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LEGGE 21 marzo 2005, n. 39

Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/3/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  23-3-2005 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Partecipazione di personale militare a missioni internazionali
1. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 30.564.931.
2. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale International Security Assistance Force-ISAF. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 74.436.206.
3. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali:
a) Over the Horizon Force in Bosnia;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;
c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 155.134.732, comprensiva degli oneri relativi alla partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano.
5. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 604.901.
6. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 641.667.
7. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.117.625.
8. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione ai processi di pace in corso per il Sudan. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 85.238.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 30 luglio 2004, n. 208 (Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 188 del 12 agosto 2004:
«Art. 1 (Termini relativi alla partecipazione di personale militare e civile a missioni internazionali). - 1. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, la spesa di euro 41.529.254 per l'anno 2004.
2. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale International Security Assistance Force-ISAF. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 74.405.479 per l'anno 2004.
3. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali:
a) Joint Forge in Bosnia e missione Over the Horizon Force ad essa collegata;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e in Kosovo;
c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di euro 191.175.425 per l'anno 2004.
5. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 546.664 per l'anno 2004.
6. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 581.439 per l'anno 2004.
7. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.628.398 per l'anno 2004.
8. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione ai processi di pace in corso per la Somalia ed il Sudan. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 127.721 per l'anno 2004.».