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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 22 giugno 2004, n. 182

Regolamento recante regime di aiuti, per favorire l'accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole ed agroalimentari.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/8/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/12/2011)
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Testo in vigore dal:  6-8-2004 al: 9-12-2011
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE

AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 66 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2002, n. 305;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario;
Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2000/C 28/02 in G.U.C.E. 1° febbraio 2000 recante gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo;
Visto il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 13 del 13 gennaio 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, recante riordino dell'ISMEA e relativo statuto, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera c);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2001, n. 137;
Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 aprile 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 1299 del 28 aprile 2004;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità
1. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, il regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è attuato, in conformità alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, dall'ISMEA attraverso l'istituzione del «Fondo di investimento nel capitale di rischio», di seguito denominato Fondo. Per la gestione del Fondo l'ISMEA è autorizzato a costituire un'apposita società di capitali, anche nella forma di una società di gestione del risparmio, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 33 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. Il Fondo ha lo scopo di supportare i programmi di investimento di piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo ed agroalimentare, con l'obiettivo di promuoverne la nascita e lo sviluppo, e di favorire la creazione di nuova occupazione, attraverso operazioni finanziarie finalizzate all'espansione dei mercati di capitale di rischio.
3. Il Fondo effettua operazioni finanziarie in imprese che presentano un quadro finanziario sano, un business plan con potenzialità di crescita, adeguati profili di rischio/rendimento, management e personale impegnato con provata esperienza e capacità operative, nei limiti e per le tipologie di investimenti, secondo i criteri e le modalità indicati nella decisione della Commissione europea di approvazione del regime di aiuti n. 729/A/2000.
4. Il Fondo non può effettuare operazioni finanziarie finalizzate al consolidamento di passività onerose, nonché quelle a favore di imprese in difficoltà finanziaria come definite dalla Commissione europea (comunicazione 1999/C 288/02).
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 66, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è il seguente:
«3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura nonché dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 235/03 del 23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C/235 del 21 agosto 2001. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario.
- La comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2000/C 28/02, recante «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo», è pubblicata nella G.U.C.E. del 1° febbraio 2000.
- Il «Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole medie imprese», pubblicato nella G.U.C.E. L 10 del 13 gennaio 2001.
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200: «Regolamento recante riordino dell'ISMEA e revisione del relativo statuto», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2001, è il seguente:
«1. L'Istituto, con riferimento all'attuazione delle politiche e dei programmi comunitari, nazionali e regionali, compresi quelli discendenti dalla programmazione negoziata, che investono il settore agricolo, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e dell'alimentazione:
a)-b) (omissis);
c) svolge, nel rispetto della programmazione regionale, le funzioni di cui al decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i compiti di organismo fondiario ai sensi dell'art. 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153; promuove e attua gli interventi di cui all'art. 4, commi 3, 4 e 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228: «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2001, n. 137.
- La comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante «Aiuti di Stato e capitale di rischio», è pubblicata nella G.U.C.E. del 21 agosto 2001.
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre l988:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 66, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è riportato nelle note alle premesse.
- Per la comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, si rimanda alle note alle premesse.
- Il titolo del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è riportato nelle note alle premesse.