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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 13 gennaio 2004, n. 73

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, concernente il sostegno del programma nazionale di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e di acciaio.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/4/2004
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Testo in vigore dal:  7-4-2004

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 agosto 2003;
Sentita la Conferenza permanente tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (Nota n. 774085 del 15 settembre 2003);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ripartizione stanziamenti
1. Gli stanziamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, sono percentualmente ripartiti nel modo seguente:
a) per le finalità di riorganizzazione della capacità produttiva del settore, di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273: 65%;
b) per le finalità di miglioramento del collegamento fra domanda e offerta, di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273: 10%;
c) per le finalità di rilocalizzazione, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273: 15%;
d) per le finalità di innovazione tecnologica, di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273: 10%.
2. Eventuali disponibilità residue sul singolo stanziamento riservato per ciascuna delle predette finalità, sono redistribuite proporzionalmente alle esigenze che si manifestano per le rimanenti finalità.
3. A conclusione dell'istruttoria per la concessione dei contributi, in caso di impossibilità a soddisfare le richieste pervenute, si operano riduzioni in misura proporzionale all'entità del contributo spettante a ciascuna impresa con la seguente procedura:
a) prima fase - è stabilito un limite massimo di contribuzione pari a euro duemilionicinquecentomila per ciascun soggetto che realizzi un programma di distruzione degli impianti, con la riduzione dei contributi risultanti superiori al predetto limite massimo;
b) seconda fase - qualora lo stanziamento fosse ancora insufficiente a soddisfare tutte le richieste, si provvede a ridurre i contributi nei confronti di tutte le imprese istanti.
4. In ogni caso, la singola impresa non può usufruire di contributi complessivamente superiori a tre milioni di euro.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella GazzettaUfficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

- Si trascrive il testo dell'art. 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza):
«Art. 12 (Incentivi per il settore delle fonderie). - 1. Ai fini della realizzazione di un programma di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e di acciaio è autorizzato lo stanziamento di 11.900.000 euro per l'anno 2002 e di 13.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
2. Il programma di cui al comma 1 è diretto, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, al perseguimento delle seguenti finalità:
a) promuovere una migliore qualificazione della produzione, anche attraverso la riorganizzazione della capacità produttiva e lo sviluppo di condizioni favorevoli alla sua concentrazione nelle imprese che presentano più elevati livelli di competitività;
b) favorire migliori forme di collegamento tra la domanda e l'offerta;
c) favorire la rilocalizzazione delle imprese per le quali sussistano problemi di compatibilità ambientale con il territorio in cui sono situati i loro stabilimenti, in base a quanto stabilito dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
d) favorire l'innovazione tecnologica volta alla riduzione delle fonti inquinanti e all'aumento del risparmio energetico.
3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri per la realizzazione del programma di cui al comma 1.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, come determinato dal comma 1, si provvede mediante corrispondenre riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.».
- Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sott'ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è riportato nelle note alle premesse.