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LEGGE 2 luglio 2004, n. 165

Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/7/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2024)
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vigente al 10/09/2024
Testo in vigore dal: 20-7-2004
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                       (Disposizioni generali)

   1.  Il  presente  capo  stabilisce  in  via  esclusiva,  ai  sensi
dell'articolo  122,  primo  comma,  della  Costituzione,  i  principi
fondamentali   concernenti  il  sistema  di  elezione  e  i  casi  di
ineleggibilita'  e  di  incompatibilita' del Presidente e degli altri
componenti della Giunta regionale, nonche' dei consiglieri regionali.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiale   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Nota all'art. 1:
              - Si riporta il testo dell'art. 122, primo comma, della
          Costituzione:
              «Il  sistema  di elezione e i casi di ineleggibilita' e
          di incompatibilita' del Presidente e degli altri componenti
          della  Giunta  regionale  nonche' dei consiglieri regionali
          sono  disciplinati  con  legge della regione nei limiti dei
          principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica,
          che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.».