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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 2005, n. 51

Regolamento recante ridefinizione di uffici marittimi in Abruzzo, Sicilia ed Emilia-Romagna.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/5/2005
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Testo in vigore dal: 1-5-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 1,  lettera d), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Visto l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, istitutivo
del Ministero dei trasporti e della navigazione;
  Visto  l'articolo  16  del  codice della navigazione, approvato con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
  Visti  gli  articoli 1  e  2  del  regolamento per l'esecuzione del
codice  della  navigazione  (navigazione  marittima),  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
  Vista  la  tabella  delle circoscrizioni territoriali marittime del
Ministero  dei  trasporti  e della navigazione, approvata con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  18  aprile  2000,  n.  135,  come
modificata, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 20
agosto 2001, n. 365;
  Visto l'articolo 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
istitutivo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  Ritenuto   di   dover   apportare   modifiche   ai   limiti   delle
circoscrizioni  territoriali delle direzioni marittime di Ancona e di
Bari,  nonche'  di  modificare  le  circoscrizioni  territoriali  dei
compartimenti  marittimi  e  circondari marittimi di Pescara, Ortona,
Termoli,  Manfredonia,  Porto  Empedocle,  Gela  e Rimini, al fine di
assicurare    un    ottimale    ed    efficace   assetto   funzionale
dell'articolazione    periferica    dell'amministrazione    marittima
adeguando  le  relative strutture alle effettive necessita' marittime
ed alle esigenze locali;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2005;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 febbraio 2005;
  Sulla  proposta  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di   concerto   con  i  Ministri  della  giustizia,  della  difesa  e
dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                     Uffici marittimi periferici
  1.  La  capitaneria di porto di Pescara (PE) e' elevata a direzione
marittima,  assumendo  la  denominazione  di: «direzione marittima di
Pescara».
  2. Nell'ambito del circondario marittimo di Pescara e' istituita la
delegazione   di   spiaggia   di  Montesilvano  (PE)  che  assume  la
corrispondente denominazione.
  3.  Gli  uffici  circondariali marittimi di Ortona (CH) e Gela (CL)
sono   elevati  a  capitaneria  di  porto,  assumendo  la  rispettiva
denominazione  di: «capitaneria di porto di Ortona» e «capitaneria di
porto di Gela».
  4.  Gli uffici locali marittimi di Lampedusa (AG) e Cesenatico (FO)
sono   elevati   a  ufficio  circondariale  marittimo,  assumendo  la
rispettiva  denominazione  di:  «ufficio  circondariale  marittimo di
Lampedusa» e «ufficio circondariale marittimo di Cesenatico».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  d.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse.
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  L'art.  17,  comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 214, 12 settembre 1988, cosi' recita:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; (1)
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) abrogata.».
              -  L'art.  1  della  legge  24 dicembre  1993,  n. 537,
          recante:   «Interventi  correttivi  di  finanza  pubblica»,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 121, 28 dicembre 1993, cosi' recita:
              «Art.      1     (Organizzazione     della     pubblica
          amministrazione) - 1.  Il  Governo  e'  delegato a emanare,
          entro  nove  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della
          presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
                a) riordinare,  sopprimere  e  fondere  i  Ministeri,
          nonche' le amministrazioni ad ordinamento autonomo;
                b) istituire    organismi    indipendenti    per   la
          regolazione  dei  servizi di rilevante interesse pubblico e
          prevedere la possibilita' di attribuire funzioni omogenee a
          nuove persone giuridiche;
                c) riordinare  i  servizi  tecnici nazionali operanti
          presso   la   Presidenza   del   Consiglio   dei  Ministri,
          assicurando  il  collegamento funzionale e operativo con le
          amministrazioni interessate.
              2.  Nell'emanazione  dei decreti legislativi il Governo
          si  atterra'  ai  seguenti  principi  e  criteri direttivi,
          nonche'  a  quelli  contenuti nella legge 7 agosto 1990, n.
