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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 11 novembre 2004, n. 294

Modifica al regolamento 13 febbraio 2003, n. 44, di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/12/2004
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Testo in vigore dal:  28-12-2004

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'articolo 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, che all'articolo 2 autorizza il Ministro delle politiche agricole e forestali a provvedere, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le rappresentanze del personale interessato e le competenti commissioni parlamentari, alla razionalizzazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'articolo 3, comma 3, stabilisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, recante «Rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali dell'Ispettorato centrale repressione frodi»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, con il quale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 gennaio 2001, n. 3, è stato emanato il Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi;
Considerato che il suddetto decreto ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, individua, nell'ambito dell'Ispettorato centrale repressione frodi, 22 unità organizzative di livello dirigenziale non generale;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, che all'articolo 2, comma 2-bis, stabilisce che, al fine di favorire un più elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento delle azioni di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, la dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, è incrementata di 239 unità, tra cui 4 dirigenti di seconda fascia;
Ritenuto di adeguare l'organizzazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi alle disposizioni della citata legge 27 marzo 2004, n. 77, al fine di garantire una più efficace tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e dei consumatori e di incrementare l'efficacia dell'attività di indirizzo e coordinamento della struttura, mediante l'istituzione di ulteriori quattro unità organizzative di livello dirigenziale, di cui tre uffici presso l'Amministrazione centrale, ai quali affidare, rispettivamente, compiti di consulenza giuridica agli uffici ed ai laboratori, di studio e ricerca nei settori istituzionali di competenza dell'Ispettorato, di controllo di gestione e vigilanza amministrativa sugli uffici periferici ed i laboratori;
Considerato che l'Ufficio periferico di Firenze, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, con le tre sedi distaccate di Pisa, Perugia e Ancona, presenta una circoscrizione territoriale eccessivamente ampia, anche in considerazione delle caratteristiche del contesto economico e produttivo delle regioni Toscana, Umbria e Marche;
Ritenuto pertanto, nell'ambito delle suddette quattro nuove unità organizzative di livello dirigenziale, di istituire ad Ancona un nuovo Ufficio periferico dirigenziale, con sede distaccata in Perugia, allo scopo di garantire un controllo più capillare sul territorio delle Marche e dell'Umbria;
Considerato, altresì, necessario procedere all'istituzione di un laboratorio centrale, con sede in Roma, di livello non dirigenziale, con compiti di coordinamento dell'attività dei laboratori dell'Ispettorato sotto il profilo tecnico-scientifico, di espletamento di particolari analisi specialistiche, di coordinamento dell'attività di studio e ricerca svolta dagli altri laboratori, di gestione del controllo di qualità dei laboratori ed organizzazione di prove interlaboratorio, sia all'interno che all'esterno dell'Ispettorato;
Sentite le Organizzazioni Sindacali in data 21 aprile 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 12 luglio 2004 e del 30 agosto 2004;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 6839 del 27 ottobre 2004;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

