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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 2004, n. 341

Regolamento concernente disposizioni di attuazione dell'articolo 3, comma 16, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/5/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2007)
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Testo in vigore dal:  25-5-2005 al: 31-12-2008
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 3, comma 16, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 5-quater del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che ha stabilito di assegnare alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia una quota delle accise sulle benzine pari a 0,413 euro e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro per ogni litro venduto nel territorio della regione;
Visto il medesimo articolo 3, comma 16, della citata legge n. 549 del 1995, con il quale si dispone che con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sono dettate le disposizioni attuative del citato articolo 3, comma 16;
Visto l'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha soppresso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministero delle finanze ed ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'articolo 3, comma 15, della citata legge n. 549 del 1995, come modificato dall'articolo 5-quater della citata legge n. 16 del 2002, che ha stabilito la possibilità per le regioni e le province autonome di determinare, con propria legge e nell'ambito della quota di accisa a loro riservata, una riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione per i soli cittadini residenti nella regione o provincia autonoma o in una parte di essa;
Visto l'articolo 3, comma 17, della medesima legge n. 549 del 1995, con il quale si dispone che, nell'esercizio delle facoltà di cui ai citati commi 15 e 16 del medesimo articolo 3, le regioni e le province autonome di confine devono garantire che il prezzo alla pompa non sia inferiore a quello praticato negli stati confinanti, che la riduzione del prezzo alla pompa sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine e che siano disciplinati precisi controlli sulle cessioni di carburanti e previste le relative sanzioni nei casi di inadempienza o abuso;
Ritenuta la necessità di abrogare il decreto del Ministro del tesoro 23 ottobre 1996, n. 655, recante disposizioni attuative del predetto articolo 3, comma 16, della medesima legge n. 549 del 1995, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 5-quater della richiamata legge n. 16 del 2002, che hanno previsto l'assegnazione alla regione Friuli-Venezia Giulia, altresì, di una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro per ogni litro venduto nel territorio della regione;
Viste le note n. 1905 del 16 maggio 2002 e n. 2182 del 17 maggio 2004 dell'Agenzia delle dogane, con le quali sono state condivise le modifiche recate dal presente decreto;
Viste le note n. 10517/RAG-E/6.1A.1.6 del 22 ottobre 2002 e n. 10090/REF/6.1A.1.6 del 25 maggio 2004, con le quali la regione Friuli-Venezia Giulia ha manifestato l'intesa, prevista dall'articolo 3, comma 16, della legge n. 549 del 1995, espressa dalla Giunta regionale nella seduta del 4 ottobre 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 30 giugno 2004;
Vista la nota n. 18990/REF.V dell'8 ottobre 2004, con la quale la regione Friuli-Venezia Giulia ha confermato la non incidenza, nel meccanismo agevolativo, del recente ingresso della Repubblica slovena nell'Unione europea;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 20 ottobre 2004;
Vista la nota n. DAGL 10.34/40/04 del 25 novembre 2004, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il nulla osta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo del comma 16 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 5-quater del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, è il seguente:
"16. Alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di carburanti negli Stati confinanti, è assegnata una quota delle accise sulle benzine pari a 0,413 euro e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro per ogni litro venduto nel territorio della regione. Qualora le accise sui carburanti fossero ridotte o inferiori a tali importi, anche per effetto di iniziative legislative regionali, sono assegnate alle regioni le quote di accisa di euro 0,4 13 per la benzina e di euro 0,26 per il gasolio per autotrazione diminuite della riduzione applicata sull'accisa stessa. Conseguentemente i trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti alle regione Friuli-Venezia Giulia, ivi comprese le devoluzioni erariali in attuazione dello statuto, sono complessivamente ridotti, a piè di lista, dei minori introiti statali in dipendenza del presente comma, calcolati sulla base dei tributi incassati sulle benzine vendute nell'anno 1995 e sul gasolio per autotrazione venduto nell'anno 2001 nel territorio della regione. Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma.".
Note alle premesse:
- Per il testo del comma 16 dell'art. 3 della citata legge n. 549 del 1995, si veda in nota al titolo.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in vigore). - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:
a) sono istituiti:
il Ministero dell'economia e delle finanze;
il Ministero delle attività produttive;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
il Ministero della salute;
b) sono soppressi:
il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
il Ministero delle finanze;
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
il Ministero del commercio con l'estero;
il Dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero dell'ambiente;
il Ministero dei lavori pubblici;
il Ministero dei trasporti e della navigazione;
il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
il Ministero della sanità;
il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero della pubblica istruzione;
il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il Ministro e il Ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di Ministro della giustizia e Ministero della giustizia e il Ministro e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si può provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformità con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal presente decreto legislativo.
4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione già adottati ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della legge 3 aprile 1997, n. 94.
5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1.
6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operatività delle disposizioni del presente decreto è distribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1. Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri.
7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato.
9. All'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole "per le amministrazioni e le aziende autonome" sono sostituite dalle parole "per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome.".
- Si riporta il testo vigente dei commi 15 e 17 dell'art. 3 della citata legge n. 549 del 1995:
"15. Fermi restando i vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalle normative dell'Unione europea, nonché dalle norme ad essi connesse, le regioni, nonché le province autonome, possono determinare, con propria legge e nell'ambito della quota dell'accisa a loro riservata, una riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione, per i soli cittadini residenti nella regione o nella provincia autonoma o in una parte di essa.".
"17. Nell'esercizio della facoltà di cui ai commi da 15 a 18 del presente articolo le regioni e le province autonome di confine devono garantire:
a) che il prezzo alla pompa non sia inferiore a quello praticato negli Stati confinanti e che, comunque, la riduzione del prezzo di cui al comma 15 sia differenziata nel territorio regionale o provinciale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine;
b) che siano disciplinati precisi controlli sulle cessioni di carburanti e previste le relative sanzioni nei casi di inadempienza o abuso.".
- Il decreto del Ministro del tesoro 23 ottobre 1996, n. 655, reca: "Regolamento recante disposizioni attuative dell'art. 3, comma 16, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente l'assegnazione alla regione Friuli-Venezia Giulia di una quota delle accise sulle benzine.".
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è, rispettivamente, il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.".
- Per il testo del comma 16 dell'art. 3 della citata legge n. 549 del 1995, si veda in nota al titolo.
Nota all'art. 1:
- Il decreto ministeriale 23 ottobre 1996, n. 655, abrogato dal presente regolamento, recitava: "Regolamento recante disposizioni attuative dell'art. 3, comma 16, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente l'assegnazione alla regione Friuli-Venezia Giulia di una quota delle accise sulle benzine".