          241,  e  nel  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive modificazioni:
                a) eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e
          funzionali;
                b) razionalizzazione    della   distribuzione   delle
          competenze, ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e
          di duplicazioni, unificando, in particolare, le funzioni in
          materia  di  ambiente  e  territorio,  quelle in materia di
          economia,  quelle  in  materia  di  informazione, cultura e
          spettacolo e quelle in materia di governo della spesa;
                c) riordinamento,    eliminando    le    duplicazioni
          organizzative  e  funzionali, di tutti i centri esistenti e
          le  attivita'  istituzionali  svolte  fuori  dal territorio
          nazionale  raccordandoli  con le sedi diplomatiche italiane
          allo    scopo    di    programmare    le   iniziative   per
          l'internazionalizzazione       dell'economia      italiana,
          riorganizzare   e  programmare  in  maniera  coordinata  le
          attivita' economiche provinciali, regionali e nazionali;
                d) possibilita'   di   istituzione   del   Segretario
          generale;
                e) diversificazione  delle  funzioni  di  staff  e di
          line;
                f) istituzione  di  strutture  di primo livello sulla
          base  di  criteri di omogeneita', di complementarieta' e di
          organicita',   anche   mediante  l'accorpamento  di  uffici
          esistenti;
                g) diminuzione  dei costi amministrativi e speditezza
          delle   procedure,   attraverso   la  riduzione  dei  tempi
          dell'azione amministrativa;
                h) istituzione   di  servizi  centrali  per  la  cura
          dell'amministrazione  di  supporto  e di controllo interno,
          sulla  base  del criterio della uniformita' delle soluzioni
          organizzative;
                i) introduzione  del principio della specializzazione
          per  le  funzioni  di  supporto e di controllo interno, con
          istituzione di ruoli unici interministeriali;
                l)  attribuzione  al  Governo e ai Ministri, ai sensi
          dell'art.   17  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e
          dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
          di  potesta' regolamentare nelle seguenti materie e secondo
          i seguenti principi:
                  1)  separazione  tra  politica  e amministrazione e
          creazione  di  uffici alle dirette dipendenze del Ministro,
          in funzione di supporto e di raccordo tra organo di governo
          e amministrazione;
                  2)  organizzazione  delle  strutture  per  funzioni
          omogenee   e   secondo   criteri   di   flessibilita',  per
          corrispondere  al  mutamento delle esigenze e per adattarsi
          allo  svolgimento  di  compiti  anche  non  permanenti e al
          raggiungimento di specifici obiettivi;
                  3)  eliminazione di concerti ed intese, mediante il
          ricorso  alla  conferenza  di servizi prevista dall'art. 14
          della legge 7 agosto 1990, n. 241;
                  4)  previsione di controlli interni e verifiche dei
          risultati   nonche'  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione;
                  5)  ridefinizione  degli organici e riduzione della
          spesa   pubblica  al  fine  di  migliorare  l'efficienza  e
          l'efficacia della pubblica amministrazione;
                m) attribuzione   agli   organismi   indipendenti  di
          funzioni  di regolazione dei servizi di rilevante interesse
          pubblico,  anche  mediante  il trasferimento agli stessi di
          funzioni  attualmente esercitate da Ministeri o altri enti,
          nonche' di risoluzione dei conflitti tra soggetto erogatore
          del servizio e utente, fatto salvo il ricorso all'autorita'
          giudiziaria;
                n) decentramento  delle funzioni e dei servizi, anche
          mediante l'attribuzione o il trasferimento alle regioni dei
          residui   compiti   afferenti   alla  sfera  di  competenza
          regionale  e  l'attribuzione  agli  uffici periferici dello
          Stato   dei   compiti   relativi   ad  ambiti  territoriali
          circoscritti;
                o) attribuzione   alle  amministrazioni  centrali  di
          prevalenti  compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo,
          coordinamento   e   valutazione;   e  alle  amministrazioni
          periferiche,   a  livello  regionale  e  sub-regionale,  di
          compiti   di  utilizzazione  e  coordinamento  di  mezzi  e
          strutture, nonche' di gestione;
                p) agevolazione   dell'accesso   dei  cittadini  alla
          pubblica  amministrazione, anche mediante la concentrazione
          degli  uffici  periferici  e  l'organizzazione  di  servizi
          polifunzionali.
              3.  Entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  il  Governo trasmette alla
          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi
          dei decreti legislativi e dei regolamenti di cui ai commi 1
          e  2  al  fine  dell'espressione  del parere da parte delle
          Commissioni  permanenti competenti per la materia di cui ai
          commi  da  1  a 7. Le Commissioni si esprimono entro trenta
          giorni dalla data di trasmissione.
