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DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 70

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/4/2004
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vigente al 10/09/2024
Testo in vigore dal: 3-4-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  costituzionale  26 febbraio  1948,  n.  3, che ha
approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
  Vista   la   proposta   della   Commissione   paritetica   prevista
dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3
del  1948,  nonche'  il  parere del consiglio regionale della Regione
Sardegna;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 dicembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle
politiche  agricole  e forestali, dell'economia e delle finanze e per
la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
          Trasferimento di funzioni e compiti alla Regione
  1.  In  attuazione  dell'articolo  3  dello Statuto speciale per la
Sardegna,  sono trasferiti alla Regione tutte le funzioni e i compiti
in  materia di agricoltura - ivi comprese le cooperative e i consorzi
-    foreste,    pesca,   agriturismo,   caccia,   sviluppo   rurale,
alimentazione, svolti dal soppresso Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali, anche tramite enti o altri soggetti pubblici.
  2.  Resta  ferma  in  capo allo Stato la funzione di elaborazione e
coordinamento  delle  linee  di  politica agricola, agroindustriale e
forestale,  in  coerenza  con  quella  comunitaria  e  le  competenze
espressamente    riservate   allo   Stato,   che   vengono   indicate
nell'articolo 2.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
              -  Il  testo  dell'art.  56,  primo  comma, della legge
          costituzionale  26 febbraio  1948,  n.  3 (pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58, e' il seguente:
              «Una commissione paritetica di quattro membri, nominati
          dal Governo della Repubblica e dall'Alto commissario per la
          Sardegna  sentita la consulta regionale, proporra' le norme
          relative  al  passaggio  degli uffici e del personale dallo
          Stato  alla  regione,  nonche'  le  norme di attuazione del
          presente statuto.».
          Nota all'art. 1:
              - Il  testo  dell'art.  3  dello  statuto della regione
          Sardegna e' il seguente:
              «Art.  3. - In armonia con la Costituzione e i principi
          dell'ordinamento  giuridico della Repubblica e col rispetto
          degli  obblighi internazionali e degli interessi nazionali,
          nonche'    delle    norme    fondamentali   delle   riforme
          economico-sociali  della Repubblica, la regione ha potesta'
          legislativa nelle seguenti materie:
                a) ordinamento    degli    uffici    e   degli   enti
          amministrativi della regione e stato giuridico ed economico
          del personale;
                b) ordinamento  degli  enti  locali  e delle relative
          circoscrizioni;
                c) polizia locale urbana e rurale;
                d) agricoltura  e  foreste; piccole bonifiche e opere
          di miglioramento agrario e fondiario;
                e) lavori   pubblici  di  esclusivo  interesse  della
          regione;
                f) edilizia ed urbanistica;
                g) trasporti su linee automobilistiche e tramviarie;
                h) acque minerali e termali;
                i) caccia e pesca;
                l) esercizio  dei  diritti  demaniali  della  regione
          sulle acque pubbliche;
                m) esercizio  dei  diritti  demaniali  e patrimoniali
          della regione relativi alle miniere, cave e saline;
                n) usi civili;
                o) artigianato;
                p) turismo, industria alberghiera;
                q) biblioteche e musei di enti locali.».