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DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n. 116

Attuazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/7/2005
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Testo in vigore dal: 16-7-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee,  legge  comunitaria 2003, ed in particolare
l'allegato A;
  Vista  la  direttiva  2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003,
intesa  a  migliorare  l'accesso  alla  giustizia  nelle controversie
transfrontaliere  attraverso  la  definizione  di norme minime comuni
relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115,   recante   testo   unico   delle   disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di spese di giustizia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 maggio 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  della  giustizia,  di concerto con il Ministro degli affari
esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                 Finalita' e ambito di applicazione

  1.   Il   presente   decreto   reca  le  disposizioni  relative  al
miglioramento   dell'accesso   alla   giustizia   nelle  controversie
transfrontaliere,  disponendo  le  misure  necessarie  affinche'  sia
assicurato  il  patrocinio  a  spese dello Stato nei processi civili,
anche per controversie di natura commerciale.
  2.  Le  disposizioni  del presente decreto non trovano applicazione
nei processi amministrativi, contabili e tributari.
          Avvertenza
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:

              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Si  riporta  il  testo  dell'allegato A alla legge 31
          ottobre  2003,  n.  306  (Disposizioni per l'adempimento di
          obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita' europee. Legge comunitaria 2003):
                                    «Allegato A (art. 1, commi 1 e 3)
              2001/40/CE  del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa
          al    riconoscimento    reciproco    delle   decisioni   di
          allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.
              2002/6/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          18  febbraio  2002, sulle formalita' di dichiarazione delle
          navi  in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri
          della Comunita'.
              2002/33/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21  ottobre  2002,  che  modifica le direttive 90/425/CEE e
          92/118/CEE  del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie
          relative ai sottoprodotti di origine animale.
              2002/59/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27  giugno  2002,  relativa  all'istituzione  di un sistema
          comunitario   di   monitoraggio   del   traffico  navale  e
          d'informazione  e  che  abroga  la  direttiva 93/75/CEE del
          Consiglio.
              2002/83/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.
              2002/86/CE  della  Commissione,  del  6  novembre 2002,
          recante  modifica  della  direttiva  2001/101/CE per quanto
          concerne  il  termine  a  partire  da  cui sono vietati gli
          scambi  di  prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio.
              2002/91/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.
              2002/93/CE  del  Consiglio,  del  3  dicembre 2002, che
          modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga
          della facolta' di autorizzare gli Stati membri ad applicare
          un'aliquota   IVA   ridotta   su  taluni  servizi  ad  alta
          intensita' di lavoro.
              2002/98/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27  gennaio  2003,  che  stabilisce  norme di qualita' e di
          sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la
          conservazione  e  la  distribuzione  del sangue umano e dei
          suoi  componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.
              2002/99/CE  del  Consiglio,  del  16 dicembre 2002, che
          stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la
          trasformazione,   la   distribuzione  e  l'introduzione  di
          prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
              2003/8/CE  del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a
          migliorare  l'accesso  alla  giustizia  nelle  controversie
          transfrontaliere  attraverso la definizione di norme minime
          comuni  relative  al patrocinio a spese dello Stato in tali
          controversie.
              2003/9/CE  del  Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante
          norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo
          negli Stati membri.
              2003/12/CE  della  Commissione,  del  3  febbraio 2003,
          riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel
          quadro  della  direttiva  93/42/CEE  del  Consiglio, del 14
          giugno 1993, concernente i dispositivi medici.
              2003/15/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27  febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del
          Consiglio,    del    27   luglio   1976,   concernente   il
          ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
          relative ai prodotti cosmetici.
              2003/30/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'8   maggio   2003,   sulla   promozione  dell'uso  dei
          biocarburanti   o   di  altri  carburanti  rinnovabili  nei
          trasporti.
              2003/32/CE  della  Commissione,  del  23  aprile  2003,
          recante modalita' specifiche relative ai requisiti previsti
          dalla  direttiva  93/42/CEE  del  Consiglio,  del 14 giugno
          1993,  per  i  dispositivi medici fabbricati con tessuti di
          origine animale.
              2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia
          di  tassazione  dei  redditi  da  risparmio  sotto forma di
          pagamenti di interessi.
              2003/49/CE   del   Consiglio,   del   3   giugno  2003,
          concernente   il   regime  fiscale  comune  applicabile  ai
          pagamenti  di interessi e di canoni fra societa' consociate
          di Stati membri diversi.
              2003/61/CE  del  Consiglio, del 18 giugno 2003, recante
          modifica   delle   direttive   66/401/CEE   relativa   alla
          commercializzazione  delle  sementi  di  piante  foraggere,
          66/402/CEE  relativa alla commercializzazione delle sementi
          di  cereali,  68/193/CEE  relativa alla commercializzazione
          dei  materiali  di  moltiplicazione  vegetativa della vite,
          92/33/CEE  relativa alla commercializzazione delle piantine
          di  ortaggi  e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi,
          ad   eccezione   delle  sementi,  92/34/CEE  relativa  alla
          commercializzazione  dei materiali di moltiplicazione delle
          piante  da  frutto  e delle piante da frutto destinate alla
          produzione    di    frutti,    98/56/CE    relativa    alla
          commercializzazione  dei materiali di moltiplicazione delle
          piante     ornamentali,     2002/54/CE     relativa    alla
          commercializzazione    delle   sementi   di   barbabietole,
          2002/55/CE  relativa alla commercializzazione delle sementi
          di  ortaggi,  2002/56/CE  relativa alla commercializzazione
          dei  tuberi  seme  di  patate,  e  2002/57/CE relativa alla
          commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
          fibra,   per   quanto   riguarda   le  analisi  comparative
          comunitarie.».
              - La direttiva 2003/8/CE e' pubblicata in GUCE n. L 026
          del 31 gennaio 2003.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
          2002,   n.  115,  reca:  «Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative   e   regolamentari  in  materia  di  spese  di
          giustizia.».