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LEGGE 30 luglio 2004, n. 208

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/8/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  13-8-2004 al: 22-3-2005
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Termini relativi alla partecipazione di personale
militare e civile a missioni internazionali)
1. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 41.529.254 per l'anno 2004.
2. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale International Security Assistance Force-ISAF. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 74.405.479 per l'anno 2004.
3. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali:
a) Joint Forge in Bosnia e missione Over the Horizon Force ad essa collegata;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e in Kosovo;
c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di
euro 191.175.425 per l'anno 2004.
5. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 546.664 per l'anno 2004.
6. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 581.439 per l'anno 2004.
7. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.628.398 per l'anno 2004.
8. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione ai processi di pace in corso per la Somalia ed il Sudan. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 127.721 per l'anno 2004.
Nota all'art. 1:
- Il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante "Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali. Disposizioni in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 65 del 18 marzo 2004. Si riporta il testo dell'art. 3:
"Art 3 (Termini relativi alla partecipazione milirare italiana a operazioni internazionali). - 1. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali:
a) Joint Forge in Bosnia e alla missione Over the Horizon Force ad essa collegata;
b) Multinational Specialized Unir (MSU) in Bosnia e in Kosovo;
c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom;
d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
f) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania;
g) Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2);
h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea, (UNMEE).
2. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate.
3. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale International Security Assistance Force-ISAF.
4. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM.
5. È differito al 30 giugno 2004 il termine relativo alla partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan, di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42".