuzione,  a  soggetti  diversi  da quelli
          legittimati  in base alla titolarita' delle partecipazioni,
          di   poteri   nella   scelta  degli  amministratori  o  dei
          componenti  del  consiglio  di sorveglianza o dei dirigenti
          delle imprese;
                4)  assoggettamento  a direzione comune, in base alla
          composizione   degli  organi  amministrativi  o  per  altri
          concordanti elementi".
              - Si  riporta il testo dell'articolo 10, comma 2, della
          legge  9  gennaio  1991,  n.  20,  recante: "Integrazioni e
          modifiche  alla  legge  12  agosto 1982, n. 576 e norme sul
          controllo   delle   partecipazioni   di   imprese   o  enti
          assicurativi e in imprese o enti assicurativi.".
              "Art.     10    (Autorizzazioni    all'assunzione    di
          partecipazioni di controllo e di partecipazioni qualificate
          nel capitale di imprese di assicurazione). - 1. (Omissis)".
              2.  Ai  fini  della  presente  legge  una  societa'  si
          considera  controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del
          codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le
          societa'  in  cui un altro soggetto, in base ad accordi con
          altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di
          voto,  ovvero  ha  il  diritto  di  nominare  o revocare la
          maggioranza  degli amministratori. Costituisce sindacato di
          voto  qualsiasi  accordo  tra i soci che regola l'esercizio
          del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve
          essere,  entro  quarantotto ore dalla data di stipulazione,
          comunicato all'ISVAP.
              (Omissis)".