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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 2005, n. 22

Interventi urgenti nel settore agroalimentare.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2-3-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2005, n. 71 (in G.U. 30/04/2005, n.99).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
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Testo in vigore dal: 6-5-2023
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
           Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   adottare
particolari interventi a sostegno di  comparti  agricoli  colpiti  da
crisi di mercato e da calamita' naturali, nonche'  di  completare  il
riassetto istituzionale dell'Unione nazionale per l'incremento  delle
razze equine (UNIRE) e di integrare la  normativa  sui  prelievi  nel
settore lattiero  e  sulla  ristrutturazione  industriale  di  grandi
imprese in stato di insolvenza; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni dell'11 febbraio e del 18 febbraio 2005; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro delle politiche agricole e forestali e  del  Ministro  delle
attivita' produttive, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro per le politiche comunitarie; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1. 
            Interventi urgenti in materia di agricoltura 
 
  1. All' articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, dopo il comma
7 e' inserito il seguente: 
  "7-bis. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma  7,
il commissario ad acta per le attivita' di cui all'articolo 19, comma
4, del decreto-  legge  8  febbraio  1995,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, puo' operare, anche
attraverso specifiche convenzioni con l'Agenzia per le erogazioni  in
agricoltura (AGEA), interventi  a  sostegno  di  produzioni  agricole
colpite da crisi di mercato, anche in aree diverse da quelle  di  cui
al comma 7, purche' classificate come svantaggiate". 
  1-bis. Per l' anno 2005, nelle aree per le quali, con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole e forestali, sia  stata  verificata
la riduzione del reddito medio delle imprese agricole per l'anno 2004
del 30 per cento rispetto al reddito medio del  triennio  precedente,
e' concessa alle imprese agricole,  a  domanda  e  nell'ambito  delle
disponibilita' del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  -  interventi
indennizzatori  di  cui  all'articolo  15,  comma  2,   del   decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la  sospensione,  al  31  dicembre
2005, del versamento dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali
propri e dei lavoratori dipendenti dovuti per l'anno 2005". 
  1-ter. Alle imprese di cui al comma 1-bis possono essere  concessi,
a valere sulle disponibilita' del Fondo di solidarieta'  nazionale  -
interventi indennizzatori di cui  all'  articolo  15,  comma  2,  del
decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  finanziamenti  a  lungo
termine, finalizzati alla ripresa economica delle imprese stesse,  al
tasso  di  cui  all'  articolo  5,  comma  2,  del  predetto  decreto
legislativo n. 102 del 2004, assistiti  dalla  garanzia  fideiussoria
dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare  (ISMEA),
ai sensi  dell'articolo  17  del  medesimo  decreto  legislativo.  In
alternativa,  possono  essere  concessi,  a  valere  sulle   medesime
disponibilita' di  spesa  e  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal
regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre  2004,
contributi in conto capitale nella misura massima di 3.000  euro  per
impresa agricola. 
  2. Al fine di  consentire  il  completamento  ed  il  potenziamento
infrastrutturale dei servizi istituzionali dell'Unione nazionale  per
l'incremento delle razze equine (UNIRE),  e'  assegnato  al  medesimo
ente un contributo di 23,79 milioni di euro per l'anno 2005 e  di  22
milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, di  cui  600.000
euro destinati, per ciascuno degli  anni  suddetti,  a  programmi  di
valorizzazione e tutela delle razze di cavalli  autoctoni.  All'onere
conseguente  si  provvede,  per  gli  anni  2005  e  2006,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 46, comma 4, della legge 28  dicembre  2001,  n.  448  -
Fondi  investimenti  (Fondo  unico  da   ripartire   -   investimenti
agricoltura,  foreste  e  pesca)  e,  per   l'anno   2007,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  3. Per il finanziamento degli interventi  necessari  al  ripristino
delle condizioni socio-economiche e  ambientali  essenziali  ai  fini
della  ripresa  delle  normali  attivita'  produttive  delle  imprese
agricole  colpite  da  gravi  emergenze  sanitarie,   nonche'   degli
interventi di soccorso nei territori colpiti da calamita' naturali  e
da avversita' atmosferiche, gia' dichiarate di carattere  eccezionale
ai sensi dell' articolo 2 della legge 14 febbraio 1992,  n.  185,  la
Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata a realizzare aperture di
credito nei confronti delle regioni  e  delle  province  autonome,  a
valere sui limiti di impegno assegnati  a  ciascuna  regione  con  la
ripartizione degli  stanziamenti  recati  dall'  articolo  13,  comma
4-octies, del decreto-legge 8 luglio 2002, n.  138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,  n.  178,  e  del  relativo
cofinanziamento  regionale,  dall'   articolo   5,   comma   2,   del
decreto-legge  13   settembre   2002,   n.   200,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, e  dall'articolo
1  del  decreto-legge  24  luglio  2003,  n.  192,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268. 
