stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2005, n. 36

Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/4/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/2012)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-4-2005 al: 14-11-2012
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002), ed in particolare l'articolo 3;
Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2003;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visto l'accordo, sancito in data 1° luglio 2004, tra il Ministro della salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano recante «Linee guida per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano», come recepito dalle regioni e dalle province autonome;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, di seguito denominato: «regolamento», relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, di quelle contenute nel decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili, di correlata applicazione, nonché di quanto previsto dall'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle politiche agricole e forestali e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancito in data 1° luglio 2004, recante «Linee guida per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano».
2. I sottoprodotti di origine animale ed i prodotti trasformati da essi derivati, cui è fatto riferimento nel presente decreto, sono quelli disciplinati dal regolamento, nonché il materiale specifico a rischio come individuato all'articolo 1 del citato decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2002):
«Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo, il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.».
- Il regolamento (CE) n. 1774/2002 è pubblicato in GUCE n. L. 273 del 10 ottobre 2002.
- Il regolamento (CE) n. 999/2001 è pubblicato in GUCE n. L. 147 del 31 maggio 2001.

Note all'art. 1:
- Per il regolamento (CE) n. 1774/2002, vedi note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003:
«Art. 1. - Il materiale specifico a rischio è individuato e disciplinato dalle disposizioni e dagli allegati di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, come modificato - d'ora innanzi regolamento (CE) 1774 - nonché da quelle più specifiche contenute nel regolamento (CE) n.
999/2001 e relativi allegati, come modificato - d'ora innanzi regolamento (CE) 999 - con riguardo ai tessuti ed organi animali considerati in quest'ultimo regolamento. È altresì materiale specifico a rischio l'intero corpo degli animali di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera a), punti i) ed ii) del regolamento (CE) 1774, e l'intero corpo degli animali delle specie bovina, ovina e caprina, comunque morti, che devono essere eliminati senza rimozione di alcuna loro parte, organo o tessuto, comprese le pelli, ad eccezione dei tessuti od organi necessari ai fini della diagnosi per TSE.
2. Nel caso di raccolta, stoccaggio o miscelazione del materiale specifico a rischio con altro prodotto o materiale classificato, ai sensi del regolamento (CE) 1774, di categoria 2 o 3, compresi i materiali destinati alla trasformazione in un impianto di trasformazione di categoria 1 ai sensi del medesimo regolamento (CE) 1774, tutto il materiale resta assoggettato alle prescrizioni relative al materiale specifico a rischio e deve essere eliminato.».