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DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2005, n. 84

Attuazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/5/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/07/2016)
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Testo in vigore dal:  23-5-2005 al: 31-12-2015
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003», ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, e l'allegato A;
Vista la direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, così come modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004;
Vista la decisione 2004/587/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa alla data di applicazione della citata direttiva 2003/48/CE;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Soggetti tenuti alle comunicazioni
1. Le banche, le società di intermediazione mobiliare, le Poste italiane S.p.a., le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie, residenti nel territorio dello Stato, comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni relative agli interessi pagati o il cui pagamento e attribuito direttamente a persone fisiche residenti in un altro Stato membro, che ne siano beneficiarie effettive; a tale fine le persone fisiche sono considerate beneficiarie effettive degli interessi se ricevono i pagamenti in qualità di beneficiario finale. Le suddette comunicazioni sono, altresì, effettuate da ogni altro soggetto, anche persona fisica, residente nel territorio dello Stato, che per ragioni professionali o commerciali paga o attribuisce il pagamento di interessi alle persone fisiche indicate nel primo periodo. Gli stessi obblighi si applicano alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
2. I soggetti di cui al comma 1 effettuano le comunicazioni quando agiscono sia come debitori del credito che produce gli interessi, sia come incaricati dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare o di attribuire il pagamento di interessi.
3. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate, all'atto della riscossione, anche dalle entità alle quali sono pagati o è attribuito un pagamento di interessi a vantaggio del beneficiario effettivo, se residenti nel territorio dello Stato e diverse da:
a) una persona giuridica;
b) un soggetto i cui redditi sono tassati secondo i criteri di determinazione del reddito di impresa;
c) un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985.
4. Le entità di cui al comma 3 possono scegliere di essere trattate, ai fini del presente decreto legislativo, come un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi della citata direttiva 85/611/CEE, mediante presentazione di un'istanza all'Agenzia delle entrate, che, in caso di accoglimento, rilascerà un certificato produttivo di effetti dalla data di rilascio. Il certificato può essere revocato dall'Agenzia delle entrate o a richiesta dell'entità. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per il rilascio e la revoca del certificato.
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti. gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è pubblicata nella G.U.C.E. 26 giugno 2003, n. L 157.
- La direttiva 2004/66/CE del Consiglio che adatta le direttive 1999/45/CE, 2002/83/CE, 2003/37/CE e 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive del Consiglio 77/388/CEE, 91/414/CEE, 96/26/CE, 2003/48/CE e 2003/49/CE, in materia di libera circolazione delle merci, libera prestazione dei servizi, agricoltura, politica dei trasporti e fiscalità, in conseguenza dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, è pubblicata nella G.U.C.E. 1° maggio 2004, n. L 168.
Nota all'art. 1:
- La direttiva n. 85/611/CEE del 20 dicembre 1985 (pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1985, n. L 375), concerne «il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).».