  3-bis. Il Ministero dell'  economia  e  delle  finanze  corrisponde
annualmente  alla  Cassa  depositi  e  prestiti  Spa  la   quota   di
finanziamento derivante dalle aperture di credito di cui al comma 3 a
valere sui limiti di  impegno  di  cui  al  medesimo  comma  3  e  in
relazione alla rendicontazione che le regioni e le province  autonome
inviano per il tramite  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali. Ulteriori modalita' operative di carattere  amministrativo
che si dovessero rendere necessarie sono stabilite  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
delle politiche agricole e forestali, di natura non regolamentare. 
  3-ter. Per favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese
agricole colpite da calamita' naturali, l'autorizzazione di spesa  di
cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo  2004,
n. 102, relativa al Fondo  di  solidarieta'  nazionale  -  interventi
indennizzatori, e' aumentata di 120 milioni di euro per l'anno  2005.
Al relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma  1,  della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, come  rideterminata  ai  sensi  delle
tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A  tale  fine  il
CIPE, con apposita delibera, destina le  suddette  risorse  entro  il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del  presente  decreto.  Conseguentemente,
per l' anno 2005, l' importo del limite dei pagamenti  indicati  all'
articolo 1, comma 15, lettera a), della citata legge n. 311 del  2004
e' ridotto di 120 milioni di euro. A valere sulle risorse  del  fondo
di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  e
successive modificazioni, sono individuati dal CIPE interventi per la
ristrutturazione  di  imprese  della  filiera  agro-alimentare,   con
particolare riguardo a  quelle  gestite  o  direttamente  controllate
dagli imprenditori agricoli 
  3-quater. I rischi di mercato  rientrano  nei  rischi  assicurabili
previsti  dal   Piano   assicurativo   agricolo   annuale,   previsto
dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 
  3-quinquies. Il Governo, d'intesa  con  le  regioni  e  sentite  le
organizzazioni dei produttori riconosciute, procede alla  stesura  di
un Piano ortofrutticolo nazionale per coordinare  le  iniziative  dei
produttori e rilanciarne la competitivita' in termini di quantita'  e
di qualita' delle produzioni. 
  3-sexies. All'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 8  luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
2002, n. 178, dopo le parole: "territori danneggiati dalla  siccita'"
sono inserite le seguenti: ", ivi  compresi  i  territori  delimitati
dall'ordinanza   del   Ministro   dell'interno,   delegato   per   il
coordinamento della protezione civile n. 3224  del  28  giugno  2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio  2002,  delle
province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa,". 
  3-septies. All'articolo 13, comma 4-ter, del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
2002, n. 178, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
  "Fino alla data del provvedimento di  concessione  da  parte  della
regione, e comunque per non piu' di ventiquattro mesi, tali rate sono
assistite, nell'ambito  dei  predetti  limiti  di  stanziamento,  dal
concorso nel pagamento degli interessi". 
  4. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  99,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  1-bis. L'Agecontrol Spa, avvalendosi  del  supporto  dei  controlli
istituzionali effettuati dall'Ispettorato centrale repressione  frodi
ed  in  coordinamento  con  quest'ultimo,  effettua  i  controlli  di
qualita', sia per l'esportazione che per il mercato  interno,  aventi
rilevanza a livello nazionale, sui prodotti ortofrutticoli, ai  sensi
della normativa vigente, anche utilizzando  parzialmente  le  risorse
finanziarie destinate ai controlli dell'olio di oliva. 
