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DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2005, n. 65

Attuazione della direttiva 2003/25/CE relativa ai requisiti specifici di stabilità per le navi ro-ro da passeggeri.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/5/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/11/2024)
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Testo in vigore dal:  14-12-2024
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 25 novembre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e finanze e delle attività produttive;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) altezza significativa d'onda (hs): l'altezza media del terzo delle onde di altezza più elevata fra quelle osservate in un dato periodo;
b) amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
c) amministrazione dello Stato di bandiera: le autorità competenti dello Stato la cui bandiera la nave ro/ro da passeggeri è autorizzata a battere;
d) autorità marittima: gli uffici locali di cui all'articolo 17 del codice della navigazione, secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
e) bordo libero residuo (fr): la distanza minima fra il ponte ro/ro danneggiato e la linea di galleggiamento finale nel punto in cui si è verificata l'avaria, senza tenere conto degli ulteriori effetti prodotti dall'acqua accumulatasi sul ponte ro/ro danneggiato;
f) convenzione SOLAS: la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, resa esecutiva in Italia con legge 23 maggio 1980, n. 313, unitamente ai successivi protocolli ed emendamenti dal momento della loro entrata in vigore;
((
f-bis) SOLAS 90: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, così come modificata in ultimo dalla risoluzione MSC.117 (74);
f-ter) SOLAS 2009: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, così come modificata in ultimo dalla risoluzione MSC.216 (82);
f-quater) SOLAS 2020: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, così come modificata in ultimo dalla risoluzione MSC.421 (98);
))
((
g) organismo riconosciuto: l'organismo riconosciuto conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009; per le navi da passeggeri nazionali, si intende l'ente tecnico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bb-sexies), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45);
))
h) nave ro/ro da passeggeri: una nave che trasporti più di dodici passeggeri e disponga di locali da carico ro/ro o di locali di categoria speciale, come definiti nella regola II-2/3 della convenzione SOLAS;
((
i) nave ro/ro da passeggeri nuova: una nave ro/ro da passeggeri che non sia una nave ro/ro da passeggeri esistente;
))
((
l) nave ro/ro da passeggeri esistente: una nave ro/ro da passeggeri la cui chiglia sia stata impostata o che si trovi a un equivalente stadio di costruzione prima del 5 dicembre 2024; per equivalente stadio di costruzione si intende lo stadio in cui:
1) ha avuto inizio la costruzione di una nave specifica ben identificabile;
2) l'assemblaggio di quella determinata nave comprende almeno 50 tonnellate o l'uno per cento della massa stimata del materiale strutturale, assumendo il minore di questi due valori;
))
m) passeggero: qualsiasi persona che non sia il comandante della nave, un membro dell'equipaggio, né altra persona impiegata o occupata a qualsiasi titolo a bordo della nave in relazione all'attività della nave stessa, e che non sia un bambino di età inferiore a dodici mesi;
((
m-bis) requisiti specifici di stabilità: i requisiti di stabilità di cui all'articolo 5;
))
((
n) servizio di linea: una serie di collegamenti marittimi effettuati da navi ro-ro da passeggeri attraverso i quali si realizza un servizio tra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi in base a un orario pubblicato oppure con collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;
))
((
o) società: l'armatore della nave ro/ro da passeggeri o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quali il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che hanno assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio della nave;
))
p)
((Stato di approdo))
: lo Stato membro dai cui porti o verso i cui porti una nave ro/ro da passeggeri effettua un servizio di linea;
q) viaggio internazionale: un viaggio per mare da un porto di uno Stato membro a un porto situato fuori da detto Stato o viceversa.