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DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n. 132

Attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/7/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2022)
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Testo in vigore dal:  16-7-2005 al: 29-5-2006
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la direttiva 2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanità in data 30 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 2 agosto 1996;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 dell'11 ottobre 2000, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 3 marzo 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Disposizioni generali
1. Il presente decreto legislativo stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare agli scambi ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina; ai fini del presente decreto si intende per:
a) "sperma": il prodotto dell'eiaculazione di un animale domestico della specie bovina, preparato e diluito;
b) "centro di raccolta dello sperma": uno stabilimento riconosciuto e sorvegliato, situato nel territorio di uno Stato membro o di un Paese terzo, presso il quale è prodotto sperma destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale;
c) "centro di magazzinaggio dello sperma": uno stabilimento riconosciuto e sorvegliato, situato nel territorio di uno Stato membro o di un Paese terzo, presso il quale è immagazzinato sperma destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale;
d) "veterinario responsabile di un centro": il veterinario responsabile del rispetto quotidiano, nel centro di raccolta e nel centro di magazzinaggio, delle disposizioni di cui al presente decreto;
e) "veterinario ufficiale": veterinario designato tra i propri dipendenti dal Ministero della salute o dalla regione, o dalla U.S.L., secondo le rispettive competenze;
f) "partita": una quantità di sperma compresa in uno stesso certificato;
g) "Paese di raccolta": lo Stato membro o il Paese terzo nel quale lo sperma è raccolto e dal quale è spedito verso uno Stato membro;
h) "laboratorio riconosciuto": il laboratorio autorizzato dall'autorità sanitaria competente ad effettuare gli esami prescritti dal presente regolamento;
i) "raccolta": un quantitativo di sperma prelevato da un donatore in qualsiasi momento.
2. Sono applicabili, ove necessario, le altre definizioni di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre l982, n. 889.
3. Restano salve le disposizioni comunitarie o nazionali del settore zootecnico che disciplinano l'organizzazione della fecondazione artificiale in generale e la distribuzione di sperma in particolare.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art.1, commi 1 e 3, e l'allegato B della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003), così recitano "Art. 1. Delega al Governo per Pattuazione di direttive comunitarie. - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
1. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3) 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e Internationai Air Carrier Association (IACA).
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 200l, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo Statuto della Società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità.
2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).
2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE.
2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.
2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.
2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.
2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.
2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.
2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990.
2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato).
2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.
2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri.
2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.
2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina.
2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.
2003/50/CE del Consiglio, dell'il giugno 2003, che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini.".
La direttiva 2003/43/CE è pubblicata in GUCE n. L. 143 l'11 giugno 2003. La direttiva 88/407/CEE è pubblicata in GUCE n. L. 194 del 22 luglio 1988.
Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, reca:
"Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari".
Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, reca:
"Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli vetermari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea".
Il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226, reca:
"Regolamento di attuazione della direttiva 88/407/CEE concernente le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina, tenuto anche conto della direttiva 90/120/CEE.".
Il decreto del Ministro della Sanità in data 30 aprile 1996, reca:
"Attuazione della direttiva 93/60/CEE recante modificazioni alla direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali delle specie bovina, e che ne estende il campo di applicazione allo sperma bovino fresco. Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226".
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, reca:
"Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
Note all'art. 1.
La legge 30 aprile 1976, n. 397, reca:
"Norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea".
Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, reca:
"Attuazione delle direttive comunitarie n. 72/462 relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi nonché n. 77/96 relativa alla ricerca delle trichine all'importazione da Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina" ed è Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1982, n. 333, S.O.