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LEGGE 27 marzo 2004, n. 77

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/3/2004
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Testo in vigore dal: 28-3-2004
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
1.  Il  decreto-legge  27  gennaio  2004, n. 16, recante disposizioni
urgenti  concernenti  i  settori  dell'agricoltura  e della pesca, e'
convertito  in  legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2.  In  relazione  alle esigenze relative alle attivita' di controllo
del  territorio  rurale  e  montano  e  per  il  rafforzamento  della
sorveglianza  degli  obiettivi  sensibili,  il  Corpo forestale dello
Stato  e'  autorizzato  ad  assumere,  in  deroga  a  quanto previsto
dall'articolo  3,  comma  53,  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350,
mediante  l'espletamento  di  concorsi  pubblici da bandire nell'anno
2004,  il  seguente  personale:  500  allievi agenti, 50 allievi vice
ispettori  e 119 commissari forestali. Le vacanze organiche nei ruoli
dei  sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato
di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995,
n.  201,  possono  essere utilizzate per le assunzioni delle predette
unita'  di  allievi agenti anche in eccedenza alla dotazione organica
del  ruolo degli agenti ed assistenti di cui alla medesima tabella A.
Le  conseguenti  posizioni  in soprannumero nel ruolo degli agenti ed
assistenti  sono  riassorbite per effetto del passaggio per qualsiasi
causa  del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e
degli  ispettori.  All'onere  derivante  dall'attuazione del presente
comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2004, 10,5 milioni di euro
per  l'anno  2005 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2004-2006, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali. Il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.  All'articolo 4 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)  al  comma  3,  dopo  le  parole:  "con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  adottato",  sono  inserite le seguenti: ",
previa  intesa  con  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,";
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7.  Entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  il personale del Corpo forestale dello Stato puo' chiedere di
transitare,   a  domanda,  ove  consentito  dalle  singole  normative
regionali  e  nei  limiti delle unita' di personale corrispondenti ad
una  spesa massima, a decorrere dall'anno 2004, di 9 milioni di euro,
nei  ruoli  dei  servizi  tecnici  forestali della regione ove presta
servizio.  I  criteri  per  disciplinare  i  trasferimenti  di cui al
presente  comma sono determinati con provvedimento del Capo del Corpo
forestale  dello  Stato, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle  finanze,  d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano.  Al  mantenimento  delle dotazioni organiche complessive del
Corpo  forestale  dello  Stato  di cui alle tabelle A e B allegate al
decreto  legislativo  12 maggio 1995, n. 201, e alle tabelle A, B e C
allegate  al  decreto  legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si provvede
nella  misura  pari  alla  spesa  annua  occorrente  per le unita' di
personale  che  esercitano  la facolta' prevista dal presente comma e
comunque  entro  il limite di 9 milioni di euro a decorrere dall'anno
2004.  Al  relativo onere si provvede, quanto a 5,76 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
al  decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n. 227, e, quanto a 3,24
milioni     di     euro,     mediante     corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio
2001,   n.   228.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio".
4.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addi' 27 marzo 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche
                              agricole e forestali

Visto, il Guardasigilli: Castelli