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DECRETO-LEGGE 26 aprile 2005, n. 64

Disposizioni urgenti per la ripartizione di seggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/4/2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2005, n. 110 (in G.U. 25/06/2005, n.146).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2005)
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Testo in vigore dal: 26-6-2005
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 48, 56, 57, 77 e 87 della Costituzione;

  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di consentire, in
assenza  dell'adozione  dei  provvedimenti  di  revisione dei collegi
uninominali,  l'applicazione  del  vigente  sistema  elettorale,  con
riferimento  all'assegnazione  di  una  quota  proporzionale  tra  le
circoscrizioni,  ai sensi degli articoli 7 delle leggi 4 agosto 1993,
numeri 276 e 277;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 aprile 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.

  1.  Fatto  salvo  l'obbligo di revisione dei collegi uninominali di
cui all'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276, e dell'articolo
7  della  legge  4  agosto 1993, n. 277, le disposizioni del presente
decreto   si   applicano   esclusivamente  in  caso  di  scioglimento
anticipato delle Camere ((entro il 30 settembre 2005)) e soltanto per
le  prime  elezioni  politiche  che  si  svolgeranno  dopo la data di
entrata  in  vigore  del presente decreto, nel caso in cui non si sia
ancora concluso il procedimento di revisione dei collegi.
  2.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  1,  restano fermi i collegi
uninominali  previsti  dalla  normativa  in  vigore  al momento dello
scioglimento delle Camere.
  3.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  1, anche in deroga a quanto
previsto  dall'articolo  1,  commi 3 e 4, del testo unico delle leggi
recanti  norme  per  la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30 marzo 1957, n. 361, e
dall'articolo  1,  comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme
per  la  elezione  del  Senato  della  Repubblica,  di cui al decreto
legislativo  20  dicembre  1993, n. 533, la determinazione del numero
dei   seggi   da  assegnare  in  ragione  proporzionale  in  ciascuna
circoscrizione e regione e' effettuata secondo le seguenti modalita':
  a)  per l'elezione della Camera dei deputati, il numero di seggi da
attribuire  con  metodo  proporzionale,  in  ogni  circoscrizione, si
ottiene   sottraendo   dal  numero  di  seggi  spettanti  a  ciascuna
circoscrizione,  ai  sensi  del  quarto  comma dell'articolo 56 della
Costituzione, il numero di seggi da attribuire in base alla normativa
vigente  al  momento  dello  scioglimento  delle  Camere, nei collegi
uninominali  di  ciascuna  circoscrizione.  Nel  caso  in  cui in una
circoscrizione  il  numero dei seggi spettanti sia pari al numero dei
collegi  uninominali,  si  procede  in deroga a quanto previsto dalla
disciplina  vigente,  facendo  coincidere  i  collegi uninominali per
l'elezione  della  Camera  dei deputati con i collegi uninominali per
l'elezione  del  Senato della Repubblica, a condizione che cio' renda
possibile l'attribuzione di almeno un seggio in quota proporzionale;
    b) per l'elezione del Senato della Repubblica, il numero di seggi
destinati  al  riparto  con metodo proporzionale, in ogni regione, si
ottiene  sottraendo  dal numero di seggi spettanti a ciascuna regione
ai   sensi   del   terzo   e  quarto  comma  dell'articolo  57  della
Costituzione,  il  numero  di  seggi  da  attribuire,  in  base  alla
normativa  vigente  al  momento  dello scioglimento delle Camere, nei
collegi uninominali di ciascuna regione.
  4.  Nelle ipotesi di cui al comma 1, i decreti del Presidente della
Repubblica  di  convocazione  dei comizi per la elezione della Camera
dei  deputati e del Senato della Repubblica previsti, rispettivamente
dall'articolo  11,  terzo  comma, del testo unico delle leggi recanti
norme  per  la  elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del   Presidente   della   Repubblica   30  marzo  1957,  n.  361,  e
dall'articolo  4,  comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme
per  la  elezione  del  Senato  della  Repubblica,  di cui al decreto
legislativo  20 dicembre 1993, n. 533, sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale  non oltre il cinquantesimo giorno antecedente quello della
votazione.  Nelle  medesime  ipotesi  di  cui  al  comma  1, l'elenco
provvisorio  dei  residenti  all'estero aventi diritto al voto di cui
all'articolo  5, comma 8, del (( regolamento di cui al )) decreto del
Presidente  della  Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, e' comunicato in
via  informatica dal Ministero dell'interno al Ministero degli affari
esteri  entro  il  cinquantesimo  giorno  antecedente  la  data delle
votazioni in Italia.