              4.  Disposizioni  correttive,  nell'ambito  dei decreti
          legislativi  di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
          criteri  direttivi  determinati dal comma 2 e previo parere
          delle  Commissioni  di  cui  al  comma  3,  potranno essere
          emanate,  con  uno  o  piu'  decreti  legislativi,  fino al
          31 dicembre 1994.
              5.  In ogni regione e provincia e' istituito un ufficio
          periferico  unificato  del  Ministero  del  lavoro  e della
          previdenza sociale.
              6.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  della  presente legge, con decreto del Ministro del
          lavoro    e   della   previdenza   sociale,   si   provvede
          all'ordinamento  degli  uffici  di  cui  al  comma  5, alla
          individuazione  dei  rispettivi  uffici dirigenziali e alla
          determinazione delle piante organiche, secondo i criteri di
          cui  all'art.  31  commi  1  e  2,  del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche'
          al  conferimento  delle  competenze  gia'  attribuite  agli
          ispettorati  regionali  e  provinciali  del  lavoro,  ferma
          restando    l'autonomia    funzionale   dell'attivita'   di
          vigilanza.
              7.   Sono  fatte  salve  le  competenze  della  Regione
          siciliana, delle province autonome di Trento e di Bolzano e
          della regione Valle d'Aosta.
              8.  Sono  soppressi  il  Ministero  dei  trasporti e il
          Ministero della Marina mercantile.
              9.  E'  istituito  il  Ministero  dei trasporti e della
          navigazione,  al  quale  sono  trasferiti funzioni, uffici,
          personale  e  risorse  finanziarie dei soppressi Ministeri,
          fatto salvo quanto disposto dal comma 10.
              10.  Sono  trasferite  al  Ministero  dell'ambiente  le
          funzioni  del  Ministero della Marina mercantile in materia
          di  tutela  e  di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero
          dell'ambiente  si  avvale  dell'Istituto  centrale  per  la
          ricerca   scientifica   e  tecnologica  applicata  al  mare
          (ICRAM).
              11.  Con  decreti  del  Ministro  dei trasporti e della
          navigazione e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
          Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, da emanarsi
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  si  provvede  alla  individuazione  ed al
          trasferimento  di mezzi finanziari, personale ed uffici del
          Ministero    della    Marina   mercantile,   ivi   compreso
          l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, al Ministero
          dell'ambiente. Con gli stessi decreti si provvede, inoltre,
          a  fissare  i  criteri per la parziale riassegnazione degli
          stanziamenti   iscritti   nello  stato  di  previsione  del
          Ministero della Marina mercantile per l'anno 1993.
              12.  L'organizzazione  del  Ministero  dei  trasporti e
          della navigazione e' articolata in:
                a) dipartimenti,   per   l'assolvimento  dei  compiti
          finali  in  relazione alle funzioni in materia di trasporti
          terrestri, navigazione marittima e interna, ad eccezione di
          quella   lacuale,   e  navigazione  aerea,  in  numero  non
          superiore  a  tre, nonche' per l'assolvimento di compiti di
          indirizzo  e di coordinamento delle ripartizioni interne in
          ordine all'obiettivo di promuovere l'intermodalita';
                b) servizi,    per    l'assolvimento    di    compiti
          strumentali.
              13.  La  costituzione  dei  dipartimenti e dei servizi,
          l'individuazione  degli  uffici  di  livello dirigenziale e
          delle  relative  funzioni,  la  distribuzione  dei posti di
          funzione   dirigenziale   sono  disposte  con  uno  o  piu'
          regolamenti  da  emanare,  entro  tre  mesi  dalla  data di
          entrata  in vigore della presente legge, ai sensi dell'art.
          17  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400, sulla base dei
          seguenti criteri:
                a) la  determinazione  dei compiti dei dipartimenti e
          dei   servizi   e'   retta   da   criteri  di  omogeneita',
          complementarieta' e organicita', mediante l'accorpamento di
          uffici esistenti e la riduzione degli uffici dirigenziali;
                b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si
          conforma al criterio di flessibilita', per corrispondere al
          mutamento  delle  esigenze,  per svolgere compiti anche non
          permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;
                c) gli uffici costituiscono le unita' operative delle
          ripartizioni  dirigenziali  generali  e  dei servizi e sono
          istituiti  esclusivamente  nel  loro  ambito,  salvo quanto
          disposto dal comma 2, lettera l), n. 1);
                d) l'ordinamento   complessivo   diminuisce  i  costi
          amministrativi   e   rende   piu'   spedite  le  procedure,
          riducendone i tempi;
                e) le  funzioni  di vigilanza sulla societa' Ferrovie
          dello Stato S.p.a. sono esercitate da un'apposita unita' di
          controllo.
