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DECRETO-LEGGE 26 aprile 2004, n. 107

Proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/4/2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2004, n. 162 (in G.U. 26/06/2004, n.148).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2004)
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Testo in vigore dal:  28-4-2004 al: 26-6-2004
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, concernente regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire alle Società Organismi di attestazione (SOA) di svolgere la procedura di verifica triennale relativa al mantenimento dei requisiti delle imprese entro le scadenze fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004, n. 93, concernente regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il termine previsto all'articolo 4 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è prorogato al 15 luglio 2004.