L'articolo 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, è sostituito dal seguente:
«1. L'Amministrazione centrale dell'Ispettorato centrale repressione frodi è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:
Ufficio I: supporto all'Ispettore generale capo per il coordinamento della struttura, per l'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e per la valutazione dei relativi risultati; monitoraggio della legislazione nazionale e comunitaria nei settori istituzionali di competenza dell'Ispettorato; supporto e consulenza giuridica agli uffici per la predisposizione di provvedimenti generali di attuazione di norme legislative e regolamentari nelle materie di competenza dell'Ispettorato; comunicazione istituzionale; relazioni sindacali;
Ufficio II: programmazione delle attività istituzionali; monitoraggio e valutazione dei programmi di attività svolti dagli uffici centrali, periferici e dai laboratori; organizzazione e funzionamento del sistema informativo dell'Ispettorato; gestione del Comitato previsto di cui al successivo articolo 4;
Ufficio III: indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attività ispettiva svolta dagli uffici periferici nei vari settori merceologici; relazioni con altri organismi di controllo nazionali e internazionali; gestione del Comitato di cui al successivo articolo 5;
Ufficio IV: indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attività svolta dai laboratori nei vari settori merceologici; monitoraggio e verifica della qualità dei laboratori; aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; direzione del Laboratorio di Roma di cui al successivo articolo 3;
Ufficio V: attività di studio e ricerca nei settori istituzionali di competenza dell'Ispettorato; analisi del fabbisogno di formazione ed aggiornamento professionale del personale; programmazione di attività formative e organizzazione dei relativi corsi;
Ufficio VI: trattamento giuridico ed economico del personale in servizio ed in quiescenza, e relativo contenzioso; reclutamento del personale e relativo contenzioso; mobilità; conto annuale delle spese sostenute per il personale ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; gestione dell'anagrafe delle prestazioni;
Ufficio VII: affari generali; bilancio dell'Ispettorato e gestione dei relativi capitoli; tenuta della contabilità analitica; attività contrattuale; servizi di economato; analisi e programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali e logistiche dell'Ispettorato; coordinamento della gestione e della manutenzione dei beni dell'Ispettorato; attuazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di salute dei lavoratori;
Ufficio VIII: irrogazione delle sanzioni amministrative di competenza dell'Ispettorato e relativo contenzioso;
Ufficio IX: vigilanza amministrativa sugli uffici periferici ed i laboratori; controllo di gestione.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 192 del 20 agosto 1986:
«1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituto un Ispettorato centrale repressioni frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, al controllo di qualità alle frontiere ed, in genere, al controllo nei settori di competenza del Ministero stesso, ivi compressi i controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente applicati dalla legge ad altri organismi.
2. L'Ispettorato centrale si articola perifericamente in uffici a livello interregionale, regionale ed interprovinciale, con laboratori di analisi».
- Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente fornisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, recante «Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 16 del 20 gennaio 2001:
«Art. 2. - Allo scopo di garantire una maggiore efficienza operativa e funzionale dell'Ispettorato centrale repressioni frodi, di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, il Ministro delle politiche agricole e forestali è autorizzato a provvedere, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, sentite le rappresentanze del personale interessato e le competenti commissioni parlamentari, alla razionalizzazione di tale struttura operativa, con particolare riguardo alla dislocazione logistica degli uffici, al fine di conseguire una più funzionale presenza del personale a livello centrale e periferico, fermo l'attuale organico determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1997, ed una più razionale organizzazione dei laboratori d'analisi, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'ispettorato opera alle dirette dipendenze del Ministero delle politiche agricole e forestali. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) è autorizzato ad effettuare a richiesta dell'Ispettorato le analisi di revisione.».
- Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, recante «Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 16 del 12 marzo 2001:
«3. L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai fini di cui al comma 1, è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali; opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 2002, reca: «Regolamento recante rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali dell'Ispettorato centrale repressione frodi».
- Il decreto ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 67 del 21 marzo 2003, reca: «Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi».
- Si trascrive il testo del comma 2-bis dell'art. 2 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, recante «Disposizioni urgenti concernentii settori dell'agricoltura e della pesca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73 del 27 marzo 2004:
«2-bis. Per favorire un più elevato livello di efficienza e di efficacia, su tutto il territorio nazionale, nello svolgimento delle azioni di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, ivi comprese le funzioni di controllo svolte ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, la dotazione oranica dell'Ispettorato centrale repressione frodi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, è incrementata di 239 unità, di cui 4 dirigenti di seconda fascia, 65 appartenenti alla posizione economica C2, 140 alla posizione economica B3, 10 alla posizione economica B2, 10 alla posizione economica Bl e 10 alla posizione economica Al.».
- Per il testo dell'art. 2 del decreto ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, recante «Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi» si veda l'art. 2 del presente regolamento.».