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DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2004, n. 297

Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/07/2024)
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Testo in vigore dal: 25-11-2009
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  (legge  comunitaria 1999) ed in particolare
l'articolo 14;
  Vista  la  legge  24  novembre  1981,  n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  dicembre 1999, n. 507, recante
depenalizzazione   dei   reati   minori   e   riforma   del   sistema
sanzionatorio,  ai  sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205;
  Vista  la  legge  3  febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  (legge  comunitaria 2002) ed in particolare
l'articolo 3;
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
12   settembre   2000,  n.  410,  recante  adozione  del  regolamento
concernente  la  ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei
Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche   protette,  incaricati  dal  Ministero  delle  politiche
agricole e forestali;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2003;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 16 luglio 2004 e del 28 ottobre 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole e forestali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                           Art. 1
                           Uso commerciale

  1.  Salva  l'applicazione  delle  norme  penali  vigenti,  chiunque
impiega   commercialmente   in   maniera   diretta  o  indiretta  una
denominazione  protetta,  intendendo  per  tale  una denominazione di
origine   o   una   indicazione   geografica   cosi'   come  definite
nell'articolo  2  del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del
14  luglio  1992,  o  il segno distintivo o il marchio, registrati ai
sensi   del   citato   regolamento,   e'   sottoposto  alle  sanzioni
amministrative di seguito individuate:
    a)  per  prodotti comparabili, in quanto appartenenti allo stesso
tipo, non aventi diritto a tale denominazione a causa:
      1)  del mancato assoggettamento al controllo della struttura di
controllo  pubblica  designata  o  privata  autorizzata dal Ministero
delle  politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 53 della
legge  24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della
legge   21  dicembre  1999,  n.  526,  e'  sottoposto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila;
      2)  del mancato ottenimento della certificazione di conformita'
rilasciata  dalla struttura di controllo di cui al presente comma, e'
sottoposto   alla   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da  euro
duemilacinquecento ad euro sedicimila;
      3)  dell'accertata violazione della disciplina di produzione e'
sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad
euro tredicimila;
    b)  per prodotti non comparabili, in quanto non appartenenti allo
stesso  tipo,  nella misura in cui l'uso della denominazione protetta
consente  di  sfruttare indebitamente la reputazione della stessa, e'
sottoposto   alla   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da  euro
cinquecento ad euro tremilacinquecento;
    c)  per  prodotti  composti,  elaborati  o trasformati che recano
nell'etichettatura,  nella  presentazione  o  nella  pubblicita',  il
riferimento  ad una o piu' denominazioni protette, e' sottoposto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro
sedicimila.  Non  costituisce violazione di cui alla presente lettera
il riferimento alla denominazione protetta:
      1)  quando  gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o
trasformato   sono   autorizzati   dal   Consorzio  di  tutela  della
denominazione  protetta  riconosciuto ai sensi dell'articolo 53 della
legge  24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della
legge  21  dicembre  1999,  n.  526, e risultano inseriti in apposito
registro  attivato,  tenuto  e  aggiornato  dal  Consorzio stesso. In
mancanza   del  provvedimento  di  riconoscimento  del  Consorzio  la
predetta  autorizzazione  puo'  essere  concessa  dal Ministero delle
politiche  agricole  e forestali - Direzione generale per la qualita'
dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, che provvede
anche alla gestione del citato registro;
      2)  o  quando  il  riferimento  alla  denominazione protetta e'
riportato  soltanto tra gli ingredienti del prodotto confezionato che
lo contiene o in cui e' elaborato o trasformato.
  2.  Chiunque  detiene  per la commercializzazione o l'immissione al
consumo   prodotti   privi   della  indicazione  della  denominazione
protetta,  gia'  certificati  conformi  ad  essa,  e' sottoposto alla
sanzione   amministrativa   pecuniaria   di   euro   cento  per  ogni
chilogrammo,  litro  o  frazione  di essi o comunque per ogni singola
confezione,  qualora  essa  sia di peso o di capacita' inferiore alle
misure di riferimento prima menzionate, di prodotto rinvenuto.
((2-bis.  Non  si  realizza  la fattispecie sanzionabile ai sensi del
comma  2 nel caso in cui il soggetto immesso nel sistema di controllo
sia  stato  autorizzato  alla  smarchiatura  ai sensi del regolamento
emanato,  previa  approvazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari  e  forestali, dal Consorzio di tutela ovvero, in mancanza
del  provvedimento  di  riconoscimento  del  Consorzio, dal Ministero
delle   politiche   agricole  alimentari  e  forestali  e  non  abbia
usufruito,  per  il  prodotto smarchiato, di contributi pubblici. Con
apposito  decreto  del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  sono  individuate  le  condizioni  e  le  modalita' legate
all'attivita' di smarchiatura.
  2-ter.  L'autorizzazione alla smarchiatura del prodotto deve essere
comunicata  dal soggetto interessato all'organismo di controllo e non
esonera  dagli  obblighi  pecuniari  nei  confronti  del Consorzio di
tutela e della struttura di controllo)).
  3.  Per  tutti  gli  illeciti  previsti  al  comma 1 e' disposta la
sanzione   accessoria  dell'inibizione  all'uso  della  denominazione
protetta  per  le  quantita' accertate e, tenuto conto della gravita'
del  fatto,  desunta anche dalle quantita' dei prodotti oggetto delle
condotte  sanzionate nel presente articolo e del rischio di induzione
in   errore   dei   consumatori   finali,  puo'  essere  disposta  la
pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del
soggetto cui la sanzione e' applicata.