stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 29 novembre 2004, n. 280

Interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30-11-2004.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/12/2004)
nascondi
Testo in vigore dal:  30-11-2004 al: 28-1-2005

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare norme volte a fronteggiare la crisi intervenuta in alcuni settori economici e ad assicurare la funzionalità di alcuni settori della pubblica amministrazione, nonché a corrispondere a pressanti esigenze sociali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Stato di grave crisi di mercato e interventi urgenti a sostegno del settore agricolo
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è dichiarato lo stato di grave crisi di mercato per le produzioni di cui all'allegato 1 del Trattato istitutivo della Comunità europea, per le quali il prezzo medio unitario rilevato ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, su base mensile, sia inferiore del trenta per cento del prezzo medio unitario del triennio precedente.
2. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, le cui produzioni sono colpite da grave crisi di mercato ai sensi del comma 1, possono accedere ai benefici di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori - di cui all'articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Ai predetti imprenditori agricoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche con riferimento ai versamenti degli oneri previdenziali, fermo restando che la sospensione o il differimento del termine per gli adempimenti degli obblighi tributari e previdenziali non dovrà determinare uno slittamento dei relativi versamenti all'anno successivo a quello in cui sono dovuti.
3. Per l'anno 2004 sono ricevibili le domande per l'accesso al contributo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, comunque presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stanziamenti di cui al comma 5 del predetto articolo 11 non utilizzati alla predetta data, sono destinati al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
4. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, è assegnata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l'anno 2004, l'ulteriore somma di 30,519 milioni di euro. Al relativo onere si provvede, quanto a 17,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e, quanto a 12,919 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118. A tale fine il predetto importo di 12,919 milioni di euro viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato all'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Per gli interventi strutturali connessi alle funzioni di cui al comma 4, è assegnata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l'anno 2004, l'ulteriore somma di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 27 marzo 2001, n. 122. A tale fine, il predetto importo di 10 milioni di euro viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato all'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.