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DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2005, n. 84

Attuazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/5/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/07/2016)
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Testo in vigore dal: 23-5-2005
al: 31-12-2015
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003»,  ed  in  particolare
l'articolo 1, commi 1 e 2, e l'allegato A; 
  Vista la direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003,  in
materia di  tassazione  dei  redditi  da  risparmio  sotto  forma  di
pagamenti  di  interessi,  cosi'  come  modificata  dalla   direttiva
2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004; 
  Vista la decisione 2004/587/CE del Consiglio, del 19  luglio  2004,
relativa alla data di applicazione della citata direttiva 2003/48/CE; 
  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
  riunione del 24 marzo 2005; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri e della giustizia; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                 Soggetti tenuti alle comunicazioni 
  1. Le banche, le societa' di intermediazione  mobiliare,  le  Poste
italiane S.p.a., le societa' di gestione del risparmio,  le  societa'
finanziarie e le societa' fiduciarie, residenti nel territorio  dello
Stato, comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni  relative
agli interessi pagati o il cui pagamento e attribuito direttamente  a
persone fisiche residenti in un altro  Stato  membro,  che  ne  siano
beneficiarie  effettive;  a  tale  fine  le  persone   fisiche   sono
considerate beneficiarie effettive  degli  interessi  se  ricevono  i
pagamenti  in  qualita'   di   beneficiario   finale.   Le   suddette
comunicazioni sono, altresi',  effettuate  da  ogni  altro  soggetto,
anche persona fisica, residente nel territorio dello Stato,  che  per
ragioni professionali o commerciali paga o attribuisce  il  pagamento
di interessi alle persone fisiche indicate  nel  primo  periodo.  Gli
stessi obblighi si applicano alle stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 effettuano le comunicazioni  quando
agiscono sia come debitori del credito che produce gli interessi, sia
come incaricati dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare o
di attribuire il pagamento di interessi. 
  3. Le comunicazioni di cui al comma  1  sono  effettuate,  all'atto
della riscossione, anche dalle entita' alle quali sono  pagati  o  e'
attribuito un pagamento di interessi  a  vantaggio  del  beneficiario
effettivo, se residenti nel territorio dello Stato e diverse da: 
    a) una persona giuridica; 
    b) un soggetto i cui redditi sono tassati secondo  i  criteri  di
determinazione del reddito di impresa; 
    c) un organismo di investimento collettivo  in  valori  mobiliari
autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20
dicembre 1985. 
  4. Le entita' di  cui  al  comma  3  possono  scegliere  di  essere
trattate, ai fini del presente decreto legislativo, come un organismo
di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato  ai  sensi
della  citata  direttiva  85/611/CEE,   mediante   presentazione   di
un'istanza all'Agenzia delle entrate, che, in caso  di  accoglimento,
rilascera'  un  certificato  produttivo  di  effetti  dalla  data  di
rilascio. Il certificato  puo'  essere  revocato  dall'Agenzia  delle
entrate o a richiesta dell'entita'. Con provvedimento  del  Direttore
dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabilite le  modalita'  per  il
rilascio e la revoca del certificato. 
          Avvertenza
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE vengono forniti. gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -  L'art.  76  della  Costituzione  regola la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  La  direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno
          2003,  in  materia  di  redditi da risparmio sotto forma di
          pagamenti   di   interessi  e'  pubblicata  nella  G.U.C.E.
          26 giugno 2003, n. L 157.
              -  La  direttiva 2004/66/CE del Consiglio che adatta le
          direttive  1999/45/CE,  2002/83/CE, 2003/37/CE e 2003/59/CE
          del  Parlamento  europeo e del Consiglio e le direttive del
          Consiglio  77/388/CEE,  91/414/CEE,  96/26/CE, 2003/48/CE e
          2003/49/CE,  in materia di libera circolazione delle merci,
          libera  prestazione  dei servizi, agricoltura, politica dei
          trasporti  e fiscalita', in conseguenza dell'adesione della
          Repubblica  ceca,  dell'Estonia,  di Cipro, della Lettonia,
          della  Lituania,  dell'Ungheria,  di  Malta, della Polonia,
          della  Slovenia  e  della  Slovacchia,  e' pubblicata nella
          G.U.C.E. 1° maggio 2004, n. L 168.
          Nota all'art. 1:
              -  La  direttiva  n.  85/611/CEE  del  20 dicembre 1985
          (pubblicata  nella  G.U.C.E.  31 dicembre  1985, n. L 375),
          concerne  «il coordinamento delle disposizioni legislative,
          regolamentari   ed  amministrative  in  materia  di  taluni
          organismi  d'investimento  collettivo  in  valori mobiliari
          (OICVM).».