              14. La dotazione organica del Ministero dei trasporti e
          della  navigazione  e'  rideterminata,  per  le materie non
          trasferite,  ai sensi dell'art. 3, commi da 5 a 35, in modo
          da  eliminare  le duplicazioni di struttura, semplificare i
          procedimenti  amministrativi,  contenere la spesa pubblica,
          razionalizzare l'organizzazione anche al fine di assicurare
          la    corretta    gestione    delle    risorse   pubbliche,
          l'imparzialita'    e    il   buon   andamento   dell'azione
          amministrativa, e in misura comunque non superiore ai posti
          coperti  nei  due  Ministeri  soppressi  o  per i quali, al
          31 agosto   1993,  risulti  in  corso  di  espletamento  un
          concorso o pubblicato un bando di concorso.
              15.  Ogni  tre anni, l'organizzazione del Ministero dei
          trasporti  e della navigazione e' sottoposta a verifica, al
          fine  di accertarne funzionalita' ed efficienza. Dell'esito
          della   verifica  il  Ministro  riferisce  alle  competenti
          Commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della
          Repubblica.
              16.  Il  regolamento di cui al comma 13 raccoglie tutte
          le   disposizioni   normative  relative  al  Ministero  dei
          trasporti  e  della  navigazione. Le restanti norme vigenti
          sono  abrogate  con effetto dalla data di entrata in vigore
          del  regolamento  medesimo.  Fino  a  tale  data  nulla  e'
          innovato in ordine ai compiti, alla organizzazione centrale
          e  periferica  e agli organi consultivi esistenti presso il
          Ministero   dei  trasporti  e  il  Ministero  della  Marina
          mercantile.
              17.   Presso   il   Ministero  dei  trasporti  e  della
          navigazione e' istituita una Ragioneria centrale dipendente
          dal  Ministero  del  tesoro definita di maggiore importanza
          cui  e'  preposto  un  dirigente  generale di livello C del
          ruolo  dei servizi centrali della Ragioneria generale dello
          Stato.  L'organizzazione  e le relative dotazioni organiche
          sono  determinate  con  regolamento  da  emanarsi  ai sensi
          dell'art.  17  della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un
          mese  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          escludendo in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del
          bilancio dello Stato.
              18.  Sono  soppressi i contributi dello Stato in favore
          dell'Ente nazionale gente dell'aria.
              19.  Con  successivo  regolamento,  da emanare ai sensi
          dell'art.  17  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e'
          riordinato  il  Ministero  dell'ambiente.  Restano salve le
          competenze  della  regione  Valle  d'Aosta e delle province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  che  provvedono alle
          finalita'  della  presente  legge  secondo  le disposizioni
          degli statuti di autonomia e relative norme di attuazione.
              20.  Sono fatte salve le competenze del Ministero delle
          finanze in materia di demanio marittimo.
              21. Sono soppressi il Comitato interministeriale per il
          coordinamento   della   politica   industriale  (CIPI),  il
          Comitato interministeriale per la politica economica estera
          (CIPES),    il    Comitato    interministeriale    per   la
          cinematografia,   il   Comitato  interministeriale  per  la
          protezione   civile,   il  Comitato  interministeriale  per
          l'emigrazione  (CIEM), il Comitato interministeriale per la
          tutela   delle   acque   dall'inquinamento,   il   Comitato
          interministeriale     prezzi     (CIP),     il     Comitato
          interministeriale   per  la  programmazione  economica  nel
          trasporto  (CIPET),  il  Comitato  interministeriale per la
          lotta  all'AIDS,  il  Comitato  interministeriale  per  gli
          scambi  di  materiali di armamento per la difesa (CISD), il
          Comitato   interministeriale   gestione   fondo  interventi
          educazione   e   informazione   sanitaria.   Sono  altresi'
          soppressi,     fatta     eccezione    per    il    Comitato
          interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), per
          il   Comitato   interministeriale   per   l'indirizzo,   il
          coordinamento  e  il  controllo  degli  interventi  per  la
          salvaguardia  di  Venezia  e per i comitati di cui al comma
          25, gli altri comitati interministeriali, che prevedano per
          legge   la  partecipazione  di  piu'  Ministri  o  di  loro
          delegati.
