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DECRETO-LEGGE 6 settembre 2004, n. 233

Modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei ((conflitti di interessi)).

note: Entrata in vigore del decreto: 8-9-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 novembre 2004, n. 261 (in G.U. 06/11/2004, n.261).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/2004)
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Testo in vigore dal:  7-11-2004
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Rilevato che per errore di coordinamento formale del testo della legge 20 luglio 2004, n. 215, il comma 1 dell'articolo 7, concernente le funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi, opera un riferimento normativo esterno all'articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, disposizione che in realtà risulta già abrogata dall'articolo 28, comma 1, lettera f), della legge 3 maggio 2004, n. 112, e che lo stesso comma 1 omette di richiamare la legge 3 maggio 2004, n. 112;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere alla conseguente rettifica, al fine di garantire la piena operatività della medesima legge;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di integrare il contenuto del comma 2 dell'articolo 4 della medesima legge n. 215 del 2004, concernente l'abuso di posizione dominante, con il rinvio anche all'articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, le parole: "di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249" sono sostituite dalle seguenti: "del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 3 maggio 2004, n. 112".
2. All'articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, dopo le parole: "legge 22 febbraio 2000, n. 28," sono inserite le seguenti: "
((nonché))
alla legge 3 maggio 2004, n. 112,".
((
2-bis. All'articolo 9, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, le parole: "comma 18" sono sostituite dalle seguenti: "comma 17".
))