DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
vigente al 24/09/2023
Testo in vigore dal: 1-6-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 17 
Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale 
 
  1. Le pubbliche  amministrazioni  garantiscono  l'attuazione  delle
linee strategiche  per  la  riorganizzazione  e  la  digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza  con  le  Linee
guida. A tal fine, ciascuna  pubblica  amministrazione  affida  a  un
unico  ufficio  dirigenziale  generale,  fermo  restando  il   numero
complessivo di tali uffici, la transizione alla  modalita'  operativa
digitale e i conseguenti  processi  di  riorganizzazione  finalizzati
alla  realizzazione  di  un'amministrazione  digitale  e  aperta,  di
servizi  facilmente  utilizzabili  e  di  qualita',  attraverso   una
maggiore efficienza ed economicita'. Al suddetto ufficio sono inoltre
attribuiti i compiti relativi a: 
    a)  coordinamento   strategico   dello   sviluppo   dei   sistemi
informativi, di telecomunicazione e  fonia,  in  modo  da  assicurare
anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; 
    b) indirizzo e coordinamento  dello  sviluppo  dei  servizi,  sia
interni   che   esterni,   forniti   dai   sistemi   informativi   di
telecomunicazione e fonia dell'amministrazione; 
  c) indirizzo, pianificazione, coordinamento  e  monitoraggio  della
sicurezza informatica  relativamente  ai  dati,  ai  sistemi  e  alle
infrastrutture  anche   in   relazione   al   sistema   pubblico   di
connettivita', nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo
51, comma 1; 
    d) accesso dei soggetti disabili  agli  strumenti  informatici  e
promozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto
dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; 
    e)  analisi  periodica  della   coerenza   tra   l'organizzazione
dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie  dell'informazione
e  della  comunicazione,  al  fine  di  migliorare  la  soddisfazione
dell'utenza e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e  i
costi dell'azione amministrativa; 
    f)   cooperazione   alla   revisione    della    riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); 
    g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio  della  pianificazione
prevista per lo sviluppo e la gestione  dei  sistemi  informativi  di
telecomunicazione e fonia; 
    h) progettazione e coordinamento delle  iniziative  rilevanti  ai
fini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e
imprese mediante gli strumenti  della  cooperazione  applicativa  tra
pubbliche  amministrazioni,  ivi   inclusa   la   predisposizione   e
l'attuazione di  accordi  di  servizio  tra  amministrazioni  per  la
realizzazione   e   compartecipazione   dei    sistemi    informativi
cooperativi;(28) 
    i)  promozione  delle  iniziative  attinenti  l'attuazione  delle
direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri  o  dal
Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; 
    j) pianificazione e coordinamento  del  processo  di  diffusione,
all'interno  dell'amministrazione,  dei  sistemi   di   identita'   e
domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico,  firma
digitale o firma elettronica qualificata  e  mandato  informatico,  e
delle norme in materia di accessibilita' e  fruibilita'  nonche'  del
processo di integrazione e interoperabilita' tra i sistemi e  servizi
dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis. 
    j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni
e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al  fine  di
garantirne  la  compatibilita'  con  gli  obiettivi   di   attuazione
dell'agenda digitale e, in  particolare,  con  quelli  stabiliti  nel
piano triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b). 
  1-bis. Per lo svolgimento  dei  compiti  di  cui  al  comma  1,  le
Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il  Corpo
delle capitanerie di porto, nonche' i Corpi di polizia hanno facolta'
di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo
di quelli gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi. 
  1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 e' dotato  di
adeguate  competenze  tecnologiche,  di   informatica   giuridica   e
manageriali e risponde, con  riferimento  ai  compiti  relativi  alla
transizione,  alla  modalita'  digitale  direttamente  all'organo  di
vertice politico. 
  1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico
per il digitale, a  cui  e'  preposto  un  soggetto  in  possesso  di
adeguati requisiti di terzieta', autonomia e imparzialita'.  Chiunque
puo' presentare al  difensore  civico  per  il  digitale,  attraverso
apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni
relative a presunte violazioni del presente Codice e  di  ogni  altra
norma in materia di digitalizzazione ed  innovazione  della  pubblica
amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.
((Il difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza  della
segnalazione,  la  trasmette  al  Direttore  generale  dell'AgID  per
l'esercizio  dei  poteri  di  cui  all'articolo  18-bis)).  ((PERIODO
SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77)). ((PERIODO  SOPPRESSO  DAL
D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31  MAGGIO
2021, N. 77)). 
  1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida di  riepilogo
dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice. 
  1-sexies. Nel rispetto della propria  autonomia  organizzativa,  le
pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni  dello  Stato
individuano l'ufficio per il digitale di cui al comma 1 tra quelli di
livello dirigenziale oppure,  ove  ne  siano  privi,  individuano  un
responsabile per il digitale tra le  proprie  posizioni  apicali.  In
assenza del vertice politico, il  responsabile  dell'ufficio  per  il
digitale  di  cui  al  comma  1  risponde   direttamente   a   quello
amministrativo dell'ente. 
  1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies  possono  esercitare
le funzioni di cui al medesimo comma anche in forma associata. 
 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61,  comma
2, lettera d))  che  l'espressione  «cittadini  e  imprese»,  ovunque
ricorra, si intende come «soggetti giuridici».