              22.   L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  alla  legge
          9 maggio  1975,  n.  153,  e  successive  modificazioni, e'
          ridotta   di   lire   500   milioni   annue.  Le  spese  di
          funzionamento    del    Comitato    interministeriale   per
          l'indirizzo,   il   coordinamento   e  il  controllo  degli
          interventi  per la salvaguardia di Venezia, di cui all'art.
          4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono poste a carico
          delle  autorizzazioni  di  spesa  per  l'attivazione  degli
          interventi di cui alla predetta legge n. 798 del 1984.
              23. E' soppressa la Commissione di vigilanza sul debito
          pubblico,  di cui all'art. 90 del testo unico approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963,
          n. 1343.
              24.  Con  uno  o piu' regolamenti da emanarsi, ai sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  si  procedera' a definire le funzioni dei
          soppressi   Comitati   e   a  riordinare  organicamente  la
          disciplina  della  normativa  nelle relative materie, anche
          attraverso  le  modifiche, le integrazioni e le abrogazioni
          normative  necessarie,  conformemente ai seguenti criteri e
          principi:
                a) attribuzione  al Comitato interministeriale per la
          programmazione  economica  (CIPE) delle funzioni in materia
          di   programmazione  e  di  politica  economica  nazionale,
          nonche' di coordinamento della politica economica nazionale
          con le politiche economiche comunitarie;
                b) utilizzazione  della  Conferenza  permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano a fini di coordinamento delle attivita'
          regionali;
                c) attribuzione  alla responsabilita' individuale dei
          Ministri  con  competenza  prevalente  delle funzioni e dei
          compiti settoriali;
                d) attribuzione    alle    regioni   della   potesta'
          legislativa  o  regolamentare  nelle materie esercitate dai
          soppressi Comitati, che rientrino nella sfera di competenza
          delle regioni stesse;
                e) semplificazione  e  snellimento  delle  procedure,
          anche in funzione della prevalente natura delle attivita' e
          dei  provvedimenti,  razionalizzando  le  competenze  ed  i
          controlli,   eliminando   i   concerti   e  le  intese  non
          indispensabili,  ed  attribuendo  competenza  esclusiva  ai
          singoli   Ministri   per  l'emanazione  e  la  modifica  di
          disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere l'azione
          amministrativa   sollecita,   efficace   ed  aderente  alle
          relazioni economiche internazionali nei relativi settori.
              25.  Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'art. 17
          comma   2,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  entro
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          presente   legge,   sono  definite  l'organizzazione  e  le
          funzioni  del  CIPE,  del Comitato interministeriale per le
          informazioni e la sicurezza e del Comitato dei ministri per
          i  servizi  tecnici  nazionali e gli interventi nel settore
          della difesa del suolo.
              26.  Gli schemi dei regolamenti di cui ai commi 24 e 25
          sono  trasmessi  alla Camera dei deputati e al Senato della
          Repubblica  per  l'acquisizione del parere delle competenti
          Commissioni.
              27.  Gli  organi  dirigenti  e gli uffici dei Ministeri
          interessati   sono   adeguati  alle  funzioni  mediante  la
          procedura   di  cui  all'art.  6  del  decreto  legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29.
              28.   Sono  soppressi  gli  organi  collegiali  di  cui
          all'allegato  elenco  n. 1. Con regolamento da emanarsi, ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  si  provvede al riordino di organi
          collegiali  dello  Stato, nonche' di organismi con funzioni
          pubbliche   o   di   collaborazione   ad  uffici  pubblici,
          conformemente ai seguenti criteri e principi:
                a) accorpare  le  funzioni  per  settori  omogenei  e
          sopprimere  gli  organi  che risultino superflui in seguito
          all'accorpamento;
                b) sostituire gli organi collegiali con le conferenze
          di servizi previste dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990,
          n. 241;
                c) ridurre il numero dei componenti;
                d) trasferire  ad  organi  monocratici o ai dirigenti
          amministrativi, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni,  le  funzioni
          deliberative  che  non  richiedano,  in  ragione  del  loro
          peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;
                e) escludere  la presenza di rappresentanti sindacali
          o di categorie sociali o economiche dagli organi collegiali
          deliberanti   in   materia  di  ricorsi,  o  giudicanti  in
          procedure di concorso.
