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LEGGE 2 dicembre 2004, n. 299

Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/12/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  17-12-2004 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali)
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: "32° anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "34° anno di età";
b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), è inserito il seguente:
"4-bis) dal personale del ruolo dei sergenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non abbia superato il 34° anno di età e abbia maturato almeno tre anni di anzianità nel ruolo di appartenenza".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1997, n. 17, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Ufficiali dei ruoli speciali). - 1. Gli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate possono essere tratti, fatta eccezione per quanto previsto al comma 2:
a) per concorso per titoli ed esami con il grado di sotto-tenente:
1) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che non abbia superato il trentaquattresimo anno di età e che all'atto dell'immissione nel ruolo degli ufficiali abbia almeno cinque anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ovvero tre anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 11, comma 1 lettera b), del predetto decreto legislativo;
2) dagli ufficiali di complemento che all'atto di immissione nel ruolo speciale abbiano completato senza demerito la ferma biennale e non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età;
3) dal personale giudicato idoneo e non vincitore dei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle Forze Armate e che non abbia superato il trentaduesimo anno di età;
4) dai frequentatori dei corsi normali delle Accademie Militari che non abbiano completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purché idonei in attitudine militare;
4-bis) dal personale del ruolo dei sergenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non abbia superato il trentaquattresimo anno di età e abbia maturato almeno tre anni di anzianità nel ruolo di appartenenza;
a-bis) per concorso per titoli ed esami, con il grado rivestito, dagli ufficiali inferiori delle forze di completamento che abbiano aderito ai richiami in servizio per le esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero impiegati in attività addestrative operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero e che non abbiano superato il quarantesimo anno d'età;
a-ter) per concorso per titoli ed esami con il grado rivestito dagli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio complessivo;
b) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non abbiano completato il previsto ciclo formativo, previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli.».