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LEGGE 13 giugno 2005, n. 118

Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/7/2005
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vigente al 12/09/2024
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Testo in vigore dal: 19-7-2005
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata  in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  del  Ministro  delle attivita'
produttive,  del  Ministro  della  giustizia,  del  Ministro  per  le
politiche comunitarie e del Ministro dell'interno, uno o piu' decreti
legislativi  recanti  una  disciplina organica, ad integrazione delle
norme   dell'ordinamento   civile,  relativa  alle  imprese  sociali,
intendendosi  come  imprese  sociali  le organizzazioni private senza
scopo   di   lucro   che  esercitano  in  via  stabile  e  principale
un'attivita'  economica  di  produzione  o  di  scambio  di beni o di
servizi  di  utilita'  sociale,  diretta  a  realizzare  finalita' di
interesse generale. Tale disciplina deve essere informata ai seguenti
principi e criteri direttivi:
    a) definire,   nel   rispetto   del   quadro  normativo  e  della
specificita'  propria  degli organismi di promozione sociale, nonche'
della disciplina generale delle associazioni, delle fondazioni, delle
societa'   e   delle   cooperative,  e  delle  norme  concernenti  la
cooperazione  sociale  e gli enti ecclesiastici, il carattere sociale
dell'impresa sulla base:
      1)  delle  materie  di  particolare rilievo sociale in cui essa
opera  la  prestazione  di  beni  e  di  servizi in favore di tutti i
potenziali  fruitori,  senza  limitazione  ai  soli soci, associati o
partecipi;
      2) del divieto di ridistribuire, anche in modo indiretto, utili
e   avanzi   di  gestione  nonche'  fondi,  riserve  o  capitale,  ad
amministratori   e  a  persone  fisiche  o  giuridiche  partecipanti,
collaboratori  o  dipendenti,  al  fine  di garantire in ogni caso il
carattere   non   speculativo   della   partecipazione  all'attivita'
dell'impresa;
      3)  dell'obbligo  di  reinvestire  gli  utili  o  gli avanzi di
gestione   nello   svolgimento   dell'attivita'  istituzionale  o  ad
incremento del patrimonio;
      4)   delle   caratteristiche  e  dei  vincoli  della  struttura
proprietaria  o di controllo, escludendo la possibilita' che soggetti
pubblici  o  imprese private con finalita' lucrative possano detenere
il  controllo,  anche  attraverso la facolta' di nomina maggioritaria
degli organi di amministrazione;
    b) prevedere, in coerenza con il carattere sociale dell'impresa e
compatibilmente  con la struttura dell'ente, omogenee disposizioni in
ordine a:
      1)  elettivita'  delle cariche sociali e relative situazioni di
incompatibilita';
      2)  responsabilita' degli amministratori nei confronti dei soci
e dei terzi;
      3) ammissione ed esclusione dei soci;
      4) obbligo di redazione e di pubblicita' del bilancio economico
e sociale, nonche' di previsione di forme di controllo contabile e di
monitoraggio   dell'osservanza   delle  finalita'  sociali  da  parte
dell'impresa;
      5)  obbligo  di  devoluzione del patrimonio residuo, in caso di
cessazione   dell'impresa,   ad   altra  impresa  sociale  ovvero  ad
organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale,  associazioni,
comitati,  fondazioni  ed  enti  ecclesiastici,  fatto  salvo, per le
cooperative  sociali, quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1992, n.
59, e successive modificazioni;
      6) obbligo di iscrizione nel registro delle imprese;
      7)  definizione delle procedure concorsuali applicabili in caso
di insolvenza;
      8)  rappresentanza  in giudizio da parte degli amministratori e
responsabilita'   limitata   al   patrimonio   dell'impresa   per  le
obbligazioni da questa assunte;
      9) previsione di organi di controllo;
      10)  forme  di  partecipazione nell'impresa anche per i diversi
prestatori d'opera e per i destinatari delle attivita';
      11)  una  disciplina  della  trasformazione, fusione e cessione
d'azienda  in riferimento alle imprese sociali tale da preservarne la
qualificazione e gli scopi e garantire la destinazione dei beni delle
stesse a finalita' di interesse generale;
      12)   conseguenze   sulla   qualificazione   e   la  disciplina
dell'impresa  sociale, derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni
relative  ai  requisiti  dell'impresa  sociale  e dalla violazione di
altre  norme  di  legge,  in  particolare  in  materia di lavoro e di
sicurezza,   nonche'   della  contrattazione  collettiva,  in  quanto
compatibile con le caratteristiche e la natura giuridica dell'impresa
sociale;
    c) attivare,  presso  il  Ministero  del lavoro e delle politiche
sociali,  funzioni  e servizi permanenti di monitoraggio e di ricerca
necessari  alla  verifica della qualita' delle prestazioni rese dalle
imprese sociali;
    d) definire la disciplina dei gruppi di imprese sociali secondo i
principi  di  trasparenza  e  tutela  delle  minoranze,  regolando  i
conflitti  di  interesse  e  le  forme di abuso da parte dell'impresa
dominante.
  2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede
a coordinare le disposizioni dei medesimi decreti con le disposizioni
vigenti  nelle  stesse  materie  e nelle materie connesse, sentite la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di Trento e di Bolzano, nonche' le rappresentanze
del   terzo   settore,  ferme  restando  le  disposizioni  in  vigore
concernenti   il   regime   giuridico  e  amministrativo  degli  enti
riconosciuti  dalle  confessioni  religiose  con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese.
  3. Dall'attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alla
presente  legge  non  devono  derivare  nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
  4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1
sono  trasmessi  alle  Camere  ai fini dell'espressione dei pareri da
parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono
resi  entro  trenta  giorni  dalla  data di trasmissione dei medesimi
schemi di decreto.
  5.  Entro  i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri ai
sensi  del  comma  4,  il  Governo,  ove non intenda conformarsi alle
condizioni  ivi  eventualmente  formulate,  trasmette nuovamente alle
Camere  i  testi,  corredati  dai  necessari  elementi integrativi di
informazione,  per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari
competenti,  che  sono  espressi  entro  trenta  giorni dalla data di
trasmissione.
  6. Decorsi i termini di cui ai commi 4 e 5 senza che le Commissioni
abbiano  espresso  i  pareri  di  rispettiva  competenza,  i  decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 13 giugno 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Scajola,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
                              comunitarie
                              Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              -  La  legge 31 gennaio 1992, n. 59, reca: «Nuove norme
          in materia di societa' cooperative».