              29.    Il    Consiglio    superiore    della   pubblica
          amministrazione  e' soppresso. Le funzioni sono devolute al
          Dipartimento  della  funzione  pubblica.  Il personale e la
          biblioteca  sono  trasferiti al Dipartimento della funzione
          pubblica.
              30.  L'Autorita'  per  l'Adriatico  e'  soppressa  e le
          relative  funzioni  sono  trasferite  alle  Amministrazioni
          statali   competenti   per   materia,   che  le  esercitano
          ricorrendo,  ove  necessario, alla Conferenza di servizi di
          cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La legge
          19 marzo   1990,   n.  57,  e  le  successive  disposizioni
          modificative ed integrative sono abrogate.
              31.  Per  effetto  delle disposizioni dei commi da 21 a
          30,  i  capitoli  di  spesa  degli  stati di previsione dei
          Ministeri indicati negli allegati elenchi n. 2 e n. 3, sono
          ridotti, per il 1994, nella misura risultante dagli elenchi
          stessi.  La stessa riduzione si applica per gli anni 1995 e
          1996.
              32.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'  decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere
          enti pubblici di previdenza e assistenza.
              33.  Nell'emanazione  dei decreti legislativi di cui al
          comma  32  il  Governo  si  atterra' ai seguenti principi e
          criteri  direttivi,  nonche' a quelli contenuti nella legge
          7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni:
                a) eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e
          funzionali prodotte dalla complessiva riduzione degli enti,
          anche mediante:
                  1)  la  fusione  di  enti  che  esercitano funzioni
          previdenziali  o in materia infortunistica, relativamente a
          categorie  di  personale  coincidenti  ovvero omogenee, con
          particolare riferimento alle Casse marittime;
                  2)  l'incorporazione  delle  funzioni in materia di
          previdenza  e assistenza, secondo le rispettive competenze,
          in enti similari gia' esistenti;
                  3)  l'incorporazione  delle  funzioni in materia di
          infortunistica  nell'Istituto nazionale per l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
                  4)  l'esclusione  dalle  operazioni di fusione e di
          incorporazione   degli   enti   pubblici  di  previdenza  e
          assistenza che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o
          altri   ausili  pubblici  di  carattere  finanziario  e  la
          privatizzazione    degli    enti    stessi,   nelle   forme
          dell'associazione  o  della  fondazione,  con  garanzie  di
          autonomia   gestionale,   organizzativa,  amministrativa  e
          contabile,  ferme  restandone  le  finalita'  istitutive  e
          l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli
          appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali
          essi risultano istituiti;
                  5)   il   risanamento  degli  enti  che  presentano
          disavanzo finanziario, attraverso:
                    5.1)  l'alienazione del patrimonio immobiliare di
          ciascun ente;
                    5.2)      provvedimenti      correttivi     delle
          contribuzioni;
                    5.3)  misure  dirette  a  realizzare  economie di
          gestione   e  un  rapporto  equilibrato  tra  contributi  e
          prestazioni previdenziali;
                b) distinzione  fra  organi  di  indirizzo generale e
          organi di gestione;
                c) eliminazione  delle  duplicazioni  dei trattamenti
          pensionistici,    con    esclusione   delle   pensioni   di
          reversibilita', fatti comunque salvi i diritti acquisiti;
                d) limitazione    dei    benefici    a   coloro   che
          effettivamente esercitano le professioni considerate;
                e) eliminazione    a    parita'    di   spesa   delle
          sperequazioni    fra    le    categorie   nel   trattamento
          previdenziale;
                f) soppressione degli enti.
              34.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, un
          decreto  legislativo  diretto a promuovere l'istituzione di
          organizzazioni di previdenza per le categorie professionali
          che  ne  sono  prive  ovvero  a  riordinare  le funzioni in
          materia  di  previdenza  per  dette  categorie in enti gia'
          esistenti    operanti   a   favore   di   altre   categorie
          professionali,   in  armonia  con  i  principi  di  cui  al
          comma 33.
              35.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'  decreti  legislativi  diretti  a riordinare gli altri
          enti   pubblici  non  economici  con  funzioni  analoghe  o
          collegate.
