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DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n. 99

Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-5-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
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vigente al 15/10/2024
Testo in vigore dal: 31-7-2021
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57; 
  Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 19 dicembre 2003; 
  Vista la nota n. 376 del 4 marzo 2004 con la quale e' stato inviato
alla Commissione europea,  in  attuazione  del  regolamento  (CE)  n.
659/1999 del Consiglio, del 22  marzo  1999,  lo  schema  di  decreto
legislativo recante attuazione dell'articolo 1, comma 2, della  legge
7 marzo 2003, n. 38; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
reso il 15 gennaio 2004; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 marzo 2004; 
  Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole  e  forestali,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del  lavoro
e delle politiche sociali, della giustizia, per gli affari  regionali
e per le politiche comunitarie; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                 Imprenditore agricolo professionale 
  1.  Ai  fini  dell'applicazione   della   normativa   statale,   e'
imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso
di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del
regolamento (CE) n. 1257/1999 del  Consiglio,  del  17  maggio  1999,
dedichi alle attivita' agricole di cui all'articolo 2135  del  codice
civile, direttamente o in qualita' di socio di  societa',  almeno  il
cinquanta per cento del proprio tempo di  lavoro  complessivo  e  che
ricavi dalle attivita' medesime almeno il  cinquanta  per  cento  del
proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di  ogni  genere,  gli
assegni ad esse equiparati, le indennita' e le  somme  percepite  per
l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in, associazioni ed altri
enti operanti nel settore agricolo,  sono  escluse  dal  computo  del
reddito globale da lavoro. Nel  caso  delle  societa'  di  persone  e
cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attivita' svolta
dai soci nella societa', in presenza dei requisiti  di  conoscenze  e
competenze professionali, tempo lavoro e  reddito  di  cui  al  primo
periodo, e' idonea a  far  acquisire  ai  medesimi  la  qualifica  di
imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti
per i soci lavoratori. Nel caso di societa' di capitali,  l'attivita'
svolta dagli amministratori nella societa', in presenza dei  predetti
requisiti di conoscenze e competenze professionali,  tempo  lavoro  e
reddito, e' idonea a far  acquisire  ai  medesimi  amministratori  la
qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per  l'imprenditore
che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17  del  citato
regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al  presente  comma
sono ridotti al venticinque per cento. 
  2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso  dei  requisiti
di cui al comma  1.  ((L'accertamento  eseguito  da  una  regione  ha
efficacia in tutto il  territorio  nazionale)).  E'  fatta  salva  la
facolta' dell'Istituto nazionale  di  previdenza  sociale  (INPS)  di
svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
476. 
  3. Le societa' di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo
consortile,  sono  considerate  imprenditori  agricoli  professionali
qualora  lo  statuto  preveda  quale  oggetto   sociale   l'esercizio
esclusivo delle attivita'  agricole  di  cui  all'articolo  2135  del
codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) nel caso di societa' di persone qualora almeno un socio sia in
possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.  Per
le  societa'  in  accomandita  la  qualifica  si  riferisce  ai  soci
accomandatari; 
    b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 27 MAGGIO 2005, N. 101; 
    c) nel caso di societa' di capitali o cooperative, quando  almeno
un amministratore che sia anche socio per  le  societa'  cooperative,
sia  in   possesso   della   qualifica   di   imprenditore   agricolo
professionale. 
  3-bis. La qualifica di  imprenditore  agricolo  professionale  puo'
essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola societa'. 
  4.  All'imprenditore  agricolo  professionale  persona  fisica,  se
iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresi'
riconosciute le agevolazioni tributarie  in  materia  di  imposizione
indiretta e creditizie stabilite dalla  normativa  vigente  a  favore
delle persone fisiche in  possesso  della  qualifica  di  coltivatore
diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque  anni
dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualita' di
imprenditore agricolo  professionale  determina  la  decadenza  dalle
agevolazioni medesime. 
  5. Le indennita' e le somme percepite  per  l'attivita'  svolta  in
societa' agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo
consortile, sono considerate come  redditi  da  lavoro  derivanti  da
attivita' agricole  ai  fini  del  presente  articolo,  e  consentono
l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed
assistenziale per l'agricoltura. 
  5-bis. L'imprenditore agricolo professionale persona fisica,  anche
ove socio di societa' di persone o cooperative, ovvero amministratore
di societa' di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale
ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative
si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142. 
  5-ter.   Le   disposizioni   relative   all'imprenditore   agricolo
professionale si  applicano  anche  ai  soggetti  persone  fisiche  o
societa' che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi  1  e
3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica  alla
Regione competente che rilascia apposita certificazione,  nonche'  si
siano iscritti all'apposita gestione  dell'INPS.  Entro  ventiquattro
mesi dalla data  di  presentazione  dell'istanza  di  riconoscimento,
salvo  diverso  termine  stabilito   dalle   regioni,   il   soggetto
interessato deve risultare  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  ai
predetti commi 1 e 3, pena  la  decadenza  degli  eventuali  benefici
conseguiti.  Le  regioni  e  l'Agenzia  delle   entrate   definiscono
modalita' di comunicazione delle informazioni  relative  al  possesso
dei requisiti relativi alla qualifica di IAP. 
  5-quater.  Qualunque   riferimento   nella   legislazione   vigente
all'imprenditore agricolo a titolo  principale  si  intende  riferito
all'imprenditore agricolo professionale, come definito  nel  presente
articolo. 
  5-quinquies. L'articolo 12 della legge 9 maggio  1975,  n.  153,  e
successive modificazioni, e' abrogato.