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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 2004, n. 272

Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/11/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2017)
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Testo in vigore dal: 28-11-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni,  ed  in  particolare  l'articolo 28,  come  modificato
dall'articolo 3,  comma 5,  della  legge  15 luglio  2002,  n. 145, e
dall'articolo 34, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentita  la  Scuola superiore della pubblica amministrazione per la
parte    relativa   al   corso-concorso   selettivo   di   formazione
dirigenziale;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2004;
  Sulla  proposta  del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1. Il  presente  regolamento disciplina l'accesso alla qualifica di
dirigente   nelle   amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo,   e  negli  enti  pubblici  non  economici,  in  attuazione
dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il   testo   dell'art.  28  del  decreto  legislativo
          30 marzo    2001,   n.   165   (recante   «Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche»),  come modificato dall'art. 3,
          comma 5, della legge 15 luglio 2003, n. 145 e dall'art. 34,
          comma  25,  della  legge  27 dicembre  2002,  n. 289, e' il
          seguente:
              «Art.     28     (Accesso     alla     qualifica     di
          dirigente). - 1. L'accesso   alla  qualifica  di  dirigente
          nelle   amministrazioni   statali,   anche  ad  ordinamento
          autonomo,  e  negli enti pubblici non economici avviene per
          concorso  per  esami  indetto dalle singole amministrazioni
          ovvero  per  corso-concorso selettivo di formazione bandito
          dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
              2.  Al  concorso  per  esami  possono  essere ammessi i
          dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti
          di  laurea,  che  abbiano  compiuto  almeno  cinque anni di
          servizio  o, se in possesso del diploma di specializzazione
          conseguito presso le scuole di specializzazione individuate
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto  con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
          e  della  ricerca,  almeno  tre anni di servizio, svolti in
          posizioni  funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
          il  possesso  del diploma di laurea. Per i dipendenti delle
          amministrazioni    statali    reclutati    a   seguito   di
          corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro
          anni.  Sono,  altresi',  ammessi soggetti in possesso della
          qualifica  di  dirigente  in enti e strutture pubbliche non
          ricomprese  nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2,
          muniti  del  diploma di laurea, che hanno svolto per almeno
          due  anni  le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi
          coloro   che   hanno  ricoperto  incarichi  dirigenziali  o
          equiparati  in amministrazioni pubbliche per un periodo non
          inferiore  a  cinque  anni,  purche'  muniti  di diploma di
          laurea. Sono altresi' ammessi i cittadini italiani, forniti
          di   idoneo  titolo  di  studio  universitario,  che  hanno
          maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni
          presso   enti   od   organismi  internazionali,  esperienze
          lavorative  in  posizioni  funzionali apicali per l'accesso
          alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
              3.  Al  corso-concorso  selettivo di formazione possono
          essere  ammessi, con le modalita' stabilite nel regolamento
          di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonche' di uno
          dei  seguenti  titoli:  laurea  specialistica,  diploma  di
          specializzazione,  dottorato  di  ricerca,  o  altro titolo
          post-universitario   rilasciato  da  istituti  universitari
          italiani   o  stranieri,  ovvero  da  primarie  istituzioni
          formative   pubbliche   o  private,  secondo  modalita'  di
          riconoscimento  disciplinate con decreto del Presidente del
          Consiglio    dei    Ministri,    sentiti    il    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e la
          Scuola   superiore   della   pubblica  amministrazione.  Al
          corso-concorso  possono  essere ammessi dipendenti di ruolo
          delle  pubbliche  amministrazioni,  muniti  di  laurea, che
          abbiano  compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in
          posizioni  funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
          il  possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi,
          altresi',  dipendenti  di  strutture  private, collocati in
          posizioni  professionali  equivalenti a quelle indicate nel
          comma  2  per  i  dipendenti  pubblici,  secondo  modalita'
          individuate  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400.  Tali  dipendenti  devono essere
          muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque
          anni   di   esperienza   lavorativa   in   tali   posizioni
          professionali all'interno delle strutture stesse.
