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DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2005, n. 65

Attuazione della direttiva 2003/25/CE relativa ai requisiti specifici di stabilità per le navi ro-ro da passeggeri.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/5/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/11/2024)
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Testo in vigore dal: 14-12-2024
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 31 ottobre 2003,  n.  306,  ed  in  particolare  gli
articoli 1 e 2 e l'allegato B; 
  Vista  la  direttiva  2003/25/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  14  aprile  2003,  recante  requisiti  specifici  di
stabilita' per le navi ro/ro da passeggeri; 
  Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313; 
  Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616; 
  Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n.  314,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2004; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
nella seduta del 25 novembre 2004; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 febbraio 2005; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e
finanze e delle attivita' produttive; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto s'intende per: 
    a) altezza significativa d'onda (hs): l'altezza media  del  terzo
delle onde di altezza piu' elevata fra quelle osservate  in  un  dato
periodo; 
    b) amministrazione:  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; 
    c)  amministrazione  dello  Stato  di  bandiera:   le   autorita'
competenti dello Stato la cui bandiera la nave ro/ro da passeggeri e'
autorizzata a battere; 
    d) autorita' marittima: gli uffici locali di cui all'articolo  17
del codice della navigazione, secondo funzioni delegate con direttive
del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; 
    e) bordo libero residuo (fr): la distanza  minima  fra  il  ponte
ro/ro danneggiato e la linea di galleggiamento finale  nel  punto  in
cui si e' verificata l'avaria, senza  tenere  conto  degli  ulteriori
effetti prodotti dall'acqua accumulatasi sul ponte ro/ro danneggiato; 
    f) convenzione SOLAS: la convenzione internazionale del 1974  per
la salvaguardia della vita umana in mare, resa  esecutiva  in  Italia
con legge 23 maggio 1980, n. 313, unitamente ai successivi protocolli
ed emendamenti dal momento della loro entrata in vigore; 
    ((f-bis)  SOLAS  90:  la  convenzione   internazionale   per   la
salvaguardia della vita umana in mare del 1974, cosi' come modificata
in ultimo dalla risoluzione MSC.117 (74); 
    f-ter)  SOLAS  2009:  la  convenzione   internazionale   per   la
salvaguardia della vita umana in mare del 1974, cosi' come modificata
in ultimo dalla risoluzione MSC.216 (82); 
    f-quater)  SOLAS  2020:  la  convenzione  internazionale  per  la
salvaguardia della vita umana in mare del 1974, cosi' come modificata
in ultimo dalla risoluzione MSC.421 (98);)) 
    ((g)    organismo    riconosciuto:    l'organismo    riconosciuto
conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 23  aprile  2009;  per  le  navi  da  passeggeri
nazionali, si intende l'ente tecnico di cui all'articolo 1, comma  1,
lettera bb-sexies), del  decreto  legislativo  4  febbraio  2000,  n.
45);)) 
    h) nave ro/ro da passeggeri:  una  nave  che  trasporti  piu'  di
dodici passeggeri e disponga di locali da carico ro/ro o di locali di
categoria  speciale,  come  definiti  nella   regola   II-2/3   della
convenzione SOLAS; 
    ((i) nave ro/ro da passeggeri nuova: una nave ro/ro da passeggeri
che non sia una nave ro/ro da passeggeri esistente;)) 
    ((l) nave ro/ro  da  passeggeri  esistente:  una  nave  ro/ro  da
passeggeri la cui chiglia sia stata impostata o che  si  trovi  a  un
equivalente stadio di costruzione prima  del  5  dicembre  2024;  per
equivalente stadio di costruzione si intende lo stadio in cui: 
      1) ha avuto inizio la costruzione di  una  nave  specifica  ben
identificabile; 
      2) l'assemblaggio di quella determinata nave  comprende  almeno
50 tonnellate o l'uno per cento della  massa  stimata  del  materiale
strutturale, assumendo il minore di questi due valori;)) 
    m) passeggero: qualsiasi persona che non sia il comandante  della
nave, un  membro  dell'equipaggio,  ne'  altra  persona  impiegata  o
occupata  a  qualsiasi  titolo  a  bordo  della  nave  in   relazione
all'attivita' della nave stessa, e che non sia  un  bambino  di  eta'
inferiore a dodici mesi; 
    ((m-bis)  requisiti  specifici  di  stabilita':  i  requisiti  di
stabilita' di cui all'articolo 5;)) 
    ((n) servizio di  linea:  una  serie  di  collegamenti  marittimi
effettuati da navi ro-ro da passeggeri attraverso i quali si realizza
un servizio tra gli stessi due o piu'  porti,  oppure  una  serie  di
viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi in base a  un
orario pubblicato oppure con collegamenti tanto regolari o  frequenti
da costituire una serie sistematica evidente;)) 
    ((o) societa':  l'armatore  della  nave  ro/ro  da  passeggeri  o
qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quali  il  gestore  o  il
noleggiatore  a  scafo  nudo,  che  hanno  assunto  dall'armatore  la
responsabilita' dell'esercizio della nave;)) 
    p) ((Stato di approdo)): lo Stato membro dai cui porti o verso  i
cui porti una nave ro/ro da passeggeri effettua un servizio di linea; 
    q) viaggio internazionale: un viaggio per mare da un porto di uno
Stato membro a un porto situato fuori da detto Stato o viceversa.