  4-bis. Allo scopo di supportare gli  interventi  a  sostegno  delle
produzioni agricole colpite da crisi di mercato di cui al comma 7-bis
dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001,  n.  122,  introdotto  dal
comma 1, e i controlli di  qualita'  svolti  dall'Agecontrol  Spa  ai
sensi dell'articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 marzo
2004,  n.  99,  introdotto  dal  comma  4,   l'Ispettorato   centrale
repressione frodi e' autorizzato a predisporre programmi straordinari
di controllo volti a contrastare fenomeni  fraudolenti  che  generano
situazioni di concorrenza sleale  tra  gli  operatori.  A  tale  fine
l'Ispettorato centrale repressione frodi, in deroga  all'articolo  39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive  modificazioni,  e
al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge  30  dicembre
2004, n. 311, e' autorizzato ad assumere fino a undici  dirigenti  di
seconda fascia, e comunque entro il limite di spesa di cui  al  comma
4-ter. 
  4-ter. Per l'attuazione del comma 4-bis  e'  autorizzata  la  spesa
massima complessiva di 100.000 euro per l'anno 2005 e di 1.000.000 di
euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede,
per    l'anno     2005,     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6,  comma  1,  della
legge 31 luglio 2002, n. 179, e, a decorrere dall'anno 2006, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni  2006  e  2007
dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
corrente "Fondo speciale" dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2005,   allo   scopo
parzialmente utilizzando 1'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole e forestali. Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  4-quater. Allo scopo di dotare l'Ispettorato centrale della  tutela
della qualita' e repressione frodi  dei  prodotti  agroalimentari  di
adeguate professionalita' per proteggere il mercato  nazionale  dalle
attivita'   internazionali   di   contraffazione    e    criminalita'
agroalimentare, anche connesse ai flussi migratori irregolari,  fatto
salvo il personale da  inquadrare  nella  famiglia  professionale  ad
esaurimento  nell'ambito   dell'area   Assistenti   del   ((contratto
collettivo  nazionale  integrativo  del  personale))  del   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste  che
hanno qualifica di ufficiale di polizia  giudiziaria,  in  attuazione
del nuovo sistema  di  classificazione  del  personale  previsto  dal
((contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto
Funzioni  centrali  per  il  triennio   2019-2021)),   il   personale
dirigenziale e non dirigenziale inquadrato  nell'area  delle  Elevate
professionalita'  e  nell'area  Funzionari,  in  servizio  presso  il
Dipartimento dell'Ispettorato predetto, ha qualifica di ufficiale  di
polizia giudiziaria nei  limiti  del  servizio  cui  e'  destinato  e
secondo  le  attribuzioni  ad  esso  conferite  dalla  legge  e   dai
regolamenti. Il restante personale inquadrato nell'area Assistenti  e
nell'area  Operatori  ((ha   qualifica   di   agente))   di   polizia
giudiziaria. 
  5. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il
comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  "6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
trasferiti all'Agecontrol S.p.a.  gli  stanziamenti  dello  stato  di
previsione della spesa  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali relativi alle funzioni dell'Agecontrol  S.p.a.,  trasferite
in attuazione del presente articolo. Con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  delle  politiche
agricole e forestali, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il  Ministro  delle  attivita'  produttive,  sono
altresi'  trasferite  all'Agecontrol  S.p.a.  le  risorse   umane   e
finanziarie relative allo svolgimento dei controlli di cui  al  comma
1-bis,  precedentemente  svolti  dall'Istituto   nazionale   per   il
commercio estero ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della
legge 25 marzo 1997, n. 68.". 
  6. All'articolo 5 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'inizio del comma 1  sono  anteposte  le  seguenti  parole:
"L'Agecontrol S.p.a. e"; 
    b) al comma 3, dopo le parole: "I funzionari"  sono  inserite  le
seguenti: "dell'Agecontrol S.p.a. e quelli".