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LEGGE 31 marzo 2005, n. 48

Equiparazione ai cimiteri di guerra di monumenti sacrari.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  29-4-2005 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Monumento sacrario dei 51 martiri di Leonessa (Rieti), il Monumento sacrario dedicato al ricordo dei caduti e dei dispersi di tutte le guerre, denominato "Ara Pacis Mundi" di Medea (Gorizia), il Sacrario nazionale Mater Captivorum di Melle, in Valle Varaita (Cuneo) e il Tempio Sacrario di Terranegra con il museo dell'ex internato denominato "Tempio nazionale dell'internato ignoto" (Padova) sono equiparati a tutti gli effetti ai cimiteri di guerra.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad Euro 247.196 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli