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DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 70

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/4/2004
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Testo in vigore dal:  3-4-2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3 del 1948, nonché il parere del consiglio regionale della Regione Sardegna;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trasferimento di funzioni e compiti alla Regione
1. In attuazione dell'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna, sono trasferiti alla Regione tutte le funzioni e i compiti in materia di agricoltura - ivi comprese le cooperative e i consorzi - foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione, svolti dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche tramite enti o altri soggetti pubblici.
2. Resta ferma in capo allo Stato la funzione di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale, in coerenza con quella comunitaria e le competenze espressamente riservate allo Stato, che vengono indicate nell'articolo 2.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il testo dell'art. 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58, è il seguente:
«Una commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto commissario per la Sardegna sentita la consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla regione, nonché le norme di attuazione del presente statuto.».
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 dello statuto della regione Sardegna è il seguente:
«Art. 3. - In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:
a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della regione e stato giuridico ed economico del personale;
b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
c) polizia locale urbana e rurale;
d) agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario;
e) lavori pubblici di esclusivo interesse della regione;
f) edilizia ed urbanistica;
g) trasporti su linee automobilistiche e tramviarie;
h) acque minerali e termali;
i) caccia e pesca;
l) esercizio dei diritti demaniali della regione sulle acque pubbliche;
m) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della regione relativi alle miniere, cave e saline;
n) usi civili;
o) artigianato;
p) turismo, industria alberghiera;
q) biblioteche e musei di enti locali.».