              4.  Il  corso  di cui al comma 3 ha la durata di dodici
          mesi  ed  e'  seguito,  previo  superamento di esame, da un
          semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o
          private.  Al  termine,  i  candidati  sono sottoposti ad un
          esame-concorso  finale.  Ai  partecipanti  al  corso  e  al
          periodo  di applicazione e' corrisposta una borsa di studio
          a    carico   della   Scuola   superiore   della   pubblica
          amministrazione.
              5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
          1,  della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, su proposta del
          Ministro  per  la  funzione  pubblica sentita, per la parte
          relativa  al  corso-concorso,  la  Scuola  superiore  della
          pubblica amministrazione, sono definiti:
                a) le   percentuali,   sul  complesso  dei  posti  di
          dirigente  disponibili,  riservate al concorso per esami e,
          in misura non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;
                b) la   percentuale   di  posti  che  possono  essere
          riservati  al  personale  di  ciascuna  amministrazione che
          indice i concorsi pubblici per esami;
                c) i  criteri  per  la composizione e la nomina delle
          commissioni esaminatrici;
                d) le   modalita'  di  svolgimento  delle  selezioni,
          prevedendo   anche   la  valutazione  delle  esperienze  di
          servizio  professionali  maturate  nonche',  nella  fase di
          prima  applicazione  del  concorso  di  cui al comma 2, una
          riserva  di  posti  non  superiore  al  30 per cento per il
          personale   appartenente   da  almeno  quindici  anni  alla
          qualifica  apicale,  comunque  denominata,  della  carriera
          direttiva;
                e) l'ammontare   delle   borse   di   studio   per  i
          partecipanti al corso-concorso.
              6.  I  vincitori  dei  concorsi  di  cui  al  comma  2,
          anteriormente    al   conferimento   del   primo   incarico
          dirigenziale,  frequentano  un ciclo di attivita' formative
          organizzato   dalla   Scuola   superiore   della   pubblica
          amministrazione   e   disciplinato  ai  sensi  del  decreto
          legislativo   30 luglio  1999,  n.  287.  Tale  ciclo  puo'
          comprendere  anche  l'applicazione  presso  amministrazioni
          italiane  e  straniere,  enti  o  organismi internazionali,
          istituti  o  aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo
          formativo,  di  durata  non  superiore  a dodici mesi, puo'
          svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari
          italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative
          pubbliche o private.
              7.  In coerenza con la programmazione del fabbisogno di
          personale   delle   amministrazioni   pubbliche   ai  sensi
          dell'art.  39  della  legge  27 dicembre  1997,  n. 449, le
          amministrazioni  di  cui  al  comma  1 comunicano, entro il
          30 giugno  di  ciascun  anno, alla Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  -  Dipartimento  della funzione pubblica, il
          numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli
          dei  dirigenti.  Il  Dipartimento  della funzione pubblica,
          entro  il  31 luglio  di ciascun anno, comunica alla Scuola
          superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire
          mediante   corso-concorso   di   cui   al   comma   3.   Il
          corso-concorso  e'  bandito  dalla  Scuola  superiore della
          pubblica  amministrazione  entro  il 31 dicembre di ciascun
          anno.
              8.  Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
          accesso   alle   qualifiche   dirigenziali  delle  carriere
          diplomatica  e  prefettizia,  delle Forze di polizia, delle
          Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
              9.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo, e'
          attribuito    alla    Scuola   superiore   della   pubblica
          amministrazione  un  ulteriore contributo di 1.500 migliaia
          di euro a decorrere dall'anno 2002.
              10.  All'onere  derivante  dall'attuazione del comma 9,
          pari  a  1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002,
          si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2002-2004,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2002,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero».
              - La  legge  15 luglio 2002, n. 145, reca «Disposizioni
          per  il  riordino della dirigenza statale e per favorire lo
          scambio  di  esperienze  e  l'interazione  tra  pubblico  e
          privato».
              - La  legge 27 dicembre 2002, n. 289 reca «Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2003).
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio
          1994,   n.  487  concerne  il  «Regolamento  recante  norme
          sull'accesso  agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
          e  le  modalita'  di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
          unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei pubblici
          impieghi».
              - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge».
          Nota all'art. 1:
              - Per  il  testo  dell'art.  28 del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, vedi nelle note alle premesse.