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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 14 settembre 2004, n. 267

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 1° giugno 1998, concernente le modalità di attuazione degli interventi imprenditoriali nelle aree di degrado urbano di comuni metropolitani.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/2004
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Testo in vigore dal: 25-11-2004
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  l'articolo 14  della  legge  7 agosto  1997, n. 266, recante
interventi  per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano
sociale;
  Visto  l'articolo 17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante  disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Vista  la  disciplina  comunitaria  in  materia di aiuti di Stato a
favore  delle  piccole  medie imprese e d'importanza minore approvata
dalla   commissione   delle  Comunita'  europee  il  20 maggio  1992,
aggiornata  da  quella adottata il 12 gennaio 2001 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L/10 del 13 gennaio 2001;
  Visto   il   regolamento  (CEE)  n.  69/01  della  commissione  del
12 gennaio  2001  in  materia  di  aiuti de minimis, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee serie L/10 del 13 gennaio
2001;
  Visto  il  regolamento concernente le modalita' di attuazione degli
interventi   imprenditoriali  in  aree  di  degrado  urbano  (decreto
ministeriale   1° giugno  1998,  n.  225  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 161 del 13 luglio 1998);
  Tenuto  conto  delle  problematiche  emerse  per l'attuazione degli
interventi in aree di degrado urbano;
  Ritenuto di voler modificare e sostituire il regolamento n. 225/98;
  Udito  il  parere  n.  174/04 del Consiglio di Stato espresso dalla
sezione   consultiva   per   gli  atti  normativi  nell'adunanza  del
26 gennaio 2004;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  del  citato  articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400
del 1988, effettuata con nota n. 12626 del 25 giugno 2004;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                       Programma di intervento

  1.   Fino   all'attuazione  degli  articoli 22  e  23  del  decreto
legislativo  18 agosto  2000,  n.  267  ed  ai  soli  esclusivi  fini
applicativi  del  presente regolamento, le amministrazioni dei comuni
capoluogo  autorizzate  a  predisporre  programmi  di  intervento per
l'attuazione  dell'articolo 14  della  legge  7 agosto  1997, n. 266,
sono,  sulla base dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
le  seguenti:  Bari,  Bologna,  Cagliari,  Firenze,  Genova,  Milano,
Napoli,  Roma, Torino e Venezia. I programmi di intervento hanno come
obiettivo   prioritario   il   superamento  di  situazioni  di  crisi
socio-ambientale in particolari aree sul territorio amministrato.
  2. I programmi di intervento evidenziano:
    a) le aree di degrado urbano e sociale;
    b) gli  indicatori  che  misurano  il  degrado  socio-economico e
ambientale;
    c) le attivita' da intraprendere e le azioni prioritarie;
    d) le  iniziative  da  finanziare  con  particolare riferimento a
quelle economiche ed imprenditoriali;
    e) i soggetti chiamati ad attivare gli interventi programmati;
    f) gli obiettivi perseguiti;
    g) la  durata  e  il fabbisogno finanziario del programma e delle
singole azioni.
  3.   Le   aree   di   degrado   urbano   e  sociale  devono  essere
geograficamente   identificabili   e  omogenee  e  presentare  indici
socio-economici  inferiori  ai  valori  medi  dell'intero  territorio
comunale, ovvero essere caratterizzate da crisi socio-ambientali.
          Avvertenza:

              Le    note    qui   pubblicate   sono   state   redatte
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la lettura delle disposizioni di legge alle
          quali  e'  operato il rinvio. Restano invariati il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              -  Il  testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1997, n.
          266,  recante interventi per lo sviluppo imprenditoriale in
          aree di degrado urbano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          11 agosto 1997, n. 186, cosi' recita:
              «Art. 14 (Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in
          aree  di degrado urbano). - 1. Al fine di superare la crisi
          di  natura  socio-ambientale  in limitati ambiti dei comuni
          capoluogo  di cui all'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n.
          142,  che presentano caratteristiche di particolare degrado
          urbano e sociale, il Ministro dell'industria, del commercio
          e  dell'artigianato provvede al finanziamento di interventi
          predisposti  dalle amministrazioni comunali con l'obiettivo
          di  sviluppare,  in  tali  ambiti, iniziative economiche ed
          imprenditoriali.
              2.   Con   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato, da adottare d'intesa con il
          Ministro  per  la  solidarieta' sociale, sono determinati i
          criteri e le modalita' per l'attuazione degli interventi di
          cui al comma 1 anche per quanto concerne la predisposizione
          degli  appositi  programmi  da  parte  dei  comuni.  Con il
          medesimo  decreto  possono  essere previste agevolazioni di
          carattere  finanziario  connesse  ai  medesimi  interventi,
          entro i limiti concordati con l'Unione europea.
              3.  Per  il  finanziamento  delle  iniziative di cui al
          presente  articolo e'  autorizzata  la  spesa  di  lire  46
          miliardi per il 1997. Tale somma e' trasferita ai comuni di
          cui  al  comma  1, in misura proporzionale alla popolazione
          residente.
              4.  All'onere  di  cui  al comma 3 si provvede mediante
          utilizzo  delle  disponibilita'  previste  dall'art.  1 del
          decreto-legge  23 giugno  1995,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
              5.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con  proprio  decreto, le variazioni di bilancio occorrenti
          per l'attuazione del presente articolo.
              6.  Alla regione Friuli-Venezia Giulia e' trasferita la
          potesta'   di  disciplinare  l'ordinamento  dell'Ente  zona
          industriale di Trieste».
              - Il  testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto
          1988, n. 400, recante, disciplina dell'attivita' di Governo
          e  ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214, S.O., cosi' recita:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
          Note all'art. 1:
              -   Il  testo  dell'art.  22  del  decreto  legislativo
          18 agosto  2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi
          sull'ordinamento   degli   enti  locali,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  28 settembre 2000, n. 227, S.O., e' il
          seguente:
              «Art.  22  (Aree  metropolitane). - 1. Sono considerate
          aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino,
          Milano,  Venezia,  Genova,  Bologna,  Firenze,  Roma, Bari,
          Napoli  e  gli  altri comuni i cui insediamenti abbiano con
          essi  rapporti  di  stretta  integrazione territoriale e in
          ordine  alle  attivita'  economiche,  ai servizi essenziali
          alla  vita sociale, nonche' alle relazioni culturali e alle
          caratteristiche territoriali.
              2.  Su  conforme proposta degli enti locali interessati
          la  regione procede entro centottanta giorni dalla proposta
          stessa    alla    delimitazione    territoriale   dell'area
          metropolitana.  Qualora  la  regione  non provveda entro il
          termine   indicato,   il  Governo,  sentita  la  Conferenza
          unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281,  invita  la regione a provvedere
          entro  un  ulteriore termine, scaduto il quale procede alla
          delimitazione dell'area metropolitana.
              3.  Restano  ferme  le  citta'  metropolitane e le aree
          metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale.».
              -   Il  testo  dell'art.  23  del  decreto  legislativo
          18 agosto  2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi
          sull'ordinamento   degli   enti  locali,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  28 settembre 2000, n. 227, S.O., e' il
          seguente:
              «Art.  23  (Citta'  metropolitane).  -  1.  Nelle  aree
          metropolitane di cui all'art. 22, il comune capoluogo e gli
          altri comuni ad esso uniti da contiguita' territoriale e da
          rapporti  di  stretta  integrazione in ordine all'attivita'
          economica,  ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali,
          alle  relazioni  sociali e culturali possono costituirsi in
          citta' metropolitane ad ordinamento differenziato.
              2.  A  tale  fine,  su  iniziativa  degli  enti  locali
          interessati,   il   sindaco   del  comune  capoluogo  e  il
          presidente   della   provincia  convocano  l'assemblea  dei
          rappresentanti  degli enti locali interessati. L'assemblea,
          su conforme deliberazione dei consigli comunali, adotta una
          proposta  di  statuto  della  citta'  metropolitana, che ne
          indichi  il  territorio,  l'organizzazione, l'articolazione
          interna e le funzioni.
              3.    La   proposta   di   istituzione   della   citta'
          metropolitana  e' sottoposta a referendum a cura di ciascun
          comune  partecipante,  entro  centottanta  giorni dalla sua
          approvazione.  Se  la  proposta  riceve  il voto favorevole
          della  maggioranza  degli  aventi  diritto al voto espressa
          nella  meta'  piu'  uno  dei  comuni  partecipanti, essa e'
          presentata  dalla regione entro i successivi novanta giorni
          ad una delle due Camere per l'approvazione con legge.
              4. All'elezione degli organi della citta' metropolitana
          si  procede  nel  primo  turno  utile  ai sensi delle leggi
          vigenti in materia di elezioni degli enti locali.
              5.   La   citta'  metropolitana,  comunque  denominata,
          acquisisce   le   funzioni   della   provincia;   attua  il
          decentramento   previsto   dallo   statuto,  salvaguardando
          l'identita' delle originarie collettivita' locali.
              6.  Quando  la citta' metropolitana non coincide con il
          territorio   di   una  provincia,  si  procede  alla  nuova
          delimitazione    delle    circoscrizioni    provinciali   o
          all'istituzione  di  nuove  province,  anche in deroga alle
          previsioni  di  cui  all'art. 21, considerando l'area della
          citta' come territorio di una nuova provincia. Le regioni a
          statuto speciale possono adeguare il proprio ordinamento ai
          principi contenuti nel presente comma.
              7. Le disposizioni del comma 6 possono essere applicate
          anche  in  materia di riordino, ad opera dello Stato, delle
          circoscrizioni provinciali nelle regioni a statuto speciale
          nelle  quali siano istituite le aree metropolitane previste
          dalla legislazione regionale.».
              -  Per il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1997,
          n.  266, recante interventi per lo sviluppo imprenditoriale
          in  aree  di  degrado  urbano,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  11 agosto  1997,  n.  186,  vedasi  le note alle
          premesse.
              -  La  legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento
          delle   autonomie  locali,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 giugno 1990, n. 135, S.O.