              36.  Nell'emanazione  dei decreti legislativi di cui al
          comma  35  il  Governo  si  atterra' ai seguenti principi e
          criteri  direttivi,  nonche' a quelli contenuti nella legge
          7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni:
                a) fusione   degli  enti  con  finalita'  omologhe  o
          complementari;
                b) contenimento  della  spesa  complessiva  per sedi,
          indennita'  ai  componenti  di  organi di amministrazione e
          revisione, oneri di personale e funzionamento e conseguente
          riduzione  del  contributo  statale  di  funzionamento, con
          particolare  riferimento  agli  enti che possono utilizzare
          sedi comuni di servizio, anche all'estero;
                c) riduzione del numero di componenti degli organi di
          amministrazione e di revisione;
                d) trasformazione    in    associazioni   o   persone
          giuridiche  di  diritto  privato  degli  enti  a  struttura
          associativa  o  che  non  svolgano  funzioni  o  servizi di
          rilevante interesse pubblico.
              37.  Nei  casi  di  fusione  o incorporazione di cui ai
          numeri 1) e 2) della lettera a) del comma 33 e alla lettera
          a)  del  comma 36, i decreti legislativi potranno stabilire
          che  il  controllo  della  Corte  dei  conti  si  eserciti,
          sull'ente  incorporante o risultante dalla fusione, in base
          alla legge 21 marzo 1958, n. 259.
              38.  Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi
          da  32  a  36  sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
          Senato  della  Repubblica  al  fine  di acquisire il parere
          delle competenti Commissioni.
              39.  Sono  abrogate  le  disposizioni  legislative  che
          prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
          del   bilancio  dello  Stato  o  di  altre  amministrazioni
          pubbliche,  degli  enti pubblici soppressi in liquidazione.
          Al   personale   dipendente   dagli   enti   soppressi   in
          liquidazione  non  si  applicano,  fino  al  suo definitivo
          trasferimento   ad   altre   amministrazioni  o  enti,  gli
          incrementi  retributivi ed ogni altro compenso, integrativo
          del  trattamento economico fondamentale, stabiliti da norme
          di  legge  e  di  contratto  collettivo.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 3, commi da 47 a 52.
              40.   Le  gestioni  liquidatorie  degli  enti  pubblici
          soppressi,  affidate a commissari liquidatori, termineranno
          alla  data  di entrata in vigore dei decreti legislativi di
          cui  ai  commi da 32 a 36 ad essi relativi. Dopo tale data,
          il  titolare  della  gestione  e'  tenuto  a  consegnare le
          attivita' esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il
          rendiconto  con  gli allegati analitici relativi all'intera
          gestione  al  Ministero del tesoro-Ispettorato generale per
          gli  affari  e  per  la  gestione del patrimonio degli enti
          disciolti,  che  adotta i provvedimenti e le misure ai fini
          della  liquidazione  entro sei mesi dalla consegna. Ai fini
          della  accelerazione  delle  operazioni  liquidatorie degli
          enti  soppressi  affidati  al predetto Ispettorato generale
          del  Ministero  del  tesoro,  la detta amministrazione puo'
          compiere  qualsiasi  atto  di  gestione, fare transazioni e
          rinunce  ai  crediti  di  onerosa esazione e determinare il
          prezzo  e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali
          degli enti, anche in deroga alle norme sull'amministrazione
          del  patrimonio  e  la  contabilita' generale dello Stato e
          sulla  alienazione dei beni dello Stato. Per la riscossione
          dei  crediti  puo' fare ricorso alla procedura prevista dal
          testo  unico  delle  disposizioni  di  legge  relative alla
          riscossione   delle   entrate   patrimoniali  dello  Stato,
          approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
              41.  Le  disposizioni  dei  commi  da  32  a  40 non si
          applicano  alla  liquidazione  dell'Ente  partecipazioni  e
          finanziamento    industria    manifatturiera    (EFIM)    e
          dell'Agenzia   per   la   promozione   dello  sviluppo  del
          Mezzogiorno (AGENSUD).
              42. Per effetto delle disposizioni dei commi da 32 a 41
          i  relativi  capitoli degli stati di previsione della spesa
          dei   Ministeri   interessati   sono  ridotti  della  somma
          complessiva,  per  il 1994 di lire 40 miliardi, per il 1995
          di lire 100 miliardi e per il 1996 di lire 100 miliardi. Il
          Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              43. L'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri
          dello  Stato (OPAFS) di cui alla legge 14 dicembre 1973, n.
          829,  e  successive modificazioni, e' soppressa a decorrere
          dal  1° giugno  1994.  Alla  sua  liquidazione  provvede il
          commissario nominato per la gestione dell'Opera stessa, che
          cura  il  trasferimento  alla societa' Ferrovie dello Stato
          S.p.a.  del  personale e del patrimonio dell'OPAFS, nonche'
          dei rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente stesso.
