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DECRETO-LEGGE 14 settembre 2004, n. 241

Disposizioni urgenti in materia di immigrazione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15-9-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 2004, n. 271 (in G.U. 13/11/2004, n.267).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/2004)
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Testo in vigore dal: 15-9-2004
al: 13-11-2004
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza, a seguito della
sentenza  della  Corte  Costituzionale  n. 222 del 15 luglio 2004, di
modificare l'attuale disciplina in materia di espulsioni di immigrati
clandestini,  per  assicurare  piena efficacia alle garanzie previste
dall'articolo  13 della Costituzione anche agli stranieri per i quali
sia    stato    disposto    l'accompagnamento   alla   frontiera   e,
contestualmente,  prevedere adeguate misure per assicurare la massima
celerita'  dei  provvedimenti  di  convalida  e  di  esecuzione delle
espulsioni;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 settembre 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno,
del  Ministro  per  le  riforme  istituzionali e la devoluzione e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  All'articolo  13 del testo unico delle disposizioni concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero,  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo
25  luglio  1998, n. 286, e successive modificazioni", il comma 5-bis
e' sostituito dai seguenti:
"5-bis.  Nei  casi  previsti  ai  commi  4  e  5 il questore comunica
immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione,
al  giudice  di pace territorialmente competente il provvedimento con
il   quale   e'   disposto   l'accompagnamento   alla  frontiera.  Il
provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale
e'  sospeso  fino  alla  decisione  sulla convalida. L'udienza per la
convalida  si  svolge  in  camera  di consiglio con la partecipazione
necessaria  di  un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con
decreto  motivato,  entro  le  quarantotto ore successive, verificata
l'osservanza  dei  termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal
presente  articolo  e  sentito  l'interessato, se comparso. In attesa
della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso
e'   trattenuto  in  uno  dei  centri  di  permanenza  temporanea  ed
assistenza,  di cui all'articolo 14. Quando la convalida e' concessa,
il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo.
Se  la  convalida  non e' concessa ovvero non e' osservato il termine
per  la  decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto.
Avverso   il   decreto   di  convalida  e'  proponibile  ricorso  per
cassazione.   Il   relativo   ricorso   non   sospende   l'esecuzione
dell'allontanamento dal territorio nazionale.
5-ter.  Al  fine  di  assicurare la tempestivita' del procedimento di
convalida  dei  provvedimenti  di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo
14,  comma  1,  le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti
delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilita'
di un locale idoneo.".
  2.  Al  comma  8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio
1998,  n. 286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo,
le  parole:  "tribunale  in composizione monocratica" sono sostituite
dalle seguenti: "giudice di pace".
  3.  Al  comma  1  dell'articolo  13-bis  del decreto legislativo 25
luglio  1998,  n.  286,  e  successive  modificazioni, le parole: "il
tribunale   in   composizione   monocratica"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "il giudice di pace".
  4.  Al  comma  3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "al tribunale in
composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "al giudice
di pace territorialmente competente, per la convalida.".
  5.  Il  comma  4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"4.  L'udienza  per la convalida si svolge in camera di consiglio con
la  partecipazione  necessaria  di  un difensore. Il giudice provvede
alla  convalida,  con  decreto  motivato,  entro  le  quarantotto ore
successive,  verificata  l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti  previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso
il  requisito  della  vicinanza del centro di trattenimento di cui al
comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa
di  avere  ogni  effetto  qualora non sia osservato il termine per la
decisione. La convalida puo' essere disposta anche in occasione della
convalida  del  decreto di accompagnamento alla frontiera, nonche' in
sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.".
  6. Il comma 5-quinquies dell'articolo 14 del decreto legislativo 25
luglio  1998,  n.  286, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
"5-quinquies.  Per  i  reati  previsti  ai  commi 5-ter e 5-quater si
procede   con   rito   direttissimo.   Il  questore,  per  assicurare
l'esecuzione dell'espulsione, dispone i provvedimenti di cui al comma
1. Per il reato previsto dal comma 5-quater e' obbligatorio l'arresto
dell'autore del fatto.".
  7.  All'articolo  11  della  legge  21  novembre 1991, n. 374, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel
numero  delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti
indicati  al  comma  3-quater, per ciascuna delle quali e' dovuta una
indennita' di euro 20.";
    b) dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente:
    "3-quater.  Per  i  provvedimenti  di cui agli articoli 13, commi
5-bis  e 8, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 e successive modificazioni, e' corrisposta una indennita' di euro
10.";
    c)  al  comma  4,  dopo le parole: "di cui ai commi 2, 3, 3-bis e
3-ter" sono inserite le seguenti: ", nonche' 3-quater,".