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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 2005, n. 75

Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/5/2005
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Testo in vigore dal: 18-5-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  10  della  legge  9 gennaio  2004, n. 4, recante
disposizioni  per  favorire  l'accesso  dei  soggetti  disabili  agli
strumenti informatici;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
9 agosto  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  198  del
27 agosto  2001,  recante  delega  di  funzioni  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  in  materia  di innovazione e tecnologie al
Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca;
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche,  a  norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre
1992, n. 421, e successive modificazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 luglio 2004;
  Sentite   le   associazioni  delle  persone  disabili  maggiormente
rappresentative, nonche' quelle di sviluppatori competenti in materia
di accessibilita' e di produttori di hardware e software;
  Acquisita    l'intesa   della   Conferenza   unificata   ai   sensi
dell'articolo  8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997, n. 281,
espressa nella seduta del 23 settembre 2004;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2004;
  Esperita  la  procedura di notifica alla Commissione europea di cui
alla  direttiva  n.  98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  22 giugno  1998,  modificata  dalla  direttiva  n.  98/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla
legge  21 giugno  1986,  n.  317,  modificata dal decreto legislativo
23 novembre 2000, n. 427;
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 febbraio 2005;
  Sulla  proposta  del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro per le pari opportunita';

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
    a) accessibilita': ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a),
della   legge   9 gennaio   2004,  n.  4,  la  capacita  dei  sistemi
informatici,  nelle  forme  e  nei limiti consentiti dalle conoscenze
tecnologiche,  di  erogare  servizi  e fornire informazioni fruibili,
senza  discriminazioni,  anche  da  parte  di  coloro  che a causa di
disabilita'  necessitano  di  tecnologie  assistive  o configurazioni
particolari;
    b) tecnologie  assistive:  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma 1,
lettera  b),  della legge n. 4 del 2004, gli strumenti e le soluzioni
tecniche,  hardware e software, che permettono alla persona disabile,
superando  o  riducendo  le  condizioni di svantaggio, di accedere ai
servizi erogati dai sistemi informatici;
    c) valutazione: processo con il quale si riscontra la rispondenza
dei servizi ai requisiti di accessibilita';
    d) verifica  tecnica:  valutazione condotta da esperti, anche con
strumenti informatici, sulla base di parametri tecnici;
    e) verifica  soggettiva:  valutazione del livello di qualita' dei
servizi,  gia'  giudicati  accessibili  tramite  la verifica tecnica,
effettuata  con  l'intervento del destinatario, anche disabile, sulla
base di considerazioni empiriche;
    f) fruibilita':  la  caratteristica  dei  servizi di rispondere a
criteri   di   facilita'  e  semplicita'  d'uso,  di  efficienza,  di
rispondenza   alle   esigenze   dell'utente,  di  gradevolezza  e  di
soddisfazione nell'uso del prodotto;
    g) soggetti   privati:   soggetti   diversi   da  quelli  di  cui
all'articolo 3 della legge n. 4 del 2004;
    h) valutatori:   soggetti   iscritti   nell'apposito   elenco   e
qualificati  a  certificare  le caratteristiche di accessibilita' dei
servizi.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985,  al solo fine di
          facilitare   la   lettura   delle   disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita'
          europea (G.U.C.E.).
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 1, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e)».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  della  legge
          9 gennaio  2004,  n. 4 (Disposizioni per favorire l'accesso
          dei soggetti disabili agli strumenti informatici):
              «Art. 10 (Regolamento di attuazione).
              1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  con  regolamento  emanato ai sensi
          dell'art.  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sono definiti:
                a) i  criteri  e i principi operativi e organizzativi
          generali per l'accessibilita';
                b) i contenuti di cui all'art. 6, comma 2;
                c) i  controlli  esercitabili sugli operatori privati
          che  hanno  reso  nota  l'accessibilita'  dei propri siti e
          delle proprie applicazioni informatiche;
                d) i  controlli  esercitabili  sui  soggetti  di  cui
          all'art. 3, comma 1.
              2.  Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato previa
          consultazione  con  le  associazioni delle persone disabili
          maggiormente   rappresentative,   con  le  associazioni  di
          sviluppatori  competenti  in materia di accessibilita' e di
          produttori di hardware e software e previa acquisizione del
          parere   delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  che
          devono   pronunciarsi  entro  quarantacinque  giorni  dalla
          richiesta,  e  d'intesa  con la Conferenza unificata di cui
          all'art.  8  del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n.
          281.».
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          9 agosto  2001 reca: «Delega di funzioni del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri  in  materia  di  innovazione  e
          tecnologie al Ministro senza portafoglio Lucio Stanca».
              - Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca:
          «Norme  in  materia  di  sistemi  informativi automatizzati
          delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma
          1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421».
              - Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 reca:
          «Modifiche  ed  integrazioni  alla legge 21 giugno 1986, n.
          317,  concernenti  la procedura di informazione nel settore
          delle  norme  e  regolamentazioni  tecniche  e delle regole
          relative  ai  servizi  della societa' dell'informazione, in
          attuazione  delle  direttive  n. 98/34/CE (pubblicata nella
          G.U.C.E.   21 luglio   1998,   n.  L  204)  e  n.  98/48/CE
          (pubblicata nella G.U.C.E. 5 agosto 1998, n. L 217)».
          Nota all'art. 1:
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge
          9 gennaio  2004, n. 4: «1. Ai fini della presente legge, si
          intende per:
                a) «accessibilita»:    la   capacita'   dei   sistemi
          informatici,  nelle  forme  e  nei  limiti consentiti dalle
          conoscenze  tecnologiche,  di  erogare  servizi  e  fornire
          informazioni  fruibili,  senza  discriminazioni,  anche  da
          parte  di  coloro che a causa di disabilita' necessitano di
          tecnologie assistive o configurazioni particolari;
                b) «tecnologie   assistive»:   gli   strumenti  e  le
          soluzioni  tecniche,  hardware  e  software, che permettono
          alla  persona disabile, superando o riducendo le condizioni
          di  svantaggio,  di accedere alle informazioni e ai servizi
          erogati dai sistemi informatici».