          Il  personale  puo'  essere  trasferito,  a domanda, presso
          altre   amministrazioni  pubbliche  secondo  le  norme  che
          disciplinano   la   mobilita'.   Le   prestazioni   erogate
          dall'OPAFS  sono  funzionalmente  attribuite  alla societa'
          Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.  compatibilmente  con la sua
          natura  societaria  e  con  il  rapporto di lavoro dei suoi
          dipendenti    secondo   la   disciplina   civilistica   dei
          corrispondenti istituti.».
              - L'art.  16 del codice della navigazione approvato con
          regio  decreto  30 marzo  1942,  n. 327 (Gazzetta Ufficiale
          18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.), cosi' recita:
              «Art.    16    (Circoscrizione   del   litorale   della
          Repubblica). - Il  litorale  della  Repubblica e' diviso in
          zone  marittime;  le zone sono suddivise in compartimenti e
          questi in circondari.
              Alla  zona  e'  preposto  un  direttore  marittimo,  al
          compartimento  un capo del compartimento, al circondario un
          capo  del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui
          ha  sede  l'ufficio della direzione marittima, il direttore
          marittimo  e' anche capo del compartimento. Nell'ambito del
          circondario  in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il
          capo del compartimento e' anche capo del circondario.
              Negli  approdi  di maggiore importanza in cui non hanno
          sede  ne'  l'ufficio  del  compartimento  ne' l'ufficio del
          circondario   sono  istituiti  uffici  locali  di  porto  o
          delegazioni    di    spiaggia,    dipendenti   dall'ufficio
          circondariale.
              Il  capo del compartimento, il capo del circondario e i
          capi   degli   altri   uffici   marittimi  dipendenti  sono
          comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede.».
              - Gli  articoli 1  e 2 del decreto del Presidente della
          Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante: «Approvazione
          del   regolamento   per   l'esecuzione   del  codice  della
          navigazione   (navigazione   marittima),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 328, 21 aprile 1952, cosi' recitano:
              «Art.  1  (Circoscrizioni). - La  determinazione  delle
          circoscrizioni  marittime  di  cui all'art. 16 del codice e
          della  loro estensione territoriale lungo il litorale dello
          Stato e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica.
              Con decreto del Presidente della Repubblica e' altresi'
          stabilita,  agli  effetti  previsti  dal  codice e da altre
          leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno
          dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.».
              «Art.      2      (Denominazione      degli      uffici
          marittimi). - L'ufficio  della zona marittima e' denominato
          direzione    marittima,    l'ufficio    del   compartimento
          Capitaneria  di  porto,  l'ufficio  del circondario ufficio
          circondariale marittimo.
              Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore
          importanza   in  cui  non  hanno  sede  ne'  l'ufficio  del
          compartimento ne' l'ufficio del circondario sono denominati
          ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia.».
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
          2000, n. 135, reca: «Regolamento concernente l'approvazione
          della   nuova  tabella  delle  circoscrizioni  territoriali
          marittime.».
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto
          2001,  n.  365, reca: «Regolamento concernente l'elevazione
          degli  uffici  circondariali  marittimi  di  Pozzallo  e La
          Maddalena a Capitaneria di porto.».
              -  L'art. 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  recante:  «Riforma dell'organizzazione del Governo, a
          norma  dell'art.  11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59» e'
          pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 163 alla Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203:
              «Art.     41     (Istituzione     del    Ministero    e
          attribuzioni) - 1.   E'   istituito   il   Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato  in materia di identificazione delle
          linee   fondamentali   dell'assetto   dei   territori   con
          riferimento  alle  reti infrastrutturali e al sistema delle
          citta'  e delle aree metropolitane, reti infrastrutturali e
          opere   di   competenza   statale;   politiche   urbane   e
          dell'edilizia  abitativa;  opere marittime e infrastrutture
          idrauliche, trasporti e viabilita'
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni e i compiti dei Ministeri dei lavori
          pubblici  e  dei trasporti e della navigazione, nonche' del
          dipartimento   per  le  aree  urbane  istituito  presso  la
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, eccettuate quelle
          attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
          o  agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite
          alle  regioni  e agli enti locali, anche ai sensi e per gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e, comma 1, lettere a) e
          b) della legge 15 marzo 1997, n. 59.».