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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 14 settembre 2004, n. 267

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 1° giugno 1998, concernente le modalità di attuazione degli interventi imprenditoriali nelle aree di degrado urbano di comuni metropolitani.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/2004
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vigente al 18/04/2024
Testo in vigore dal:  25-11-2004

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano sociale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole medie imprese e d'importanza minore approvata dalla commissione delle Comunità europee il 20 maggio 1992, aggiornata da quella adottata il 12 gennaio 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L/10 del 13 gennaio 2001;
Visto il regolamento (CEE) n. 69/01 della commissione del 12 gennaio 2001 in materia di aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L/10 del 13 gennaio 2001;
Visto il regolamento concernente le modalità di attuazione degli interventi imprenditoriali in aree di degrado urbano (decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 225 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 1998);
Tenuto conto delle problematiche emerse per l'attuazione degli interventi in aree di degrado urbano;
Ritenuto di voler modificare e sostituire il regolamento n. 225/98;
Udito il parere n. 174/04 del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 gennaio 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 12626 del 25 giugno 2004;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Programma di intervento
1. Fino all'attuazione degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed ai soli esclusivi fini applicativi del presente regolamento, le amministrazioni dei comuni capoluogo autorizzate a predisporre programmi di intervento per l'attuazione dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono, sulla base dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le seguenti: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia. I programmi di intervento hanno come obiettivo prioritario il superamento di situazioni di crisi socio-ambientale in particolari aree sul territorio amministrato.
2. I programmi di intervento evidenziano:
a) le aree di degrado urbano e sociale;
b) gli indicatori che misurano il degrado socio-economico e ambientale;
c) le attività da intraprendere e le azioni prioritarie;
d) le iniziative da finanziare con particolare riferimento a quelle economiche ed imprenditoriali;
e) i soggetti chiamati ad attivare gli interventi programmati;
f) gli obiettivi perseguiti;
g) la durata e il fabbisogno finanziario del programma e delle singole azioni.
3. Le aree di degrado urbano e sociale devono essere geograficamente identificabili e omogenee e presentare indici socio-economici inferiori ai valori medi dell'intero territorio comunale, ovvero essere caratterizzate da crisi socio-ambientali.
Avvertenza:

Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1997, n. 186, così recita:
«Art. 14 (Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano). - 1. Al fine di superare la crisi di natura socio-ambientale in limitati ambiti dei comuni capoluogo di cui all'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che presentano caratteristiche di particolare degrado urbano e sociale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al finanziamento di interventi predisposti dalle amministrazioni comunali con l'obiettivo di sviluppare, in tali ambiti, iniziative economiche ed imprenditoriali.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, sono determinati i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 anche per quanto concerne la predisposizione degli appositi programmi da parte dei comuni. Con il medesimo decreto possono essere previste agevolazioni di carattere finanziario connesse ai medesimi interventi, entro i limiti concordati con l'Unione europea.
3. Per il finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 46 miliardi per il 1997. Tale somma è trasferita ai comuni di cui al comma 1, in misura proporzionale alla popolazione residente.
4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità previste dall'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
6. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è trasferita la potestà di disciplinare l'ordinamento dell'Ente zona industriale di Trieste».
- Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante, disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O., è il seguente:
«Art. 22 (Aree metropolitane). - 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.
2. Su conforme proposta degli enti locali interessati la regione procede entro centottanta giorni dalla proposta stessa alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, invita la regione a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il quale procede alla delimitazione dell'area metropolitana.
3. Restano ferme le città metropolitane e le aree metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale.».
- Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O., è il seguente:
«Art. 23 (Città metropolitane). - 1. Nelle aree metropolitane di cui all'art. 22, il comune capoluogo e gli altri comuni ad esso uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in città metropolitane ad ordinamento differenziato.
2. A tale fine, su iniziativa degli enti locali interessati, il sindaco del comune capoluogo e il presidente della provincia convocano l'assemblea dei rappresentanti degli enti locali interessati. L'assemblea, su conforme deliberazione dei consigli comunali, adotta una proposta di statuto della città metropolitana, che ne indichi il territorio, l'organizzazione, l'articolazione interna e le funzioni.
3. La proposta di istituzione della città metropolitana è sottoposta a referendum a cura di ciascun comune partecipante, entro centottanta giorni dalla sua approvazione. Se la proposta riceve il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto espressa nella metà più uno dei comuni partecipanti, essa è presentata dalla regione entro i successivi novanta giorni ad una delle due Camere per l'approvazione con legge.
4. All'elezione degli organi della città metropolitana si procede nel primo turno utile ai sensi delle leggi vigenti in materia di elezioni degli enti locali.
5. La città metropolitana, comunque denominata, acquisisce le funzioni della provincia; attua il decentramento previsto dallo statuto, salvaguardando l'identità delle originarie collettività locali.
6. Quando la città metropolitana non coincide con il territorio di una provincia, si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province, anche in deroga alle previsioni di cui all'art. 21, considerando l'area della città come territorio di una nuova provincia. Le regioni a statuto speciale possono adeguare il proprio ordinamento ai principi contenuti nel presente comma.
7. Le disposizioni del comma 6 possono essere applicate anche in materia di riordino, ad opera dello Stato, delle circoscrizioni provinciali nelle regioni a statuto speciale nelle quali siano istituite le aree metropolitane previste dalla legislazione regionale.».
- Per il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1997, n. 186, vedasi le note alle premesse.
- La legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1990, n. 135, S.O.